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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 14328/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4540/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n.48; -controricorrente- avverso la sentenza n.1076/15 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 26 maggio 2014, depositata in data 24 giugno 2014 e non notificata. 1 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4540/2015 Numero sezionale 1382/2022 Numero di raccolta generale 14328/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro la [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n.1076/15 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 26 maggio 2014, depositata in data 24 giugno 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello della società contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento relativa all’Ires per l’anno di imposta 2008, emessa a seguito di accertamento automatizzato per il mancato riconoscimento della detrazione per perdite riportate nell’anno 2006; con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la società avesse tempestivamente rettificato l’errore meramente formale contenuto nella propria dichiarazione (omessa compilazione del quadro GN del modello Unico 2007) e che la rettifica era intervenuta nei termini di legge di cui all’art.2, comma 8, d.P.R. n.322/1998; secondo i giudici di appello, la dichiarazione integrativa non aveva comportato una diminuzione del proprio debito d’imposta, atteso che l’importo degli interessi passivi, divenuti deducibili in sede di consolidato fiscale in base al principio del pro rata patrimoniale, erano stati regolarmente dichiarati dalla società contribuente e la loro esistenza ed ammontare non era mai stato contestato da parte dell’ufficio; la società contribuente resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 gennaio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197; 2 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4540/2015 Numero sezionale 1382/2022 Numero di raccolta generale 14328/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 rinviato per impedimento del relatore, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 20 aprile 2022; [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione dell’art.2, commi 8 ed 8 bis, d.P.R. 22 luglio 1998 n.322, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo l’Agenzia delle entrate, la C.t.r., nel ritenere che la società avesse tempestivamente e validamente emendato la propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2006 con la dichiarazione integrativa presentata in data 29 luglio 2011, in virtù del carattere meramente formale dell’errore, sarebbe incorsa nella denunziata violazione di legge; invero, la dichiarazione integrativa era favorevole al contribuente, che, a seguito della correzione, avrebbe potuto riportare nella dichiarazione del consolidato le perdite dell’anno 2006 (azzerate dalla rettifica dell’amministrazione, che aveva ritenuto non deducibili gli interessi passivi, non indicati nel rigo GN33 del [OSCURATO:PERSONA] 2007 compilato dalla stessa società); dunque, la suddetta dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il termine di cui all’art.2, comma 8 bis, d.P.R. n.322/1998 e di essa il giudice di appello non avrebbe dovuto tenere alcun conto; il motivo è infondato e va rigettato; in particolare, la società «[OSCURATO:SOCIETA]., per l'anno d'imposta 2006, era la società consolidante di un gruppo di società che avevano aderito all'opzione per la tassazione di gruppo ex artt. 117 e ss. del d.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917; nella trasmissione del modello dichiarazione «[OSCURATO:PERSONA]» la società ometteva di compilare il rigo «GN33», che va 3 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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S.U. n. 13378/2016); alla luce dei citati principi, rimane ferma la possibilità per la contribuente di far valere l’erroneità della dichiarazione in sede giudiziale; pertanto, nel caso in esame, è irrilevante la tardività della dichiarazione integrativa della contribuente, che è intervenuta, non solo dopo la scadenza dei termini di legge, ma anche dopo la notifica 4 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4540/2015 Numero sezionale 1382/2022 Numero di raccolta generale 14328/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l’anno di imposta 2006; nella specie, la società contribuente ha impugnato, sia la cartella con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato gli importi indicati nella dichiarazione del consolidato a seguito del rilievo della mancata compilazione, da parte della stessa società controllante, del rigo GN33 nella propria dichiarazione, sia le successive cartelle (oggetto della presente impugnazione per l’anno 2008), con cui si rettificavano le perdite deducibili, escludendo quelle relative all’anno di imposta 2006 (derivanti dalla deduzione degli interessi passivi nella dichiarazione di consolidato); in particolare, questo stesso