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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 46948/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Partinico avverso la ordinanza del 06/07/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 luglio 2022 il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Tivoli in data 3 maggio 2022, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca o modifica della misura della custodia cautelare in carcere applicatale con provvedimento del 7 luglio 2021 in relazione al reato di illecita detenzione di circa un chilogrammo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (idonea a confezionare 1.467 dosi), per il quale veniva condannata, all'esito del relativo giudizio abbreviato, alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro trentamila di multa.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 274 e 299 cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata omesso di prendere in esame le deduzioni dalla difesa formulate in sede di gravame a sostegno della prospettata attenuazione delle esigenze cautelari, con la conseguente maggiore idoneità della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, in ragione delle condizioni di vita dell'istante, del già sofferto periodo di detenzione carceraria di un anno e della condotta ivi tenuta, oltre che dell'intervenuta esclusione della recidiva per effetto della decisione di condanna emessa in primo grado e della disponibilità del figlio ad accoglierla in un luogo distante da quello ove il reato era stato consumato.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza genericamente orientate a sollecitare, sul presupposto di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita rivisitazione in fatto delle emergenze procedimentali, uno scrutinio di merito improponibile in questa Sede, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale contro-analisi logico-argomentativa, le ragioni giustificative linearmente poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel richiamare il contenuto di un precedente provvedimento del 5 maggio 2022, con il quale veniva rigettata analoga impugnazione basata sugli stessi motivi di doglianza, il Tribunale ha congruamente esaminato e disatteso le, qui reiterate, deduzioni difensive, escludendo che gli elementi di novità dalla ricorrente prospettati fossero idonei ad incrinare la consistenza delle già ravvisate esigenze cautelari, in considerazione della loro valenza recessiva a fronte della connotazione di particolare gravità attribuita sia ai fatti di reato oggetto del procedimento de quo - ritenuti sintomatici dell'esistenza di contatti con un contesto organizzato di traffico di stupefacenti - che ai diversi precedenti penali a carico, con il conseguente apprezzamento di inadeguatezza, allo stato, di misure cautelari meno afflittive (pur accompagnate da strumenti elettronici di controllo), anche in ragione della insufficiente garanzia legata alle condizioni di uso previste nel contratto di affitto dell'immobile ove la diversa misura dovrebbe essere, in tesi, eseguita.

Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo alla previsione del limite di pena oggetto della valutazione prognostica richiesta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., tenuto conto dell'intervenuta condanna ad una pena detentiva comunque superiore alla relativa soglia di pena ivi fissata.

2. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e immuni da vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come la ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale in sede di gravame cautelare, ma vi abbia genericamente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente esaminati, la cui sollecitata rivalutazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Partinico avverso la ordinanza del 06/07/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 luglio 2022 il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Tivoli in data 3 maggio 2022, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca o modifica della misura della custodia cautelare in carcere applicatale con provvedimento del 7 luglio 2021 in relazione al reato di illecita detenzione di circa un chilogrammo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (idonea a confezionare 1.467 dosi), per il quale veniva condannata, all'esito del relativo giudizio abbreviato, alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro trentamila di multa. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 274 e 299 cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata omesso di prendere in esame le deduzioni dalla difesa formulate in sede di gravame a sostegno della prospettata attenuazione delle esigenze cautelari, con la conseguente maggiore idoneità della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, in ragione delle condizioni di vita dell'istante, del già sofferto periodo di detenzione carceraria di un anno e della condotta ivi tenuta, oltre che dell'intervenuta esclusione della recidiva per effetto della decisione di condanna emessa in primo grado e della disponibilità del figlio ad accoglierla in un luogo distante da quello ove il reato era stato consumato. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza genericamente orientate a sollecitare, sul presupposto di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita rivisitazione in fatto delle emergenze procedimentali, uno scrutinio di merito improponibile in questa Sede, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale contro-analisi logico-argomentativa, le ragioni giustificative linearmente poste a fondamento della decisione impugnata. Nel richiamare il contenuto di un precedente provvedimento del 5 maggio 2022, con il quale veniva rigettata analoga impugnazione basata sugli stessi motivi di doglianza, il Tribunale ha congruamente esaminato e disatteso le, qui reiterate, deduzioni difensive, escludendo che gli elementi di novità dalla ricorrente prospettati fossero idonei ad incrinare la consistenza delle già ravvisate esigenze cautelari, in considerazione della loro valenza recessiva a fronte della connotazione di particolare gravità attribuita sia ai fatti di reato oggetto del procedimento de quo - ritenuti sintomatici dell'esistenza di contatti con un contesto organizzato di traffico di stupefacenti - che ai diversi precedenti penali a carico, con il conseguente apprezzamento di inadeguatezza, allo stato, di misure cautelari meno afflittive (pur accompagnate da strumenti elettronici di controllo), anche in ragione della insufficiente garanzia legata alle condizioni di uso previste nel contratto di affitto dell'immobile ove la diversa misura dovrebbe essere, in tesi, eseguita. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo alla previsione del limite di pena oggetto della valutazione prognostica richiesta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., tenuto conto dell'intervenuta condanna ad una pena detentiva comunque superiore alla relativa soglia di pena ivi fissata. 2. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e immuni da vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come la ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale in sede di gravame cautelare, ma vi abbia genericamente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente esaminati, la cui sollecitata rivalutazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen
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