CassazionedecretoSezione 4Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 40677/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto ,[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore In difesa di [OSCURATO:PERSONA] nessuno è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di guida senza patente, perché mai conseguita, con recidiva nel biennio. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi, con cui deduce: 2.1.Inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 601, 157, 157-bis, 157- ter e 178 cod. proc. pen. perché la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello sarebbe stata fatta al padre non convivente e, comunque, tardivamente (tre giorni prima dell'udienza). La difesa ricorda di avere allegato alla memoria integrativa, trasmessa via pec il 10/10/2023, il certificato anagrafico dell'imputato dal quale risulta che questi risiede in via Mentana 36 a [OSCURATO:PERSONA] (Milano). La sentenza impugnata ha completamente pretermesso l'anzidetta questione, né ha rilevato la tardività della notifica; 2.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa valutazione dei motivi di gravame, in particolare laddove si è dedotta l'assenza di prova in ordine al mancato conseguimento della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] di appello si sarebbe limitato a riportare le medesime considerazioni del giudice di primo grado; 2.3.Violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla stessa stregua in cui avrebbe omesso di confrontarsi sulla mancata pronuncia di una declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen.; tenuto conto della marginalità della condotta dell'imputato, la pena avrebbe dovuto essere determinata in misura più contenuta. 3. In data 13/05/2024, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si ribadiscono le ragioni del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La memoria con cui il difensore eccepiva irregolarità della notifica è stata trasmessa tardivamente, tramite pec, alla Corte di appello di Catanzaro il 10/10/2023, alle ore 17:12, ossia il giorno antecedente iU giudizio di appello, fissato per il giorno 11/10/2023. Correttamente, pertanto, la Corte di merito non ne ha tenuto conto, atteso che, essendo il procedimento stato trattato ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, le memorie possono essere presentate fino a cinque giorni prima. Il ricorrente, peraltro, non dimostra che l'anzidetta nota integrativa sia pervenuta alla Corte di appello. Grava invero sulla parte che intenda dolersi, in sede di impugnazione, dell'omesso esame di una memoria, l'onere di accertarsi del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, incombendo sulla stessa il rischio della mancata tempestiva trasmissione al giudice competente a valutarla (il principio è stato espresso con riguardo all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore: Sez. F, n. 45720 del 27/08/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277307; Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017, dep. 2018, Deriu', Rv. 272049). Entrambe le asserite irregolarità della notifica del decreto di citazione nel giudizio d'appello integrano nullità di ordine generale a regime intermedio, trattandosi di modalità di notifica idonee a garantire comunque la conoscenza dell'atto (Sez. U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539: "In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art.184 cod. proc. pen."): nullità che, essendosi verificate negli atti preliminari del giudizio di appello, avrebbero dovuto essere tempestivamente eccepite in quel giudizio. Così non è stato, pacificamente risultando che, nelle conclusioni dell'udienza di appello, tenutasi in data 11 ottobre 2023, l'eccezione di cui si tratta non è stata sollevata, atteso che le conclusioni scritte della difesa investivano unicamente il merito del giudizio. I restanti due motivi, oltre ad essere versati in fatto, sono generici. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ricorda che già in precedenti occasioni l'imputato, era stato sanzionato perché, alla guida di un'autovettura, era sprovvisto di patente e, richiesto di presentarla entro cinque giorni presso un ufficio di polizia, non aveva ottemperato alla richiesta; e che dagli accertamenti effettuati dagli operanti era emerso che mai l'imputato avesse conseguito la patente. Deve, peraltro, osservarsi che il motivo è generico in quanto non sostenuto da alcuna allegazione che dimostri il contrario. Quanto al terzo motivo, la motivazione si appalesa del tutto adeguata laddove, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato la «conclamata ed abituale dedizione dell'imputato alla commissione del medesimo reato». Per le medesime ragioni non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, congruamente osservandosi che il mero contegno processuale non può da solo giustificarne il riconoscimento, tenuto conto che l'imputato «non solo ha reiterato la medesima condotta di guida senza patente più di tre volte, ma ha costretto gli agenti ad eseguire ulteriori controlli dilatori sulla sua posizione perché, in entrambi i verbali acquisiti, risulta che egli abbia fornito false dichiarazioni alla [OSCURATO:PERSONA] adducendo, prima, la mera dimenticanza del titolo abilitativo e, successivamente, l'aver conseguito il "foglio rosa" ma non avere mai ritirato la patente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile». 1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.