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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 21932/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i presso il suo studio in Salerno, via Romualdo II Guarna, 21 -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del suo legale rappresentante, procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata– avverso la sentenza n. 1215/2018 del 19.7 .2018, pubblicata il 28.8.2018della Corte di Appello di Salerno, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.5 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] atto di citazione ritualmente notificato, la Dimar - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spiegavano, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., opposizione al decreto ingiuntivo n. 673/2011, emesso –nei confronti della prima quale debitrice principale e degli altri quali fideiussori –dal Tribunale di Salemo in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA]).

Gli opponenti chiedevano: 1) la declaratoria di nullità della clausola di variazione unilaterale delle condizioni del contratto di conto corrente n. 049 92/0156/21130192 del 23 luglio 199 6 e di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; 2) la condannadel [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi passivi, anche usurari; 3) la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni arrecati alla [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto degli inadempimenti contrattuali e allarefusione delle spese processuali.

Nel costituirsi in giudizio, il [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la fondatezza dellaopposizione instando, in via principale, per il rigetto della stessa e, in via subordinata , per l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione della societàe dei garanti e per la loro condanna al pagamento della somma di € 93.735,80 o di quella che sarebbe risultata dovuta nel corso del giudizio.

Il Tribunale di Salerno, da un lato, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del credito originariamente azionato dal [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 13.920,50, a titolo di interessi passivi da quest'ultima corrisposti in misura superiore al dovuto; dall'altro, rigettava l ’opposizione spiegata dai garanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando definitivamente esecu t i v o il provvedimento monitorio.

Avverso tale sentenza proponevano appello la Dimar - [OSCURATO:PERSONA] - s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza impugnata l’adita Corte di Appello di Salerno ha rigettato il gravame.

Per quanto qui rileva, la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’appello della Dimar,poiché vittoriosa in primo grado, ed ha statuito che il contratto dei garanti configurava un contratto autonomo di garanzia e perciò i garanti non potevano opporre eccezioni riguardanti il rapporto garantito. [OSCURATO:PERSONA] s.r. l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno presentato ricorso per cassazione contre motiv i ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt.1938 e 1283 c.c. e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello abbia escluso che il divieto di anatocismocostituisca norma imperativa, la cui violazione – nella specie accertata dai giudici di merito –è denunciabile anche dal garante autonomo.

2. - Con il se condo motivo, denunciando v iolazione dell’ art. 100 c.p.c., si censura la statuizione di inammissibilità dell’appello della società debitrice principale, per difetto di interesse, in quanto parte vittoriosa nel giudizio di primo grado.

Si sostiene che invece essa aveva interesse, poiché, pur essendo stato escluso il suo debito nei confronti della banca, per effetto della condanna dei garanti essa era esposta all’azione di rivalsadi questi ultimi.

3. - Con il terzo motivo, denunciando v iolazione degli artt. 101, secondo comma, e 354, quarto comma , c . p . c . e degli artt. 1322, comma secondo, e 1325 c.c., si censura la qualificazione del contratto dei garanti quale contratto autonomo di garanzia, a dispetto della qualificazione come fideiussione datane dalla stessa banca sulla scorta di coerenti deduzioni in fatto.

4. - Va esaminato con priorità il secondo motivo, di carattere processuale.

La statuizione di inammissibilità dell’appello della società debitrice principale non può essere condivisa.

Per quanto vittoriosa in primo grado, infatti, la società resta pur sempre esposta alla rivalsa dei garanti nei suoi confronti, ove la condanna dei medesimi trovi conferma, onde non può negarsi i l suo interesse e la sua legittimazionea contestare tale statuizione.

L’errore processuale,in cui è incorsa la Corte d’appello, assorbe ogni altro profilo di censura, articolato con i restanti motivi di ricorso , imponendo il rinvio restitutorio della causa anche per quanto riguarda la posizione dei garanti.Tra la posizione di questi ultimi e quella della debitrice principale, infatti, intercorre un nesso di dipendenza e inscindibilità, che configura un litisconsorzio processuale e impone ilsimultaneus processus nei confronti di tutte le parti.

5. - Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i presso il suo studio in Salerno, via Romualdo II Guarna, 21 -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del suo legale rappresentante, procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata– avverso la sentenza n. 1215/2018 del 19.7 .2018, pubblicata il 28.8.2018della Corte di Appello di Salerno, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.5 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] atto di citazione ritualmente notificato, la Dimar - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spiegavano, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., opposizione al decreto ingiuntivo n. 673/2011, emesso –nei confronti della prima quale debitrice principale e degli altri quali fideiussori –dal Tribunale di Salemo in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA]). Gli opponenti chiedevano: 1) la declaratoria di nullità della clausola di variazione unilaterale delle condizioni del contratto di conto corrente n. 049 92/0156/21130192 del 23 luglio 199 6 e di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; 2) la condannadel [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi passivi, anche usurari; 3) la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni arrecati alla [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto degli inadempimenti contrattuali e allarefusione delle spese processuali. Nel costituirsi in giudizio, il [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la fondatezza dellaopposizione instando, in via principale, per il rigetto della stessa e, in via subordinata , per l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione della societàe dei garanti e per la loro condanna al pagamento della somma di € 93.735,80 o di quella che sarebbe risultata dovuta nel corso del giudizio. Il Tribunale di Salerno, da un lato, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del credito originariamente azionato dal [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 13.920,50, a titolo di interessi passivi da quest'ultima corrisposti in misura superiore al dovuto; dall'altro, rigettava l ’opposizione spiegata dai garanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando definitivamente esecu t i v o il provvedimento monitorio. Avverso tale sentenza proponevano appello la Dimar - [OSCURATO:PERSONA] - s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata l’adita Corte di Appello di Salerno ha rigettato il gravame. Per quanto qui rileva, la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’appello della Dimar,poiché vittoriosa in primo grado, ed ha statuito che il contratto dei garanti configurava un contratto autonomo di garanzia e perciò i garanti non potevano opporre eccezioni riguardanti il rapporto garantito. [OSCURATO:PERSONA] s.r. l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno presentato ricorso per cassazione contre motiv i ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt.1938 e 1283 c.c. e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello abbia escluso che il divieto di anatocismocostituisca norma imperativa, la cui violazione – nella specie accertata dai giudici di merito –è denunciabile anche dal garante autonomo. 2. - Con il se condo motivo, denunciando v iolazione dell’ art. 100 c.p.c., si censura la statuizione di inammissibilità dell’appello della società debitrice principale, per difetto di interesse, in quanto parte vittoriosa nel giudizio di primo grado. Si sostiene che invece essa aveva interesse, poiché, pur essendo stato escluso il suo debito nei confronti della banca, per effetto della condanna dei garanti essa era esposta all’azione di rivalsadi questi ultimi. 3. - Con il terzo motivo, denunciando v iolazione degli artt. 101, secondo comma, e 354, quarto comma , c . p . c . e degli artt. 1322, comma secondo, e 1325 c.c., si censura la qualificazione del contratto dei garanti quale contratto autonomo di garanzia, a dispetto della qualificazione come fideiussione datane dalla stessa banca sulla scorta di coerenti deduzioni in fatto. 4. - Va esaminato con priorità il secondo motivo, di carattere processuale. La statuizione di inammissibilità dell’appello della società debitrice principale non può essere condivisa. Per quanto vittoriosa in primo grado, infatti, la società resta pur sempre esposta alla rivalsa dei garanti nei suoi confronti, ove la condanna dei medesimi trovi conferma, onde non può negarsi i l suo interesse e la sua legittimazionea contestare tale statuizione. L’errore processuale,in cui è incorsa la Corte d’appello, assorbe ogni altro profilo di censura, articolato con i restanti motivi di ricorso , imponendo il rinvio restitutorio della causa anche per quanto riguarda la posizione dei garanti.Tra la posizione di questi ultimi e quella della debitrice principale, infatti, intercorre un nesso di dipendenza e inscindibilità, che configura un litisconsorzio processuale e impone ilsimultaneus processus nei confronti di tutte le parti. 5. - Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione. Così deciso in camera di con
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