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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26410/2025

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O Sul ricorso n. 3081/2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, n. 489/3/2023 depositata in data 3 luglio 2023.

Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 3081/2024 Numero sezionale 2915/2025 Numero di raccolta generale 26410/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 3081/2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, n. 489/3/2023 depositata in data 3 luglio 2023. Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 3081/2024 Numero sezionale 2915/2025 Numero di raccolta generale 26410/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0
Decreto Cassazione n. 26410/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris