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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09508/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari impostagli tra il 12 giugno 2020 e il 16 novembre 2020 in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari nella ritenuta indiziaria integrazione del reato previsto dagli artt. 2 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895.

Con successiva sentenza del Tribunale di Trani del 18 ottobre 2021 il D'[OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall'imputazione ascrittagli, perché il fatto non sussiste.

1.1. Per la Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, la sentenza assolutoria di merito, pur avendo escluso la ricorrenza dell'ipotesi criminosa ascritta all'istante, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalla svolta attività istruttoria, e in particolare da quanto emerso in due conversazioni intercettate, come il D'[OSCURATO:PERSONA] avesse fatto riferimento, con termini di inequivoca valenza, al suo possesso di armi comuni da sparo, di cui poteva liberamente disporre.

A dire del giudice della riparazione, pertanto, il contenuto di tali conversazioni, unitamente alla comprovata frequentazione di personaggi connotati da un indubbio spessore criminale, sono da considerarsi elementi tali da avere un indubbio rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., in quanto sinergici all'avvenuta applicazione del provvedimento restrittivo nei confronti dell'istante, così ostando al riconoscimento dell'invocato beneficio.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di doglianza.

Con il primo ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ritenendo quest'ultima meramente apparente ed espressa per relationem rispetto al contenuto della memoria redatta dall'Avvocatura dello Stato, di cui avrebbe acriticamente recepito le relative valutazioni, senza esprimere alcuno specifico ragionamento autonomo.

Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle due conversazioni intercettate, riportate nell'ordinanza, considerato che la prima non sarebbe stata neanche menzionata nella sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Trani, mentre la seconda non sarebbe stata ritenuta sufficiente dal giudice di merito a far ritenere comprovata la detenzione illegale di un'arma da parte del D'[OSCURATO:PERSONA], in quanto circostanza non chiaramente evincibile dal tenore letterale del dialogo captato.

Con la terza doglianza l'istante ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per essere stato fatto erroneo riferimento nell'ordinanza impugnata all'esistenza di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, laddove, invece, sarebbe stato il destinatario solo di una decisione di piena assoluzione.

Con il quarto motivo il ricorrente ha eccepito violazione dei principi di valutazione ex ante della condotta ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, in particolar modo lamentando che non sarebbe stata considerata, in maniera adeguata, la circostanza per cui, pur all'esito delle varie perquisizioni domiciliari e locali effettuate subito dopo l'avvenuto ascolto delle conversazioni captate, non vi sarebbe stato il rinvenimento di nessun'arma a lui riferibile.

Con l'ultima censura, infine, è stata dedotta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il dolo quale causa concorrente per l'ingiusta detenzione patita, al contempo lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al principio di autonomia del giudizio di riparazione.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Ed infatti, il rapporto tra il giudizio penale e quello per l'equa riparazione risulta connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01).

Nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione, cioè, la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente, avendo quest'ultimo prospettato solo una lettura alternativa dei fatti esaminati, senza confrontarsi in modo adeguato con le specifiche indicazioni ivi contenute.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento dell'invocato beneficio sulla scorta della ritenuta ricorrenza di elementi fattuali non esclusi dal giudice di merito nella sentenza assolutoria.

La Corte di appello non si è limitata a configurare l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 314 cod. proc. pen. in virtù di argomenti già in precedenza censurati, ma lo ha fatto con congruità espositiva e motivazione non manifestamente illogica, anche legandosi a quanto indicato nella pronuncia assolutoria, e quindi nel pieno rispetto dei parametri di legittimità al cui vaglio questa Suprema Corte è vincolata.

Il giudice della riparazione, in particolare, ha adeguatamente desunto la ricorrenza della colpa ostativa di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. dal fatto che il D'[OSCURATO:PERSONA], in due conversazioni intercettate, avesse fatto riferimento, utilizzando termini non equivoci, al presunto possesso e alla piena disponibilità di armi comuni da sparo.

Sotto altro profilo, poi, la Corte territoriale ha parimenti valorizzato, sempre ai fini dell'esclusione del beneficio invocato, la circostanza che l'istante, come pure comprovato dalle risultanze processuali acquisite, fosse solito frequentare personaggi aventi un indubbio spessore criminale.

Tutto ciò ha, conseguentemente, indotto la Corte territoriale a ritenere, con motivazione esente da vizio alcuno, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, determinando il mancato riconoscimento in suo favore dell'indennizzo richiesto, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e all'esito di una valutazione ex ante, effettuata tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.

Rispetto all'indicata conclusione, pertanto, le contrarie doglianze eccepite da parte del ricorrente risultano meramente assertive e generiche, o al più invocanti una diversa lettura dell'acquisito compendio probatorio, e perciò ininfluenti rispetto all'effettuata configurazione di una condotta ostativa alla concessione dell'invocato beneficio, non ravvisandosi, nel caso di specie, la presenza di nessuna motivazione apparente o per relationem, nonché risultando del tutto ininfluenti sia l'erronea indicazione nell'ordinanza impugnata di due precedenti condanne emesse in danno del D'[OSCURATO:PERSONA] che il mancato rinvenimento in suo possesso di armi comuni da sparo, all'esito dell'espletamento delle varie perquisizioni effettuate.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez.

U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari impostagli tra il 12 giugno 2020 e il 16 novembre 2020 in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari nella ritenuta indiziaria integrazione del reato previsto dagli artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895. Con successiva sentenza del Tribunale di Trani del 18 ottobre 2021 il D'[OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall'imputazione ascrittagli, perché il fatto non sussiste. 1.1. Per la Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, la sentenza assolutoria di merito, pur avendo escluso la ricorrenza dell'ipotesi criminosa ascritta all'istante, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalla svolta attività istruttoria, e in particolare da quanto emerso in due conversazioni intercettate, come il D'[OSCURATO:PERSONA] avesse fatto riferimento, con termini di inequivoca valenza, al suo possesso di armi comuni da sparo, di cui poteva liberamente disporre. A dire del giudice della riparazione, pertanto, il contenuto di tali conversazioni, unitamente alla comprovata frequentazione di personaggi connotati da un indubbio spessore criminale, sono da considerarsi elementi tali da avere un indubbio rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., in quanto sinergici all'avvenuta applicazione del provvedimento restrittivo nei confronti dell'istante, così ostando al riconoscimento dell'invocato beneficio. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di doglianza. Con il primo ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ritenendo quest'ultima meramente apparente ed espressa per relationem rispetto al contenuto della memoria redatta dall'Avvocatura dello Stato, di cui avrebbe acriticamente recepito le relative valutazioni, senza esprimere alcuno specifico ragionamento autonomo. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle due conversazioni intercettate, riportate nell'ordinanza, considerato che la prima non sarebbe stata neanche menzionata nella sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Trani, mentre la seconda non sarebbe stata ritenuta sufficiente dal giudice di merito a far ritenere comprovata la detenzione illegale di un'arma da parte del D'[OSCURATO:PERSONA], in quanto circostanza non chiaramente evincibile dal tenore letterale del dialogo captato. Con la terza doglianza l'istante ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per essere stato fatto erroneo riferimento nell'ordinanza impugnata all'esistenza di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, laddove, invece, sarebbe stato il destinatario solo di una decisione di piena assoluzione. Con il quarto motivo il ricorrente ha eccepito violazione dei principi di valutazione ex ante della condotta ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, in particolar modo lamentando che non sarebbe stata considerata, in maniera adeguata, la circostanza per cui, pur all'esito delle varie perquisizioni domiciliari e locali effettuate subito dopo l'avvenuto ascolto delle conversazioni captate, non vi sarebbe stato il rinvenimento di nessun'arma a lui riferibile. Con l'ultima censura, infine, è stata dedotta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il dolo quale causa concorrente per l'ingiusta detenzione patita, al contempo lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al principio di autonomia del giudizio di riparazione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Ed infatti, il rapporto tra il giudizio penale e quello per l'equa riparazione risulta connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01). Nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione, cioè, la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente, avendo quest'ultimo prospettato solo una lettura alternativa dei fatti esaminati, senza confrontarsi in modo adeguato con le specifiche indicazioni ivi contenute. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento dell'invocato beneficio sulla scorta della ritenuta ricorrenza di elementi fattuali non esclusi dal giudice di merito nella sentenza assolutoria. La Corte di appello non si è limitata a configurare l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 314 cod. proc. pen. in virtù di argomenti già in precedenza censurati, ma lo ha fatto con congruità espositiva e motivazione non manifestamente illogica, anche legandosi a quanto indicato nella pronuncia assolutoria, e quindi nel pieno rispetto dei parametri di legittimità al cui vaglio questa Suprema Corte è vincolata. Il giudice della riparazione, in particolare, ha adeguatamente desunto la ricorrenza della colpa ostativa di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. dal fatto che il D'[OSCURATO:PERSONA], in due conversazioni intercettate, avesse fatto riferimento, utilizzando termini non equivoci, al presunto possesso e alla piena disponibilità di armi comuni da sparo. Sotto altro profilo, poi, la Corte territoriale ha parimenti valorizzato, sempre ai fini dell'esclusione del beneficio invocato, la circostanza che l'istante, come pure comprovato dalle risultanze processuali acquisite, fosse solito frequentare personaggi aventi un indubbio spessore criminale. Tutto ciò ha, conseguentemente, indotto la Corte territoriale a ritenere, con motivazione esente da vizio alcuno, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, determinando il mancato riconoscimento in suo favore dell'indennizzo richiesto, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e all'esito di una valutazione ex ante, effettuata tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. Rispetto all'indicata conclusione, pertanto, le contrarie doglianze eccepite da parte del ricorrente risultano meramente assertive e generiche, o al più invocanti una diversa lettura dell'acquisito compendio probatorio, e perciò ininfluenti rispetto all'effettuata configurazione di una condotta ostativa alla concessione dell'invocato beneficio, non ravvisandosi, nel caso di specie, la presenza di nessuna motivazione apparente o per relationem, nonché risultando del tutto ininfluenti sia l'erronea indicazione nell'ordinanza impugnata di due precedenti condanne emesse in danno del D'[OSCURATO:PERSONA] che il mancato rinvenimento in suo possesso di armi comuni da sparo, all'esito dell'espletamento delle varie perquisizioni effettuate. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01). P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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