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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 agosto 1995

Cassazione n. 29156/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1995 avverso l'ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte di appello di Firenze ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; considerato che il ricorso risulta depositato presso la Corte di Cassazione in data 20 luglio 2023; considerato che, trattandosi di procedimento da trattare e definire con le forme del rito processuale penale, è da considerare inammissibile il ricorso non depositato presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01: «Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt.582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento»); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1995 avverso l'ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte di appello di Firenze ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; considerato che il ricorso risulta depositato presso la Corte di Cassazione in data 20 luglio 2023; considerato che, trattandosi di procedimento da trattare e definire con le forme del rito processuale penale, è da considerare inammissibile il ricorso non depositato presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01: «Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt.582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento»); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 l