collegio all’adunanza odierna ha esaminato e deciso anche il ricorso sull’impugnativa avverso la cartella emessa in relazione all’annualità 2006, sulla rettifica degli interessi deducibili in sede di dichiarazione di consolidato, ritenendo fondate le doglianze della contribuente; come rilevato dalla difesa di parte contribuente, la mancata compilazione del rigo GN 33 della dichiarazione dei redditi della società Corin per l’anno di imposta 2006 non inficia la corretta indicazione, fatta dalla stessa società in qualità di consolidante della fiscal unit, delle variazioni di consolidato contenute nel Modello di [OSCURATO:PERSONA] e Mondiale, in base al quale si determinano le imposte dovute dal gruppo; la dichiarazione di consolidato dimostra la volontà di inserire nelle rettifiche del reddito consolidato della fiscal unit gli interessi passivi, tanto che è stata correttamente compilata la «sezione II — rettifiche di consolidamento» della dichiarazione dei redditi del consolidato; va sottolineato che, nella specie, società consolidante e società consolidata (in capo alla quale erano maturati gli interessi passivi), 5 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4540/2015 Numero sezionale 1382/2022 Numero di raccolta generale 14328/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 coincidevano al tempo dei fatti ed erano la società Corin (poi incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA]); Corin era la società in capo alla quale erano maturati gli interessi passivi, erroneamente non indicati nel rigo GN33 della propria dichiarazione dei redditi (ma correttamente indicati nel rigo RF 19), ed anche la società che, in qualità di consolidante, aveva indicato nella dichiarazione dei redditi del consolidato il pro — rata patrimoniale di interessi deducibili dal reddito consolidato; pertanto il ricorso va rigettato e le spese vanno compensate tra le parti, atteso che la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di emendabilità della dichiarazione è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso; rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4540/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n.48; -controricorrente- avverso la sentenza n.1076/15 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 26 maggio 2014, depositata in data 24 giugno 2014 e non notificata. 1 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4540/2015 Numero sezionale 1382/2022 Numero di raccolta generale 14328/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro la [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n.1076/15 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 26 maggio 2014, depositata in data 24 giugno 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello della società contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento relativa all’Ires per l’anno di imposta 2008, emessa a seguito di accertamento automatizzato per il mancato riconoscimento della detrazione per perdite riportate nell’anno 2006; con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la società avesse tempestivamente rettificato l’errore meramente formale contenuto nella propria dichiarazione (omessa compilazione del quadro GN del modello Unico 2007) e che la rettifica era intervenuta nei termini di legge di cui all’art.2, comma 8, d.P.R. n.322/1998; secondo i giudici di appello, la dichiarazione integrativa non aveva comportato una diminuzione del proprio debito d’imposta, atteso che l’importo degli interessi passivi, divenuti deducibili in sede di consolidato fiscale in base al principio del pro rata patrimoniale, erano stati regolarmente dichiarati dalla società contribuente e la loro esistenza ed ammontare non era mai stato contestato da parte dell’ufficio; la società contribuente resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 gennaio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197; 2 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4540/2015 Numero sezionale 1382/2022 Numero di raccolta generale 14328/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 rinviato per impedimento del relatore, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 20 aprile 2022; [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione dell’art.2, commi 8 ed 8 bis, d.P.R. 22 luglio 1998 n.322, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo l’Agenzia delle entrate, la C.t.r., nel ritenere che la società avesse tempestivamente e validamente emendato la propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2006 con la dichiarazione integrativa presentata in data 29 luglio 2011, in virtù del carattere meramente formale dell’errore, sarebbe incorsa nella denunziata violazione di legge; invero, la dichiarazione integrativa era favorevole al contribuente, che, a seguito della correzione, avrebbe potuto riportare nella dichiarazione del consolidato le perdite dell’anno 2006 (azzerate dalla rettifica dell’amministrazione, che aveva ritenuto non deducibili gli interessi passivi, non indicati nel rigo GN33 del [OSCURATO:PERSONA] 2007 compilato dalla stessa società); dunque, la suddetta dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il termine di cui all’art.2, comma 8 bis, d.P.R. n.322/1998 e di essa il giudice di appello non avrebbe dovuto tenere alcun conto; il motivo è infondato e va rigettato; in particolare, la società «[OSCURATO:SOCIETA]., per l'anno d'imposta 2006, era la società consolidante di un gruppo di società che avevano aderito all'opzione per la tassazione di gruppo ex artt. 117 e ss. del d.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917; nella trasmissione del modello dichiarazione «[OSCURATO:PERSONA]» la società ometteva di compilare il rigo «GN33», che va 3 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4540/2015 Numero sezionale 1382/2022 Numero di raccolta generale 14328/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 utilizzato per indicare i dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento di cui all'art. 122 del t.u.i.r.; di conseguenza, con una cartella emessa ex art.36 bis d.P.R. n.600/1973, l'Amministrazione rettificava i righi NF9 e NF11 della dichiarazione «[OSCURATO:PERSONA] e Mondiale», con cui si dovevano indicare le variazioni in aumento o in diminuzione ex art. 122 del t.u.i.r., azzerando il risultato in perdita di euro 25.581,00 ed accertando un reddito complessivo globale di euro 71.152,00; con ulteriori cartelle, l’amministrazione finanziaria recuperava le perdite risalenti all’anno 2006 e dedotte nei successivi esercizi (nel caso in esame nella dichiarazione di consolidato del 2008); le Sezioni Unite di questa corte hanno definitivamente chiarito che <<in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria>> (Cass. S.U. n. 13378/2016); alla luce dei citati principi, rimane ferma la possibilità per la contribuente di far valere l’erroneità della dichiarazione in sede giudiziale; pertanto, nel caso in esame, è irrilevante la tardività della dichiarazione integrativa della contribuente, che è intervenuta, non solo dopo la scadenza dei termini di legge, ma anche dopo la notifica 4 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4540/2015 Numero sezionale 1382/2022 Numero di raccolta generale 14328/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l’anno di imposta 2006; nella specie, la società contribuente ha impugnato, sia la cartella con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato gli importi indicati nella dichiarazione del consolidato a seguito del rilievo della mancata compilazione, da parte della stessa società controllante, del rigo GN33 nella propria dichiarazione, sia le successive cartelle (oggetto della presente impugnazione per l’anno 2008), con cui si rettificavano le perdite deducibili, escludendo quelle relative all’anno di imposta 2006 (derivanti dalla deduzione degli interessi passivi nella dichiarazione di consolidato); in particolare, questo stesso collegio all’adunanza odierna ha esaminato e deciso anche il ricorso sull’impugnativa avverso la cartella emessa in relazione all’annualità 2006, sulla rettifica degli interessi deducibili in sede di dichiarazione di consolidato, ritenendo fondate le doglianze della contribuente; come rilevato dalla difesa di parte contribuente, la mancata compilazione del rigo GN 33 della dichiarazione dei redditi della società Corin per l’anno di imposta 2006 non inficia la corretta indicazione, fatta dalla stessa società in qualità di consolidante della fiscal unit, delle variazioni di consolidato contenute nel Modello di [OSCURATO:PERSONA] e Mondiale, in base al quale si determinano le imposte dovute dal gruppo; la dichiarazione di consolidato dimostra la volontà di inserire nelle rettifiche del reddito consolidato della fiscal unit gli interessi passivi, tanto che è stata correttamente compilata la «sezione II — rettifiche di consolidamento» della dichiarazione dei redditi del consolidato; va sottolineato che, nella specie, società consolidante e società consolidata (in capo alla quale erano maturati gli interessi passivi), 5 F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4540/2015 Numero sezionale 1382/2022 Numero di raccolta generale 14328/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 coincidevano al tempo dei fatti ed erano la società Corin (poi incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA]); Corin era la società in capo alla quale erano maturati gli interessi passivi, erroneamente non indicati nel rigo GN33 della propria dichiarazione dei redditi (ma correttamente indicati nel rigo RF 19), ed anche la società che, in qualità di consolidante, aveva indicato nella dichiarazione dei redditi del consolidato il pro — rata patrimoniale di interessi deducibili dal reddito consolidato; pertanto il ricorso va rigettato e le spese vanno compensate tra le parti, atteso che la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di emendabilità della dichiarazione è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso; rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 mag
Sentenza Cassazione n. 14328/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris