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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18592/2026

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[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Sindaco, legale rappresentante pro temporerappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SRPLCU 63D08 B296M)-controricorrente-per la cassazione della Corte d’appello di Venezia n. 1975/2021,pubblicata in data 14 luglio 2021;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del4 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento, a titolo di arricchimentosenza causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., dell’importo di €387.236,03, avendo reso una prestazione professionale (reda-zione di un progetto di massima per la costruzione di unRic. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/2026autodromo), della quale l’ente aveva utilmente profittato, suNumero di raccolta generale 18592/2026incarico conferitole dal sindaco, al fine della partecipazione Data pubblicazione 08/06/2026dello stesso ente ad un bando regionale.La domanda è stata respinta dal Tribunale di Verona.La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.Resiste con controricorso il Comune di Vigasio.Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 2041c.c. nonché degli artt. 28 e 97 della Costituzione in relazioneall’art. 360 n. 3 cpc».Sono formulate tre distinte censure.La ricorrente deduce, in primo luogo, che la corte d’appelloavrebbe «erroneamente confermato la condanna pronunciatadal primo Giudice (Tribunale di Verona in composizione Mono-cratica), per non aver valutato e considerato che con la delibe-razione della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Vigasio, n. 11 del18 gennaio 2000 si era verificata la circostanza della sommaurgenza, idonea a giustificare la deroga del principio di cuiall’art. 191 citato sopra, con la conseguente sussistenza soli-dale della responsabilità dell’amministrazione Comunale conve-nuta per il pagamento delle competenze professionali dovuteall’Arch. [OSCURATO:PERSONA] per avere elaborato la relazione tec-nica con tavole planimetriche che aveva consentito in limine alComune di partecipare al bando di gara pubblicato sul BollettinoUfficiale Della Regione Veneto, 03/12/1999, n. 104, avente adRic. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 18592/2026oggetto “proposta per l’ubicazione di un autodromo.

Art. 2,Data pubblicazione 08/06/2026comma 2, L.R. 30/07/199 n. 27” ».Deduce, altresì, che sarebbe «errata la valutazione da partedella Corte d’Appello di Venezia e, prima, del Tribunale di Ve-rona, della portata della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] diVigasio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’azione de qua ex art. 2041 c.c. ……».

A suo dire, «conferendo mandato al Sindaco di partecipareal bando, la Giunta comunale ha conferito pieni poteri al Sin-daco, senza nemmeno riservarsene la ratifica dell’operato, difare in modo di presentare entro la scadenza il progetto allaRegione; il sindaco ha conferito l’incarico all’unico Professioni-sta sul territorio in grado di fare lo studio di fattibilità, ossial’Arch. [OSCURATO:PERSONA]», onde «se ritenessimo che il Comunenon ha incaricato l’[OSCURATO:PERSONA], ne discenderebbe che è statavalutata una proposta conten[en]te il prodotto dell’ingegno diun Professionista non autorizzato, e per tale motivo quindi sa-rebbe illegittima anche la deliberazione della Commissione ag-giudicatrice della Regione Veneto che ha considerato tuttoquanto presentato e non la mera istanza di partecipazione».

Laricorrente pare, in altri temini, sostenere che l’incarico profes-sionale le sarebbe stato conferito direttamente dall’ente localee non semplicemente da un suo funzionario o amministratore,in mancanza di una regolare delibera dell’ente con il necessarioimpegno di spesa.Censura, infine, « … … l’interpretazione fornita dalla Corte d’Ap-pello di Venezia con la sentenza impugnata, ove ha ritenutoinammissibile l’azione di indebito nei confronti dell’Amministra-zione “azione che, per contro, può essere ammissibilmenteesercitata dallo stesso funzionario nei confronti della ammini-strazione di sua appartenenza nel caso in cui questa abbia ef-fettivamente conseguito un indebito vantaggio patrimoniale”».Il ricorso non può trovare accoglimento, sotto nessun profilo.Ric. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/20261.1 La prima censura è inammissibile, ancor prima che infon-Numero di raccolta generale 18592/2026data.

Data pubblicazione 08/06/2026La ricorrente non chiarisce, in violazione dell’art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., se, in quale fase, in quali atti processuali ed inquali esatti termini, aveva già dedotto, nel corso del giudizio dimerito, la sussistenza di una ipotesi di “somma urgenza”, a suodire idonea a comportare una deroga ai principi sanciti dall’art.191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondoi quali gli enti locali possono effettuare spese solo se sussisteun regolare impegno contabile e, in caso contrario, «il rapportoobbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per laparte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, let-tera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario odipendente che hanno consentito la fornitura».Trattandosi di questione che richiede anche accertamenti difatto, essa non può essere posta per la prima volta in sede dilegittimità.In ogni caso – e anche a prescindere dalla stessa possibilità diriconoscere nella fattispecie in esame, già in astratto, una ipo-tesi rientrante nella nozione di «lavori pubblici di somma ur-genza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o im-prevedibile» – è appena il caso di rilevare che, nell’ipotesi di cuiall’art. 191, comma 3, del richiamato T.U.E.L., è comunque ne-cessario un espresso atto di riconoscimento della spesa daparte del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, conprevisione della relativa copertura finanziaria, che, nella specie,non risulta affatto essere stato mai adottato.1.2 La seconda censura è in parte inammissibile e in parte in-fondata.La corte d’appello ha affermato che la delibera della [OSCURATO:PERSONA] invocata dalla ricorrente «denota su tutto e senza pos-sibilità di dubbio che l’attività progettuale redatta dall’appel-lante non fosse stata richiesta e che per di più non fosseRic. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/2026necessaria per essere demandato ad un successivo momento eNumero di raccolta generale 18592/2026ad un costituendo consorzio la predisposizione del progetto fun- Data pubblicazione 08/06/2026zionale alla realizzazione» dell’opera.Tanto premesso, è agevole osservare che non è censurabile,nella presente sede, l’interpretazione di tale delibera data dallacorte d’appello, costituendo l’interpretazione degli atti ammini-strativi privi di efficacia normativa un accertamento di fatto, daeffettuarsi secondo le regole dell’ermeneutica negoziale, inquanto analogicamente applicabili (cfr. Cass., Sez. 1, n. 5480del 04/06/1999; Sez. 1, n. 8043 del 24/07/1999; Sez. 1, n.8184, 8186 e 8186 del 28/07/1999; Sez. 1, n. 18661 del29/08/2006; Sez. 2, n. 10271 del 18/05/2016; Sez.

L, n. 28625del 15/12/2020).D’altra parte, nella specie, tale accertamento risulta fondato suadeguata motivazione, non meramente apparente, né insana-bilmente contraddittoria sul piano logico.Inoltre, sia dal punto di vista letterale che logico, appare deltutto insostenibile l’assunto per cui il conferimento dell’incaricoall’architetto Lyskova della redazione di un vero e proprio pro-getto di fattibilità dell’autodromo (prestazione professionale delvalore di oltre € 300.000,00) possa ritenersi essere stato deli-berato dall’ente comunale sulla base di un provvedimento dellaGiunta Comunale in cui si stabilisce, in realtà, di incaricare undiverso soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) della mera «redazione di unaproposta di ubicazione dell’autodromo regionale nel territoriodel Comune di Vigasio», con impegno di spesa di Lire 500.000(pari a poco più di € 250,00).Del tutto irrilevante, ai fini della individuazione del soggettogiuridico che ha conferito l’incarico professionale è, infine, lacircostanza che il progetto redatto dall’attrice sia stato even-tualmente valutato nell’ambito della procedura regionale perl’aggiudicazione del bando.1.3 La terza censura è manifestamente infondata in diritto.Ric. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/2026La sentenza impugnata, infatti, risulta, sotto tale profilo, con-Numero di raccolta generale 18592/2026forme agli indirizzi consolidati di questa Corte, che il ricorso non Data pubblicazione 08/06/2026offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, in tema di azionedi arricchimento senza causa nei confronti della pubblica am-ministrazione.Pur essendosi, anche di recente, ribadito, in proposito, che «lanullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazionesenza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substan-tiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimentoingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elementoessenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto conl’ordine pubblico o in caso di frode alla legge» (Cass., Sez.

U,n. 11513 del 28/04/20266, in corso di massimazione), infatti,secondo i suddetti principi, «in tema di assunzione di obbliga-zioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contrattenon rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge unrapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o ilfunzionario che abbia consentito la prestazione, sicché restaesclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l’azione diindebito arricchimento nei confronti dell’ente, il quale può, co-munque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensidell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita delibera-zione dell’organo competente, che riconosca l’utilità dell’arric-chimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento de-gli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimereun apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità deirelativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell’ente e con le scelte amministrative compiute»(Cass., Sez. 3, n. 12943 del 14/05/2025; Sez. 1, n. 30109 del21/11/2018; Sez. 1, n. 24860 del 09/12/2015).È, quindi, da escludersi in radice la possibilità di esperirel’azione di arricchimento senza causa direttamente nei confrontidell’ente comunale, da parte del soggetto che abbia laRic. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 18592/2026possibilità di esperire l’azione contrattuale nei confrontiData pubblicazione 08/06/2026dell’amministratore o del funzionario che abbia consentito laprestazione, come nella specie, per evidente difetto del requi-sito della sussidiarietà.2.

