CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25440/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di anni due di reclusione ed euro ventimila di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché dissequestro e restituzione del cellulare all'imputato, per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza di motivazione circa gli elementi a disposizione, la carenza di necessario iter logico all'interno della sentenza impugnata, nonché la superficialità delle verifiche compiute. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. In relazione al motivo di censura, esso - non consentendo in alcun modo l'instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità - si traduce in una lamentela del tutto generica ed indistinta, priva di idoneo collegamento e confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]