CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino avverso la sentenza del 12/01/2026 del Tribunale di Torino. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha cónoluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Torino ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 378 cod. pen. (dopo avere noleggiatoun'autovettura [OSCURATO:PERSONA] a un terzo che si rendeva responsabile di lesioni personali cagionate a seguito di un sinistro stradale, aiutava l'autore di tale condotta - allontanatosi dal luogo dell'incidente - a eludere le investigazioni dell'autorità e sottrarsi alle ricerche, dichiarando falsamente di non conoscere le esatte generalità del conducente), siccome persona non punibile essendo l'offesa di particolare tenuità, sul duplice rilievo che "le modalità della condotta non hanno connotazione di particolare gravità e anzi possono dirsi particolarmente tenui"e " la situazione soggettiva dell'imputato, il quale è incensurato, consente di ritenere il suo comportamento non abituale". 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, guanto all'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado del significativo e grave danno per le indagini determinato dalla mancata identificazione dell'autore dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: mancata identificazione ascrivibile esclusivamente al doloso e persistente silenzio dell'imputato circa l'identità dell'ignoto conducente dell'autovettura da lui noleggiata. Con memoria ritualmente depositata il difensore dell'imputato ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso del P.M. e ne ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto. 3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che il Pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 - 01). 2. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato. 2Il Tribunale ha ritenuto di ravvisare la causa di non punibilità per tenuità del fatto sulla base del seguente rilievo: "le modalità della condotta non hanno connotazione di particolare gravità e anzi possono dirsi particolarmente tenui" e "la situazione soggettiva dell'imputato, il quale è incensurato, consente di ritenere il suo comportamento non abituale". Orbene, tale giudizio appare viziato da violazione di legge e da motivazione apparente, oltre che manifestamente illogica, in quanto non argomentata sulla base di significativi e decisivi elementi fattuali. Il Tribunale ha in effetti omesso di operare una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. - modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo - e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). In particolare, risulta affatto pretermesso l'apprezzamento giudiziale di merito circa la reale entità del danno cagionato dalle peculiari modalità della condotta reticente dell'imputato, che il Tribunale sostiene apoditticamente e senza logica consequenzialità essere caratterizzata da un'offensività minima, a nulla rilevando in tal senso le scuse che nel corso dell'udienza, a quattro anni dal fatto, dimostrando di "avere compreso il disvalore della propria condotta". 3. Pertanto, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribunale di Torino. P.Q.M. An P.Q.M