Il ricorso è rigettato.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan-dole in complessivi € 10.800,00 (diecimila ottocento/00),oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteRic. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Sindaco, legale rappresentante pro temporerappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SRPLCU 63D08 B296M)-controricorrente-per la cassazione della Corte d’appello di Venezia n. 1975/2021,pubblicata in data 14 luglio 2021;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del4 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento, a titolo di arricchimentosenza causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., dell’importo di €387.236,03, avendo reso una prestazione professionale (reda-zione di un progetto di massima per la costruzione di unRic. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/2026autodromo), della quale l’ente aveva utilmente profittato, suNumero di raccolta generale 18592/2026incarico conferitole dal sindaco, al fine della partecipazione Data pubblicazione 08/06/2026dello stesso ente ad un bando regionale.La domanda è stata respinta dal Tribunale di Verona.La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.Resiste con controricorso il Comune di Vigasio.Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 2041c.c. nonché degli artt. 28 e 97 della Costituzione in relazioneall’art. 360 n. 3 cpc».Sono formulate tre distinte censure.La ricorrente deduce, in primo luogo, che la corte d’appelloavrebbe «erroneamente confermato la condanna pronunciatadal primo Giudice (Tribunale di Verona in composizione Mono-cratica), per non aver valutato e considerato che con la delibe-razione della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Vigasio, n. 11 del18 gennaio 2000 si era verificata la circostanza della sommaurgenza, idonea a giustificare la deroga del principio di cuiall’art. 191 citato sopra, con la conseguente sussistenza soli-dale della responsabilità dell’amministrazione Comunale conve-nuta per il pagamento delle competenze professionali dovuteall’Arch. [OSCURATO:PERSONA] per avere elaborato la relazione tec-nica con tavole planimetriche che aveva consentito in limine alComune di partecipare al bando di gara pubblicato sul BollettinoUfficiale Della Regione Veneto, 03/12/1999, n. 104, avente adRic. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 18592/2026oggetto “proposta per l’ubicazione di un autodromo. Art. 2,Data pubblicazione 08/06/2026comma 2, L.R. 30/07/199 n. 27” ».Deduce, altresì, che sarebbe «errata la valutazione da partedella Corte d’Appello di Venezia e, prima, del Tribunale di Ve-rona, della portata della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] diVigasio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’azione de qua ex art. 2041 c.c. ……». A suo dire, «conferendo mandato al Sindaco di partecipareal bando, la Giunta comunale ha conferito pieni poteri al Sin-daco, senza nemmeno riservarsene la ratifica dell’operato, difare in modo di presentare entro la scadenza il progetto allaRegione; il sindaco ha conferito l’incarico all’unico Professioni-sta sul territorio in grado di fare lo studio di fattibilità, ossial’Arch. [OSCURATO:PERSONA]», onde «se ritenessimo che il Comunenon ha incaricato l’[OSCURATO:PERSONA], ne discenderebbe che è statavalutata una proposta conten[en]te il prodotto dell’ingegno diun Professionista non autorizzato, e per tale motivo quindi sa-rebbe illegittima anche la deliberazione della Commissione ag-giudicatrice della Regione Veneto che ha considerato tuttoquanto presentato e non la mera istanza di partecipazione». Laricorrente pare, in altri temini, sostenere che l’incarico profes-sionale le sarebbe stato conferito direttamente dall’ente localee non semplicemente da un suo funzionario o amministratore,in mancanza di una regolare delibera dell’ente con il necessarioimpegno di spesa.Censura, infine, « … … l’interpretazione fornita dalla Corte d’Ap-pello di Venezia con la sentenza impugnata, ove ha ritenutoinammissibile l’azione di indebito nei confronti dell’Amministra-zione “azione che, per contro, può essere ammissibilmenteesercitata dallo stesso funzionario nei confronti della ammini-strazione di sua appartenenza nel caso in cui questa abbia ef-fettivamente conseguito un indebito vantaggio patrimoniale”».Il ricorso non può trovare accoglimento, sotto nessun profilo.Ric. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/20261.1 La prima censura è inammissibile, ancor prima che infon-Numero di raccolta generale 18592/2026data. Data pubblicazione 08/06/2026La ricorrente non chiarisce, in violazione dell’art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., se, in quale fase, in quali atti processuali ed inquali esatti termini, aveva già dedotto, nel corso del giudizio dimerito, la sussistenza di una ipotesi di “somma urgenza”, a suodire idonea a comportare una deroga ai principi sanciti dall’art.191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondoi quali gli enti locali possono effettuare spese solo se sussisteun regolare impegno contabile e, in caso contrario, «il rapportoobbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per laparte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, let-tera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario odipendente che hanno consentito la fornitura».Trattandosi di questione che richiede anche accertamenti difatto, essa non può essere posta per la prima volta in sede dilegittimità.In ogni caso – e anche a prescindere dalla stessa possibilità diriconoscere nella fattispecie in esame, già in astratto, una ipo-tesi rientrante nella nozione di «lavori pubblici di somma ur-genza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o im-prevedibile» – è appena il caso di rilevare che, nell’ipotesi di cuiall’art. 191, comma 3, del richiamato T.U.E.L., è comunque ne-cessario un espresso atto di riconoscimento della spesa daparte del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, conprevisione della relativa copertura finanziaria, che, nella specie,non risulta affatto essere stato mai adottato.1.2 La seconda censura è in parte inammissibile e in parte in-fondata.La corte d’appello ha affermato che la delibera della [OSCURATO:PERSONA] invocata dalla ricorrente «denota su tutto e senza pos-sibilità di dubbio che l’attività progettuale redatta dall’appel-lante non fosse stata richiesta e che per di più non fosseRic. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/2026necessaria per essere demandato ad un successivo momento eNumero di raccolta generale 18592/2026ad un costituendo consorzio la predisposizione del progetto fun- Data pubblicazione 08/06/2026zionale alla realizzazione» dell’opera.Tanto premesso, è agevole osservare che non è censurabile,nella presente sede, l’interpretazione di tale delibera data dallacorte d’appello, costituendo l’interpretazione degli atti ammini-strativi privi di efficacia normativa un accertamento di fatto, daeffettuarsi secondo le regole dell’ermeneutica negoziale, inquanto analogicamente applicabili (cfr. Cass., Sez. 1, n. 5480del 04/06/1999; Sez. 1, n. 8043 del 24/07/1999; Sez. 1, n.8184, 8186 e 8186 del 28/07/1999; Sez. 1, n. 18661 del29/08/2006; Sez. 2, n. 10271 del 18/05/2016; Sez. L, n. 28625del 15/12/2020).D’altra parte, nella specie, tale accertamento risulta fondato suadeguata motivazione, non meramente apparente, né insana-bilmente contraddittoria sul piano logico.Inoltre, sia dal punto di vista letterale che logico, appare deltutto insostenibile l’assunto per cui il conferimento dell’incaricoall’architetto Lyskova della redazione di un vero e proprio pro-getto di fattibilità dell’autodromo (prestazione professionale delvalore di oltre € 300.000,00) possa ritenersi essere stato deli-berato dall’ente comunale sulla base di un provvedimento dellaGiunta Comunale in cui si stabilisce, in realtà, di incaricare undiverso soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) della mera «redazione di unaproposta di ubicazione dell’autodromo regionale nel territoriodel Comune di Vigasio», con impegno di spesa di Lire 500.000(pari a poco più di € 250,00).Del tutto irrilevante, ai fini della individuazione del soggettogiuridico che ha conferito l’incarico professionale è, infine, lacircostanza che il progetto redatto dall’attrice sia stato even-tualmente valutato nell’ambito della procedura regionale perl’aggiudicazione del bando.1.3 La terza censura è manifestamente infondata in diritto.Ric. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/2026La sentenza impugnata, infatti, risulta, sotto tale profilo, con-Numero di raccolta generale 18592/2026forme agli indirizzi consolidati di questa Corte, che il ricorso non Data pubblicazione 08/06/2026offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, in tema di azionedi arricchimento senza causa nei confronti della pubblica am-ministrazione.Pur essendosi, anche di recente, ribadito, in proposito, che «lanullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazionesenza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substan-tiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimentoingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elementoessenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto conl’ordine pubblico o in caso di frode alla legge» (Cass., Sez. U,n. 11513 del 28/04/20266, in corso di massimazione), infatti,secondo i suddetti principi, «in tema di assunzione di obbliga-zioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contrattenon rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge unrapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o ilfunzionario che abbia consentito la prestazione, sicché restaesclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l’azione diindebito arricchimento nei confronti dell’ente, il quale può, co-munque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensidell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita delibera-zione dell’organo competente, che riconosca l’utilità dell’arric-chimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento de-gli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimereun apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità deirelativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell’ente e con le scelte amministrative compiute»(Cass., Sez. 3, n. 12943 del 14/05/2025; Sez. 1, n. 30109 del21/11/2018; Sez. 1, n. 24860 del 09/12/2015).È, quindi, da escludersi in radice la possibilità di esperirel’azione di arricchimento senza causa direttamente nei confrontidell’ente comunale, da parte del soggetto che abbia laRic. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 7Numero registro generale 4113/2022Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 18592/2026possibilità di esperire l’azione contrattuale nei confrontiData pubblicazione 08/06/2026dell’amministratore o del funzionario che abbia consentito laprestazione, come nella specie, per evidente difetto del requi-sito della sussidiarietà.2. Il ricorso è rigettato.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan-dole in complessivi € 10.800,00 (diecimila ottocento/00),oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteRic. n. 4113/2022 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 7
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