CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei furti, consumati e tentati, contestati ai capi a), c) e d) della rubrica e del reato di cui all'art. 697 cod. pen., contestato al capo b); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del reato contestato al capo a) in termini di furto consumato - è manifestamente infondato in quanto, alla luce della ricostruzione prospettata dalla Corte territoriale, non specificamente contestata dal ricorrente, l'imputato è stato fermato all'esterno dei locali del supermercato, conseguendo, seppur momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo; - che il secondo motivo - che deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 697 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto omette di considerare la c.d. sospensione Orlando (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175) prevista al secondo comma dell'art. 159 cod. pen. (nella formulazione vigente ratione temporis al momento della consumazione dei fatti), sicché, applicando la sospensione di cui al primo comma, il termine di prescrizione non era ancora scaduto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado e, perdurante la sospensione disposta al secondo comma, la prescrizione, ad oggi, non è ancora maturata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM Di P.Q.Mr 21(i) G/2026 2 Funzioneri -[OSCURATO:PERSONA]