Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34590/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata dallo stesso Giudice in data 4 luglio 2013, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2016.

A ragione evidenzia che, non avendo il condannato provveduto al pagamento della somma assegnata alla parte civile a titolo di provvisionale nel termine prescritto, non si è verificata la condizione cui era stato suborcinato il godimento „41 del beneficio.

Non rileva, invece, lo stat indigenza tenuto conto che lo stesso interessato non ha dedotto che esso fosse dovuto a cause indipendenti dalla sua volontà.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Clerico, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, per violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 Cost. e 168, comma 1, cod. pen., e per vizio di motivazione, in cui sono sviluppate più censure.

La Corte di appello ha ritenuto adeguatamente dimostrato che il condannato versava, in concomitanza con l'adempimento dell'obbligo di pagamento, in una situazione di indigenza.

Dalla documentazione allegata risulta che Clerico, nei tre mesi in cui avrebbe dovuto adempiere, era senza fissa dimora, aveva accesso continuativo ai servizi predisposti per le persone in condizione di povertà, aveva indicato un reddito familiare annuo pari ad euro 1.500,00, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Ciononostante ha escluso la rilevanza esimente dell'indigenza perché riconducibile a condotte colpevoli del condannato.

Tale valutazione viola apertamente il consolidato orientamento della giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, secondo il quale il giudice, fermo restando l'onere di allegazione dell'interessato, deve verificare l'impossibilità del prevenuto ad adempiere l'obbligazione pecuniaria nel termine essenziale previsto dalla condizione apposta al godimento del beneficio.

Si tratta di carenza assai grave se si considera che neanche in sede di cognizione è stato svolto un accertamento sul punto.

Non sussiste nemmeno la causa di revoca prevista dall'art. 168 cod. pen.

Clerico non ha commesso reati né nel quinquennio successivo dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio né in epoca anteriore però giudicati con sentenze divenute irrevocabili nel periodo di esperimento della prova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. In continuità con i principi espressi da questa Corte sul tema, deve ribadirsi che laddove l'obbligo cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena venga imposto a tutela del soggetto vittima del reato al fine di sollecitare l'adempimento da parte del condannato, interessato a realizzare la condizione sospensiva per non essere sottoposto ad espiazione della pena, la sua inosservanza non comporta automaticamente la revoca del beneficio.

Al condannato è riconosciuta, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l'assoluta impossibilità e l'estrema difficoltà dell'adempimento, mentre compete al giudice di verificare la attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta (ex plurimis Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003, Cavallo, Rv. 225330; Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, Esposito, 16/02/2010, Rv. 246108).

2. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che la condotta inadempiente mantenuta dall'imputato dalla pronuncia della sentenza, che gli aveva imposto di versare la provvisionale entro il termine di tre mesi dalla data di revocabilità, integri il necessario presupposto fattuale per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, accordato a condizione del versamento delle predette somme.

A giustificazione della decisione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il condannato non abbia fornito, non tanto la prova della propria condizione ostativa all'adempimento, quanto quella dell'assenza di colpa del pur comprovato stato di indigenza, non avendo nemmeno dedotto che fosse attribuibile a cause indipendenti dalla sua volontà.

Si tratta di argomentazione non rispettosa dei principi di diritto richiamati.

A fronte di dati probatori forniti dal condannato, indicativi della percezione di redditi modestissimi, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto e dovuto attivare i propri poteri istruttori ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen. onde verificare se lo stato di indigenza fosse il risultato di una scelta volontaria e strumentale dell'interessato o meno.

A tale accertamento non può sopperirsi con il ricorso a presunzioni fondate sull'abilità al lavoro, la giovane età, l'assenza di ostacoli legal:i alle condizioni di salute e sulla mancata ricerca di attività lavorativa, se tali dati, in assenza di formale istruttoria, sono desunti da fonti non indicate ed attribuendo rilevanza decisiva all'inadempimento dell'onere probatorio a carico del condannato.

3. Non ricorrono i presupposti per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 cod. pen.

Come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle conclusioni iscritte non ricorre l'ipotesi di cui al comma 1 n.1) prima ipotesi, considerato che la sentenza di condanna ad anni 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 217

I. fall. (Tribunale di Torino del 7 aprile 2014, confermata dalla Corte d'appello di Torino del 23 febbraio 2015, irrevocabile il 9 maggio 2016) è relativa ad un fatto risalente al 2010, quindi commesso in epoca antecedente al quinquennio della condanna con cui è stato concesso il beneficio (Corte d'appello di Torino irrevocabile il 10 maggio 2016).

