CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 39764/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - v. l'art. 7, commi 1 e 2, d. I. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126 -, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha rideterminato nei confronti dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, I. f.) in anni cinque, confermando la pena principale di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministrazione unico della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 22 dicembre 2010, e socio unico dalla medesima data, al fallimento, dichiarato in data 22 dicembre 2011. 2. La Corte di cassazione annullò la sentenza di appello e affidò al giudice del rinvio il compito di ricostruire compiutamente il fatto e di darne corretta qualificazione, dopo aver rilevato un vizio di motivazione nell'affermazione di responsabilità, a fronte della contestazione della condotta di sottrazione della contabilità, fattispecie a dolo specifico, per quella a dolo generico di irregolare tenuta della contabilità nonostante non fosse emersa una sia pur parziale tenuta delle scritture contabili. 3. La Corte di appello ha quindi ritenuto che, pure in assenza di una prova diretta della tenuta della contabilità nel periodo di riferimento, si desuma da un complesso di elementi indiziari che l'intento dell'imputato, nel momento in cui acquistò tutte le quote della società e assunse l'incarico di amministratore unico della stessa, fosse quello di occultare e distruggere la contabilità. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per avere la sentenza ritenuto, senza adeguata motivazione, la responsabilità dell'imputato per la sottrazione ovvero la distruzione dei libri e delle scritture contabili della società fallita. L'imputato accettò l'incarico di amministratore come mera "testa di legno" e la società, di cui lui divenne amministratore, non operò mai, sino alla dichiarazione di fallimento. Dalla relazione del custode è emerso che la società non aveva presentato i bilanci per gli anni 2009 e 2010, né le dichiarazioni fiscali degli anni dal 2008 al 2011. È dunque provato che i documenti sociali, all'atto della cessione di quote all'imputato, non esistessero. Da qui l'illogicità dell'affermazione di responsabilità per la distruzione o sottrazione della documentazione contabile.È pacifico che i precedenti amministratori, di fatto e di diritto, della società non avessero tenuto le scritture contabili sociali o le avessero sottratte, tanto da non consegnarle all'imputato. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per l'applicazione di una sanzione oltremodo punitiva senza che sia stato consentito all'imputato di potersi confrontare in giudizio di appello. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - v. l'art. 7, commi 1 e 2, d. I. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126 - ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 6. Il difensore del ricorrente ha successivamente depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha sviluppato il ragionamento probatorio sull'assunto - offerto come risultato di un sillogismo stingente ma invero sfornito di fondamento probatorio - che [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui acquistò le quote della società e divenne amministratore unico, fosse animato dalla volontà di occultare e distruggere la contabilità. Ha così fatto leva su un dato strutturalmente presuntivo, e specificamente che l'imputato, siccome è persona "avvezza ad assumere ruoli di primaria responsabilità nell'ambito societario" (fl. 4), non potette acquistare in buona fede le quote di una società priva di scritture contabili. 3. Ha però dato atto dell'assenza di prova circa l'effettiva tenuta delle scritture contabili nel periodo di riferimento e ha precisato che nessuna documentazione fu consegnata al curatore. Non si è allora avveduto che, con questa premessa, non può fondatamente dirsi che l'imputato, al momento in cui subentrò nell'amministrazione della società, ebbe le scritture della cui distruzione è stato chiamato a rispondere. Questo essenziale aspetto di fatto è stato dunque meramente presunto, in forza del criterio della inverosimiglianza evocato dal Giudice del rinvio per ritenere assai poco plausibile che l'imputato, appunto perché indicato - seppure immotivatamente - come soggetto esperto di 'amministrazione societarie, si fosse astenuto dal controllare la contabilità. Resta quindi del tutto indimostrato nella motivazione dell'impugnata sentenza il necessario presupposto per l'affermazione di responsabilità, ossia che l'imputato dispose di scritture contabili, perché in mancanza della disponibilità dell'oggetto non è configurabile una condotta di distruzione o di occultamento di quel che non si ha e non si è ricevuto. 4. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha affermato che l'imputato, accettando la carica di amministratore, si prestò ad una finzione, e che ciò fece per consentire all'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], "di prendere tempo, anche al fine di eliminare le scritture che sino a quel momento dovevano essere conservate..." (fl. 5). Si tratta per il vero di una conclusione che non si pone in rapporto di stringente derivazione logica da enunciati di fatto sufficientemente provati Quel che probatoriamente risulta è soltanto che nel 2009 era stato depositato l'unico bilancio della società relativo all'anno 2008 e che dal 22 dicembre 2010 al 22 dicembre 2011, nel periodo in cui l'imputato fu amministratore, non furono svolte operazioni di alcun tipo perché la società rimase inattiva. Sulla base di questi accertamenti non può asserirsi quel che invece il Giudice del rinvio ha accreditato con certezza, ossia che il mantenimento in vita della società mediante l'assunzione dell'incarico di amministratore ad opera dell'imputato fu diretta all'eliminazione della documentazione che attestava le attività societarie. 5. La sentenza iMpugnata deve pertanto essere annullata. L'annullamento va disposto senza rinvio, in applicazione del principio di diritto per il quale "nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accértati" - Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226100; v., successivamente, Sez. 6, n. 37098 del 19/07/2012, Rv. 253380; Sez. 6, n. 26226 del 15/03/2013, Rv. 255784; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555-19 -. Non'si ravvisano infatti possibili sviluppi di un eventuale giudizio di rinvio che possano rimediare alla assenza di prova circa la tenuta delle scritture contabili di cui si è contestata la distruzione, o l'occultamento, perché i dati acquisiti nei precedenti gradi di merito non consentono di superare la debole affermazione che le scritture contabili vi erano per il semplice fatto che avrebbero dovuto essere tenute. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato