CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla articolata corretta risposta data in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, segnatamente la consapevolezza da parte del ricorrente della qualità degli agenti e la volontà di sottrarsi all'ammanettamento ( primo motivo) ed alle ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per assenza di elementi favorevoli ed in presenza della gravità della fatto e della negativa personalità del ricorrente, già gravato da precedente specifico (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.20