Non ricorre nemmeno l'ipotesi di cui all'art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.La sentenza che dovrebbe costituire il presupposto della revoca, ossia quella relativa al delitto anteriormente commesso, è divenuta irevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017 Cc., dep. 16/10/2018, Rv. 274333 - 01)

4. L'ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata dallo stesso Giudice in data 4 luglio 2013, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2016. A ragione evidenzia che, non avendo il condannato provveduto al pagamento della somma assegnata alla parte civile a titolo di provvisionale nel termine prescritto, non si è verificata la condizione cui era stato suborcinato il godimento „41 del beneficio. Non rileva, invece, lo stat indigenza tenuto conto che lo stesso interessato non ha dedotto che esso fosse dovuto a cause indipendenti dalla sua volontà. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Clerico, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, per violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 Cost. e 168, comma 1, cod. pen., e per vizio di motivazione, in cui sono sviluppate più censure. La Corte di appello ha ritenuto adeguatamente dimostrato che il condannato versava, in concomitanza con l'adempimento dell'obbligo di pagamento, in una situazione di indigenza. Dalla documentazione allegata risulta che Clerico, nei tre mesi in cui avrebbe dovuto adempiere, era senza fissa dimora, aveva accesso continuativo ai servizi predisposti per le persone in condizione di povertà, aveva indicato un reddito familiare annuo pari ad euro 1.500,00, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ciononostante ha escluso la rilevanza esimente dell'indigenza perché riconducibile a condotte colpevoli del condannato. Tale valutazione viola apertamente il consolidato orientamento della giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, secondo il quale il giudice, fermo restando l'onere di allegazione dell'interessato, deve verificare l'impossibilità del prevenuto ad adempiere l'obbligazione pecuniaria nel termine essenziale previsto dalla condizione apposta al godimento del beneficio. Si tratta di carenza assai grave se si considera che neanche in sede di cognizione è stato svolto un accertamento sul punto. Non sussiste nemmeno la causa di revoca prevista dall'art. 168 cod. pen. Clerico non ha commesso reati né nel quinquennio successivo dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio né in epoca anteriore però giudicati con sentenze divenute irrevocabili nel periodo di esperimento della prova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In continuità con i principi espressi da questa Corte sul tema, deve ribadirsi che laddove l'obbligo cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena venga imposto a tutela del soggetto vittima del reato al fine di sollecitare l'adempimento da parte del condannato, interessato a realizzare la condizione sospensiva per non essere sottoposto ad espiazione della pena, la sua inosservanza non comporta automaticamente la revoca del beneficio. Al condannato è riconosciuta, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l'assoluta impossibilità e l'estrema difficoltà dell'adempimento, mentre compete al giudice di verificare la attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta (ex plurimis Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003, Cavallo, Rv. 225330; Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, Esposito, 16/02/2010, Rv. 246108). 2. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che la condotta inadempiente mantenuta dall'imputato dalla pronuncia della sentenza, che gli aveva imposto di versare la provvisionale entro il termine di tre mesi dalla data di revocabilità, integri il necessario presupposto fattuale per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, accordato a condizione del versamento delle predette somme. A giustificazione della decisione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il condannato non abbia fornito, non tanto la prova della propria condizione ostativa all'adempimento, quanto quella dell'assenza di colpa del pur comprovato stato di indigenza, non avendo nemmeno dedotto che fosse attribuibile a cause indipendenti dalla sua volontà. Si tratta di argomentazione non rispettosa dei principi di diritto richiamati. A fronte di dati probatori forniti dal condannato, indicativi della percezione di redditi modestissimi, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto e dovuto attivare i propri poteri istruttori ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen. onde verificare se lo stato di indigenza fosse il risultato di una scelta volontaria e strumentale dell'interessato o meno. A tale accertamento non può sopperirsi con il ricorso a presunzioni fondate sull'abilità al lavoro, la giovane età, l'assenza di ostacoli legal:i alle condizioni di salute e sulla mancata ricerca di attività lavorativa, se tali dati, in assenza di formale istruttoria, sono desunti da fonti non indicate ed attribuendo rilevanza decisiva all'inadempimento dell'onere probatorio a carico del condannato. 3. Non ricorrono i presupposti per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 cod. pen. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle conclusioni iscritte non ricorre l'ipotesi di cui al comma 1 n.1) prima ipotesi, considerato che la sentenza di condanna ad anni 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 217 I. fall. (Tribunale di Torino del 7 aprile 2014, confermata dalla Corte d'appello di Torino del 23 febbraio 2015, irrevocabile il 9 maggio 2016) è relativa ad un fatto risalente al 2010, quindi commesso in epoca antecedente al quinquennio della condanna con cui è stato concesso il beneficio (Corte d'appello di Torino irrevocabile il 10 maggio 2016). Non ricorre nemmeno l'ipotesi di cui all'art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.La sentenza che dovrebbe costituire il presupposto della revoca, ossia quella relativa al delitto anteriormente commesso, è divenuta irevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017 Cc., dep. 16/10/2018, Rv. 274333 - 01) 4. L'ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte
Sentenza Cassazione n. 34590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris