CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H076
Titolo CCNL: CCNL per il personale dipendente da imprese, enti e associazioni del settore sportivo e del benessere
Titolo accordo: CCNL per il personale dipendente da imprese, enti e associazioni del settore sportivo e del benessere
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: impianti e attività sportive
Parti datoriali: CNL
Parti sindacali: CIU UNIONQUADRI
Decorrenza: 2026-02-12
Scadenza: 2029-02-11
Stipula: 2026-03-05
Stato: Acquisito
Identificativo: 20997
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=239749
--- Testo contratto ---
INDICE
PREMESSA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI INIZIALI E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ............................................... 10
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE •.•..••..•..•..••.....••.••.••....•..•••..••....••••......•••.•••....•.••.••..•..•.•.••..•..••••••.••... 10
Art. 2 ALLINEAMENTO CONTRATTUALE •..••.•....••••..•.•...•..••...••..••.•..•...••••.•.•••.••••..••...••..•.•••...•••••••.•.•••.. 11
Art. 3 RIMANDO DI SPECIFICI ISTITUTI CONTRATTUALI •....•.•..•......•.••.••....••••.••.....•..••.•.......•.••.......••••• 12
Art. 4 SCHEMA CONTRATTUALE .•.••..••...•••..•••.•....••..•...••...••.••...••.••....••.••...•....•...••.....•.•.•.••.•.......••••.... 12
Art. 5 DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE .••••..•.••..••...•..•..•..•..••.••......••.••••.......•••.••.•.•..••••..••••... 12
Art. 6 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ............................................................................................ 13
CAPITOLO Il - RAPPORTI E DIRITTI SINDACALl ......................................................................................... 19
Art. 7 LIVELLI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ......•....••..•.......•...•••.•••..........•••..•............••..•.........•••.. 19
Art. 8 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E PROCEDURA DI RINNOVO .................................. 19
Art. 9 DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE NAZIONALE .••.••.••.•••••••.•••.••••..•••••..••..•.••..••••.••••. 20
Art. 10 SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE .••••........•.•..••••.•••..••••....•.•••••..•••••••...•......•••..••..•••••.. 20
Art. 11 PROCEDURE PER IL RINNOVO DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO ••.••..••••..•••..••. 21
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
BENEFICI FISCALI ACCORDI DI SECONDO LIVELLO ........•....••..•.•.............•.....••......•...............•.. 22
MATERIE DELEGATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO ...•••••..••...•.•.•••.•.............. 22
GESTIONE DEI CONFLITTI •..••.•...•.•••••...........••..•..•••.•••.•.•...•.••.••..............•••..•.••...••.................. 24
DIRITTO DI SCIOPERO ..•••..••..•.••..•..••..••..••••.••....•.....•.••.••••..••..••.•...••..•.••.•••.•..•.....•.•..•••••..•.••.. 25
RAPPRESENTANZE SINDACALI •....•.....•.••..•••..••.•..••....••.........•...•..•...••..••••.••..••..••..••••.••.••.••.••• 25
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (R.S.A.) .........••....•••••••••.••.. 26
PROCEDURA DI COSTITUZIONE E DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI LE R.S.A •• ..•.•....•.......... 26
COMPITI DELLE R.S.A . ...................................•.....•......•.•.•..•••••..•.•••..••.•••••..•••.•.•••.••.••..•••..•••.• 26
NUMERO DEI DIRIGENTI DELLA R.S.A ••.••.••..•...................•..•..............•.................•......•......... 27
PERMESSI NON RETRIBUITI DEI DIRIGENTI SINDACALI ..•.•...•......••.•.........•............................ 27
ASSEMBLEA SINDACALE .•...........••.....•..•.•••.••••..•.••...••••••••..••••.•••••..•••••••.•••••..••..•••••.•••••..••.•... 28
REFERENDUM .....•.......................................••............•....•..•...•...••.•••.••••..••..•.••...••••.•••••..••••••. 28
DIRITTO DI AFFISSIONE DEI DIRIGENTI SINDACALI ..•....•.•••.••..•..•••.••..••••..•..•.••.•....••.•••••.••••... 28
LOCALI DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI .•.••..•.•••.•......•••••..........••...........•.......... 29
TRATTENUTE SINDACALI ............................................................•......................................... 29
REVOCA DELLA DELEGA SINDACALE .••.•..•..•.......••....•••.•.••.•.•...••....••••.•••..•••.••••.•..••.•..••.•..••.•.• 29
TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE SINDACALE .••..••..••..••••.•...••.••...••.•..•..•.••..•..•............••••.••.. 29
Art. 29 LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE SINDACALE .........••..••••.••..•••••...••••..•.....•..••.........•...........••. 30
CAPITOLO lii - DIRITTI INDIVIDUALI DEI LAVORA TORI E CONTRASTO A TUTTE LE TIPOLOGIE DI
DISCRIMINIZIONE ................................................................................................................................... 30
Art. 30 LOTTA A�LE DISCRIMINAZIONI .............................................................................................. 30
Art. 31 LOTTA ALLE MOLESTIE E BUONE AZIONI .............................................................................. 30
Art. 32 POLITICHE INCLUSIVE ...••...•••...•...••......••...••..••....••••..•.•..••.•.••...•....••..•.•...••.•..•.•.....•.•••....••••.•. 31
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
TUTELA DELLA PRIVACY .••..•.•...••....•.•....••..••••.••....•.••....••.••.•...•..•...•.......•......••.........••....•....••. 31
TUTELA DELLE CONDOTTE PERSONALI •.•...•.•.••...•.••••.••.•.•••..•••..••••••..••.••••..••••....•••..••..•.•••••.••• 31
AZIONI DI MONITORAGGIO DELLE CONDOTTE DEI LAVORATORI ...•.•.........••.•.•....•••••.•.•••.••••• 32
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE PER LE CONTROVERSIE ....................................................... 32
COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE ..............................................................•••... 32
RINUNZIE E TRANSAZIONI .................................................................................................... 33
Art. 39 COMMISSIONE PER LE CONTROVERSIE INTERPRETATIVE ..................................................... 34
Art. 40 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ .................................................................................... 34
CAPITOLO IV COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E VARIE TIPOLOGIE CONTRATTUALI ............... 35
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
ASSUNZIONE DEI LAVORATORI .•..•.......•••..•..•••••.••••••.••.•..••..••••••.•••.•.••..•••••..••..••..•••••••.••••.•..• 35
PERIODO DI PROVA DEI LAVORATORI •••..••••..•..•...••..••.•..••...••..•.••••..••.•.•...••••..•.•••.•••....••.••••.• 36
MANSIONI LAVORATIVE E PASSAGGI DI LIVELLO ......................................... ........................ 37
DIVISE E ATTREZZI .........................................•...... ....•••......•....................................•............• 38
1
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ....•......•.••.................•.........•........•........••........•. ...••.... 38
PERIODO DI PROVA •.••..•...•.•..••.••.•..•••.••..•••..••.•..•...••.•••.•..•••.....•.....•.....••...•..••........••..••.•....... 39
RECESSO E RISOLUZIONE ANTE-TEMPUS .....•...••..•..•.•.....•....•.•.....••..••••...•.•..•..••..•.•.....•...•..••. 39
CASI DI DIVIETO DI ASSUNZIONE A TERMINE ...••...•..••..•...•.•••..••...••..••..•.••••••...••.•••••..••••••••••• 40
DURATA MASSIMA DEL PRIMO CONTRATTO •••..•...•......•..•.•..•....•..•.•...•.•....•......••.............•... 40
CAUSALI PER I CONTRATTI SUPERIORI Al 12 MESI .....••.••....•..•...•....•..•..•..•.....••..••.......•.••..••.. 40
RINNOVI E LIMITE TEMPORALE .••........••.......••......•••••.••.••..••.••.••.••...•.•..•.••.••..•...•.••.•..•..•.••..•• 41
DEROGA LEGALE AL LIMITE MASSIMO DI DURATA ...•................•.........•..•...••.•.......••..••••..••..• 41
PERCENTUALE MASSIMA DI CONTRATTI A TERMINE •••........•.....••.••........•.........•••......•••..•..... 42
ESENZIONI DAI VINCOLI DI CONTINGENTAMENTO •........•.....••.••...••.•.••...••..••...••...•.•......••..... 42
PROROGHE E DURATA MASSIMA DEI RAPPORTI. .••.•......•..••....••..•.....•.••.....•..••.........••......•... 43
INTERVALLI TRA UN CONTRATTO E L'ALTRO ...••....••.•.•.......••..•...•.•..•.••..••.••....••..•.•.••..••.•..••.• 43
PROSECUZIONE DI FATTO DOPO LA SCADENZA ....•••........••.•.....••..••....•.••••••.••.••••••..•••.••..••••. 43
FERIE ANNUALI •••..••.••••.•••••.•.•..••..••.•••...•.••...•..••.•••....•....••.•.....••..•.....•••......••..••.•.•.....••..••••... 44
PARITÀ DI TRATTAMENTO ...••..••••..••..•..•.•••.•••..••••••..••••..•..•.••..••.•.••....•••.••...•..•.••.••.•..•••••.••.•• 44
DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO •.••••••.•••.•.•...•••..••••••. 44
INFORMATIVA SUI CONTRATTI A TERMINE .••.........•..•....•.........••..........•.•........•••....••...........• 45
FORMA2IONE ..•..••..••.•.•••..•....••..•••••.•..••....••.••..•..•..•••..•.•••••••.••..••..•.••.••.•.•...•••••.•...•...•.•..•..•..• 45
LAVORO A TEMPO PARZIALE •.••••....••.••.••.•••••.•.•••.••.•••.••••••...••.••..•••••...••.•••.•••.•.••..••.•••.•••••••••• 45
FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO ...••...•........•....••............•..••.•........•..••....••.•..........•.. 46
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO •••.•....•••...•••.•••...•.•••.•••.••..••.......•.•.••..•.•.......•.•..••..•.•••..••..•.... 46
CLAUSOLE ELASTICHE .....••....••..•••..••......•..••••••..••...•....•.••.••..••............••.••.•••........•......•.••...••.• 46
LAVORO SUPPLEMENTARE ...••..••.•...•..•..•.••••••.•••••.••..••..•••.••.••..••..••••.••••..••••••••••••.••.•..••••..••.•• 47
LAVORO STRAORDINARIO NEL TEMPO PARZIALE •..••..............•..••..••........•........••...••..••..••••.. 47
DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO ORDINARIO E STRAORDINARIO ...•..•.•.•....•..•. 47
PARITÀ DI TRATTAMENTO ECONOMICO-NORMATIVO .••..••..••..•.•...•.••.••..••..••...••...•••..••...•..• 47
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA .... 48
TUTELE PER IL LAVORATORE ................................................................................................ 49
INFORMA2IONI SINDACALI .••..••..•.••..••.......•.........•...•.••.•.•••.•..••...••.....•......•.•••..••.•....••.•........ 50
DISCIPLINA DEL LAVORO INTERMITTENTE •••..••..•••••.•••.•••..••..••..•.••.••.••.•••.•••••••..••...•••.•.••...••. 50
VARIE TIPOLOGIE DI LAVORO INTERMITTENTE ...••............•.•.•....•••.••...•.•...••..••....•....••..••...••. 50
LAVORATORI DI ETÀ INFERIORE Al 24 ANNI E SUPERIORE Al 55 ANNI. .................•....••...••.•.. 50
LAVORATORI DI ETÀ COMPRESA TRA 124 E I 55 ANNI •.•••••...•...•..•.....•••.•.•••••.•.••.•••.••.•.•.•••...• 50
DIVIETO DI STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE ........•.....•.................•.... 51
FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE .••...••...••....•....•...••..... 51
DURATA DI LAVORO DEL CONTRATTO INTERMITTENTE .............•.......•.•••.•..•..•.•.........••..•..•.. 52
RETRIBUZIONE E INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ •.•••.•..•.••..••.••.•..••..••...••.••••...••...•••...••••....•••.• 52
PARITÀ DI TRATTAMENTO .•••............•.............•......••.............•....•...................................•..... 53
INFORMATIVA ......•..••..•...•.•..••........•.....•.......................••.. ......••..........•....•....••....••..••...•......• 53
COMPUTO DEI LAVORATORI INTERMITTENTI ...................................................................... 53
DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE ..........................................................................•...........••.•.. 53
OBIETTIVI DEL LAVORO AGILE····································· .. ••••··••··•··•···•·•··•··•··••••···•··••••·•••••·•••••• 53
INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LAVORO AGILE •...•............•••.........••..•...••..........•..••..•.••. 53
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO ..................................................•........•••.....•..•............. 54
CONTENUTO E FORMA DELL'ACCORDO DEL LAVORO AGILE ............•.•••.....••.....•..•.•..••...•.•... 54
PRIORITÀ NELLE RICHIESTE DI ACCESSO •••••••••...•..•..•.....•.•••.••.••..•••.•.••••..•...•.•..••..••.•.••.•...•..•• 55
TUTELE DURANTE LA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE IL LAVORO AGILE ....••.....•....•....••...... 55
RECESSO E PREAVVISO ...•.......••..••..•....••....•......•..............................•.•........•.•......•................ 56
LUOGO DI LAVORO •.•.•..••....••..•.••.••••••....•.•••.••.••..••••..••.•.............................•.......••.•...•••.•...•.. 56
ORARIO DI LAVORO .....••..••••..••.•......•............................••...•.......••..••.•.•..••.••...•.•..•............•.•• 56
REPERIBILITÀ DEL LAVORATORE ....•....••....••.••..••.••.•••.•.•..•..•. .-.••.••.••.••.••••..•••..••.••.••.•..•...•.•...• 57
DOTAZIONE STRUMENTALE ••.•...••..••.•..•....••..••..••...••..••••...........••..................•..•. ...•.•...••..•.•.. 57
2
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PRIVACY .................................................................................. ......................................... .... 58
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE DEL LAVORATORE •.•••.•..••..•.••...•...••••..•••..••.••••.••.•••••.••••.•... 58
FORMAZIONE DEL LAVORATORE AGILE ................................................................................ 59
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ...••.•..••....••.••.•..•.••..••..•••••••••.•..••..•••..••....••...••••..•••••.••••••. 59
OBBLIGHI DEL LAVORATORE ................................................................................................ 59
POTERE DI CONTROLLO E POTERE DISCIPLINARE ................................................................. 60
PARITÀ DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO ...................................................... 60
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO ....................................................................... 60
INFORTUNIO DI LAVORO IN ITINERE DEL LAVORATORE AGILE ............................................. 61
MALATTIE PROFESSIONALI DEL LAVORATORE AGILE ............................................................ 61
DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI ..................................................................................... 61
MONITORAGGIO .................................................................................................................. 62
DELEGA ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ................................................................... 62
TELELAVORO ........................................................................................................................ 62
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ................................................................. 62
SALUTE E SICUREZZA ............................................................................................................ 63
FORMAZIONE DEL TELELAVORATORE •••..•••••.•••••.•.•..••••..•••••••..••.••.••••..•..•.••.•••••••.••••..••.•••••.•• 63
DIRITTI SINDACALI DEL TELELAVORATORE ........................................................................... 63
CONTROLLI A DISTANZA ....................................................................................................... 63
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO ....................................................................................... 64
FORMA E DURATA MINIMA DEL CONTRATTO ...................................................................... 64
LIMITI NUMERICI ................................................................................................................. 65
Art. 119 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI
ISTRUZIONE SECONDARIA E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA .......................................... 65
Art. 120 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE .•.••..••••....••.•.••..••••.•••. •.••••..••...•••.••.•..•.....•••..•••••.••• 66
Art. 121
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Art. 133
Art. 134
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA ............................................................. 69
DISCIPLINA DEL RAPPORTO .................................................................................................. 70
PERIODO DI PROVA .............................................................................................................. 71
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO •.••.•.••...•••..•..••••••..••.•••••••••••••••••••••..••••.•••..•••••.•••••.•••••.•••• 71
DOVERI DELL'APPRENDISTA ................................................................................................. 71
TRATTAMENTO NORMATIVO ............................................................................................... 72
LIVELLI D'INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO .............................................. 72
MALATTIA ED INFORTUNIO DELL'APPRENDISTA .................................................................. 73
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ............................................................................................ 73
RINVIO ALLA LEGGE .•.............•.....•....•.......................•......................•..••.........•........•..••...•...• 73
LAVORATORI DISCONTINUI .........•...................•...............•••.•...••.•...............••....•.•........•..•.••.. 73
REPERIBILITÀ •...•....••...•••....•..••••..••.•••.••....••..•••.•••..•.•.••...••••..••..••••••.••..•.••..•.•..••••••..••....••.•.••.. 74
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE .........•..•..•.•..........................•..•.•..••••..••...••••.•••.•..••••..• 74
STAGIONALITÀ ..................................................................................................................... 79
Art. 135 CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA .................................................................... 79
CAPITOLO V - ORARIO DI LAVORO, FERIE, PERMESSI E CONCEDI ............................................................ 79
Art. 136 NORMALE ORARIO DI LAVORO ............................................................................................ 79
Art. 137 FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO CONTRATTUALE DI LAVORO ...................................................... 79
Art. 138 BANCA DELLE ORE ...................................................... .......................................................... 80
Art.139 MODALITÀ DI FRUIZIONE ..................................................................................................... 80
Art. 140
Art. 141
Art. 142
Art. 143
Art. 144
Art. 145
Art. 146
RIPOSI SETTIMANALI, FESTIVITÀ E RIPOSI RETRIBUITI ........................................................... 81
PERMESSI RETRIBUITI E R.O.L. .••.•••••••.••.•..••••..•••••••.•..•••••.••.•••••••.••••..••.••••.•••.••••••••••.•..••••..••• 81
FERIE •••.......•..•••..••.••.••.•..••••.••..••••..•.•.•..•.••..•••••.•..•••••...••••..•..••••..•.••..••••.•••...••.•••.••..•.••..••••.••• 82
ASSENZE PER FORZA MAGGIORE ......................................................................................... 82
TRASFERTE/MISSIONI .......................................................................................................... 82
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE .................................................................................... 83
DISTACCO .................................................... ......................................................................... 84
3
Art. 147
Art. 148
Art. 149
Art. 150
Art. 151
Art. 152
Art. 153
Art. 154
Art. 155
Art. 156
Art. 157
Art. 158
Art. 159
Art. 160
Art. 161
Art. 162
Art.163
Art. 164
Art.165
Art.166
Art.167
Art. 168
Art. 169
Art. 170
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Art. 174
Art. 175
Art. 176
Art. 177
Art. 178
Art. 179
Art. 180
Art. 181
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
LAVORO FESTIVO ................................................................................................................. 84
BENEFICIARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO ............................................................................... 85
MONTE ORE AZIENDALE DEI PERMESSI DI STUDIO ............................................................... 85
MONTE ORE INDIVIDUALE DEI PERMESSI DI STUDIO ........................................................... 85
CONTINGENTAMENTO ......................................................................................................... 85
LAVORATORI STUDENTI ....................................................................................................... 86
FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE .......................................................... 86
CONGEDO MATRIMONIALE .................................................................................................. 86
DECORRENZA DEL CONGEDO ............................................................................................... 86
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA ................................................................. 86
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ............................................................................................ 87
PERMESSI PER LUTTO E GRAVE INFERMITÀ .......................................................................... 87
ALTRI PERMESSI RETRIBUITI ................................................................................................. 88
PERMESSI PER DONATORI DI SANGUE E MIDOLLO OSSEO ................................................... 88
PERMESSI EX LEGGE N.104 DEL 1992 E S.M.I ........................................................................ 89
PERMESSI PER L'ASSISTENZA DI FAMILIARI CON DISABILITÀ ................................................ 89
CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO .................................................................................. 89
DISPOSIZIONI SPECIALI ......................................................................................................... 90
PERMESSI PER GRAVI CALAMITÀ ......................................................................................... 90
CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI .............................................................................. 90
DURATA ...............................................................................................................•............... 91
CONSEGUENZE SUL RAPPORTO DI LAVORO ......................................................................... 91
LIMITI ALLA CONCESSIONE ................................................................................................... 92
RIENTRO IN SERVIZIO ..................................................•..............•...••.................••.•...•........... 92
CONGEDO PER TOSSICODIPEDENZA ..................................................................................... 92
CARICHE PUBBLICHE ............................................................................................................ 93
AMMINISTRAZIONI LOCALI .................................................................................................. 93
OPERAZIONI ELETTORALI ..................................................................................................... 93
PROTEZIONE CIVILE .............................................................................................................. 93
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ........................................................................................... 93
CONGEDO DI MATERNITÀ .................................................................................................... 94
ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER PATERNITÀ ...................................................................... 95
CONGEDI PARENTALI ........................................................................................................... 95
RIPOSI GIORNALIERI ............................................................................................................. 95
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO ............................................................................... 96
Art. 182 PART-TIME DOPO LA GRAVIDANZA ...................................................................................... 96
CAPITOLO VI - RETRIBUZIONE, MAGGIORAZIONI E INDENNITA VARIE ................................................... 97
Art. 183 DETERMINAZIONE DEL MINIMO TABELLARE ........................................................................ 97
Art. 184 TREDICESIMA MENSILITÀ ..................................................................................................... 97
Art.185 PREMIO DI RISULTATO ......................................................................................................... 97
Art. 186 UNA TANTUM ............................................................•......................................•.................. 98
Art.187 SCATTI DI ANZIANITÀ ........................................................................................................... 98
Art. 188 LAVORO STRAORDINARIO ................................................................................................... 98
Art. 189 LAVORO NOTTURNO ............................................................................................................ 99
Art. 190 INDENNITÀ VARIE .............................................................................................................. 100
CAPITOLO VII - DISCIPLINA DELLA MALATTIA E DELL'INFORTUNIO DEL LAVORATORE .......................... 100
Art. 191
Art. 192
Art.193
Art. 194
Art. 195
Art. 196
MALATTIA .......................................................................................................................... 100
OBBLIGHI DEL LAVORATORE .............................................................................................. 100
PERIODO DI COMPORTO .................................................................................................... 101
MALATTIE ONCOLOGICHE .................................................................................................. 102
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA ..................................................................... 102
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA ................................................................. 103
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 197 CESSIONE DI FERIE PER MALATTIA ..................................................................................... 103
Art. 198 INFORTUNIO ...................................................................................................................... 104
Art. 199 RINVIO ALLE LEGGI ............................................................................................................. 104
CAPITOLO VIII - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RESPONSABILI DELLA SICUREZZA ...................... 105
Art. 200 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE.. .............. 105
Art. 201 ATTUAZIONE NORMATIVA D.LGS 81/08 E S.M.l. ................................................................ 105
Art. 202 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE.. ................................................................. 105
Art. 203 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ..................................................... 106
Art. 204 ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEI RLS AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI ............................... 106
Art. 205 RLS AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI ........................................................................... 106
Art. 206 ELEGGIBILITÀ ATTIVA E PASSIVA ........................................................................................ 106
Art. 207
Art. 208
Art. 209
Art. 210
Art. 211
Art. 212
Art. 213
Art. 214
Art. 215
Art. 216
Art. 217
Art. 218
Art. 219
Art. 220
Art. 221
DURATA DELL'INCARICO .................................................................................................... 106
PERMESSI RLS .................................................................................................................... 106
FORMAZIONE RLS .............................................................................................................. 107
CONTENUTI E DURATA DELLA FORMAZIONE RLS ............................................................... 107
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN CASO DI INNOVAZIONE .................................................... 107
RIUNIONI PERIODICHE ....................................................................................................... 107
LAVORATORI ADDETTI Al VIDEOTERMINALl ....................................................................... 108
CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE .......................................................................... 108
MOBBING ....................................................................................... ................................... 108
STRESS LAVORO CORRELATO ................................................... .......................................... 108
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST) ............... 108
COMPETENZE DEL RLST ............................................................. ......................................... 109
DURATA, CONTENUTI E MODALITÀ DELLA FORMAZIONE DEL RLST ................................... 109
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO .............. 110
PREPOSTO .......................................................................................................................... 110
CAPITOLO IX - NORME DISCIPLINARI E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................ 111
Art. 222
Art. 223
Art. 224
Art. 225
Art. 226
Art. 227
Art. 228
Art. 229
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ................................ .......................................................... 112
PROCEDURE IN CASO DI LICENZIAMENTO .......................................................................... 115
SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA AZIENDALE ................................................................... 117
PREAVVISO ........................................................................................................................ 117
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA ............................ 118
PREAVVISO ATTIVO ..................................................... ....................................................... 118
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ................................................................................... 119
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO .................................... 120
Art. 230 CORRESPONSIONE DEL TFR .............................. .................................................................. 121
Art. 231 MORTE DEL LAVORATORE .................................................................................................. 121
CAPITOLO X - ENTI BILATERALI E DISPOSIZIONI FINALI ......................................................................... 121
Art. 232 BILATERALITÀ .................................................................................................................... 121
Art. 233 ENTE BILATERALE NAZIONALE ............................................................................................ 122
Art. 234 ENTI BILATERALI TERRITORIALI ............................................... ........................................... 123
Art. 235 COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE.. ...................................... .............................................. 123
Art. 236 COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE ..................................................................................... 124
Art. 237 FUNZIONAMENTO EPABIC ................................................................................................. 125
Art. 238 FINANZIAMENTO ENTE BILATERALE EPABIC.. ..................................................................... 125
Art. 239 FINANZIAMENTO ENTI TERRITORIALl ................................................................................. 126
Art. 240 FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONTRATTUALE .................................... 126
Art. 241 FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA ...................................... 126
Art. 242 WELFARE CONTRATTUALE ................................................................................................. 126
Art. 243 ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE OPN ITALIA LAVORO .............................................. 127
Art. 244 DIVULGAZIONE DEL CONTRATTO ............................................. .......................................... 128
Art. 245 CO.AS.CO - CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE ..................................................... 128
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I.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 246 RINVII ............................................................................ ..................................................... 128
ALLEGATO A· MINIMI TABELLARI ..............................................................................•.•••...•......•..•........ 129
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
L'anno 2026, il giorno 5 del mese di marzo, in Roma, presso la sede della CIU - Confederazione
Italiana di Unione delle Professioni intellettuali, sita in Piazza Delle Muse, n. 8, si sono costituite
le seguenti Parti sociali:
Federazione Italiana Palestre e Attività Sportive CNL, rappresentata dal Presidente Graziano
Russo;
CNL- Confederazione Nazionale del Lavoro, rappresentata dal Presidentec::'.: illlJ �
E
CIU Unionquadri, rappresentata dalla Presidente Nazionale Gabriella Ancora t)
Ui»,vct.-�- . .,, , .. ;I
Le parti ritengono necessario tutelare il potere di acquisto dei lavoratori e allo stesso tempo
favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese e convengono al rinnovo del CCNL PER IL
PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE, ENTI E ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E DEL
BENESSERE scaduto il 30 settembre 2024, con codice Cnel per flusso Uniemens: H076
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PREMESSA
Svolgere attività fisica con regolarità significa fare una scelta a favore della propria salute.
L'attività fisica contribuisce a mantenere e migliorare il benessere psicofisico, a ridurre i sintomi
di ansia, stress, depressione e solitudine, perché può essere svolta in compagnia, migliora il
sonno, aiuta la riduzione della pressione arteriosa, aiuta a prevenire malattie metaboliche,
cardiovascolari e neoplastiche e artrosi e contribuisce a ridurre il tessuto adiposo in eccesso
perché facilita il raggiungimento del bilancio energetico. Comporta benefici evidenti anche per
l'apparato muscolo-scheletrico. Contribuisce, inoltre, a gestire le principali patologie croniche
non trasmissibili e quindi a migliorare la qualità della vita.
Il presente contratto garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per
tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale. Il contratto collettivo nazionale di
lavoro vuole essere un'occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che
operano nel settore sportivo e del benessere a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed
operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle
professionalità presenti nel settore.
Ciò rende attuale una visione più conforme alle necessità produttive del mondo lavorativo come
un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo.
Attraverso la stipula del presente CCNL le Parti hanno inteso dare una risposta efficace alle
esigenze di un mercato del lavoro in costante cambiamento, fornendo un riferimento
contrattuale ai datori di lavoro ed ai lavoratori del settore, individuandone le criticità e ricercando
soluzioni innovative che possano contribuire alla valorizzazione delle relative figure professionali,
alla creazione di nuovi posti di lavoro ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.
Le parti, nel riconoscere la specificità dell'attività imprenditoriale e del sistema di relazioni
sindacali nel settore sportivo e del benessere, attribuiscono all'esperienza delle relazioni sindacali
e della bilateralità maturata nel comparto, una fondamentale funzione per lo sviluppo del settore
dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Le parti ritengono necessario lanciare un nuovo modello di relazioni industriali, attraverso un
nuovo schema di relazioni sindacali che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di
aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di
lavoro, aumenti la competitività delle associazioni e delle P.M.I., favorisca l'innovazione ed una
formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Le parti, in considerazione dell'evoluzione costante delle professioni e del mercato del lavoro,
anche alla luce dell'impatto della digitalizzazione, considerati gli sviluppi del processo di
modernizzazione del quadro giuridico e istituzionale di riferimento e di inclusione operato dalle
parti firmatarie a favore dei lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato ribadiscono
l'impegno a monitorare l'evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni e dei relativi profili
professionali per fornire ulteriori risposte alle esigenze dei citati lavoratori.
Proprio per questo le Parti demandano all'Ente Bilaterale EPABIC il compito di monitorare
l'andamento del mercato lavoro, dei nuovi profili professionali, di promuovere e mettere in atto
tutte le azioni di politiche attive che possano consentire il raggiungimento dei suddetti obiettivi:
inserimento e reinserimento occupazionale nel settore di riferimento, integrazione lavorativa di
soggetti provenienti da contesti lavorativi differenti, incontro tra domanda e offerta di lavoro per
consentire ai beneficiari l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro dipendente continuativi e stabili
nel tempo, sostegno ai lavoratori nella costruzione o ricostruzione della propria identità
professionale e potenziamento delle competenze.
Le Parti si danno atto di avvalersi dei servizi offerti da O.N.A.S.P.1.- iscritta al registro delle
professioni anche per il rilascio dei crediti formativi e convengono di recepire quanto indicato dal
D.Lgs. 81/15 in materia di riordino dei contratti collettivi di lavoro prevedendo le funzionalità
dell'organismo paritetico nazionale denominato O.P.N. Italia lavoro-dando attuazione di quanto
indicato nel regolamento interno dell'O.P.N. stesso e in accordo con quanto stabilito dagli accordi
Stato/Regioni in materia di salute e sicurezza.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI INIZIALI E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL si applica su tutto il territorio nazionale ai lavoratori indicati di seguito,
a titolo di esempio ed in maniera non esaustiva:
► Centri o siti sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia
tipologia e natura, indoor e outdoor, tra quelli di seguito elencati.
► Palestre e scuole in genere: indirizzate all'insegnamento di discipline sportive, con finalità
agonistiche e non (come ad esempio alzate di potenza, attrezzistica, ginnastica artistica,
insegnamento arti marziali, boxe, sport da combattimento in genere, ecc.), oppure orientate
all'insegnamento di attività contemplate nel fitness: vari tipi di ginnastica (posturale,
rilassante, rassodante, dimagrante, ecc.), stretching, yoga, danze, aerobica, step, body
building, ecc.
► Centri o siti fitness: strutture più o meno articolate, la cui tipologia di offerta, di tipo motorio
e non solo, è finalizzata prevalentemente alla prevenzione, mantenimento e miglioramento
del benessere psico-fisico della persona. Alle attività di tipo prettamente motorio (corsi di
ginnastica individuale e/o di gruppo, in sale libere oppure attrezzate, oppure in acqua), si
affiancano servizi per la cura della persona, tra cui trattamenti estetici, massofisioterapia,
medicina naturale (shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda), sauna, bagno turco,
idromassaggio, ecc.
► Centri o siti benessere: strutture orientate al benessere della persona; si distinguono dai
centri fitness in quanto l'offerta delle attività di tipo motorio è decisamente ridotta e
comunque non prevalente rispetto ai servizi di cura alla persona.
► Centri o siti natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche
o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee,
pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc.
► Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del tennis, del paddle e dello
squash.
► Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf, del minigolf e del footgolf.
► Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio, del calcetto, del rugby e
del baseball.
► Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva della pallavolo, del basket, della
pallamano, del beach volley e del beach tennis.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
► Maneggi, ippodromi, centri o siti ippici, anche dove, oltre alle tradizionali attività, si praticano
ponytrekking, attività turistica e ippoterapia.
► Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva dell'atletica leggera.
► Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del pattinaggio, sia a rotelle che su
ghiaccio e dell'hockey sia su ghiaccio che su prato.
► Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del bowling e delle bocce.
► Sferisteri.
► Campi o siti per il gioco del pallone elastico e della palla tamburello.
► Laghetti o aree per lo svolgimento della disciplina della pesca sportiva.
► Strutture o siti per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno.
► Centri o siti finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountain bike.
► Centri o siti per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini
artificiali, navigli e piscine.
► Centri o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del biliardo sportivo, del biliardino
e del tennis da tavolo.
► Centri o aree per lo svolgimento delle attività di volo.
► Centri o aree per lo svolgimento della disciplina degli sport nautici.
► Centri o aree per lo svolgimento di sport ciclici (atletica, nuoto, canottaggio, canoa, ciclismo,
ecc.), di sport di forza veloce (sollevamento pesi, lanci e salti nell'atletica, salto con gli sci,
ecc.), di sport coordinativi complessi (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, tiro a volo, nuoto
sincronizzato, ecc.), di sport da combattimento (pugilato, lotta, scherma, judo, ecc.), di giochi
sportivi (calcio, basket, volley, pallanuoto, ecc.), di discipline multiple (triathlon, pentathlon,
decathlon, ecc.) e conseguente o eventuale gestione di allievi o atleti non regolati dal D.Lgs.
36/2021.
► Autodromi o aree per lo svolgimento di sport motoristici in genere.
► Organismi e/o Enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.
Art. 2 ALLINEAMENTO CONTRATTUALE
Per tutta la sua durata e validità, il presente CCNL deve essere considerato un complesso
normativo unitario e inscindibile.
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore di
fatto acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivino, le condizioni
di miglior favore previste dalla legge e/o dalla contrattazione di secondo livello realizzata nel
settore.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Alla contrattazione collettiva di secondo livello trovano applicazione le misure di decontribuzione
e detassazione previste dalla normativa di legge vigente.
Art. 3 RIMANDO DI SPECIFICI ISTITUTI CONTRATTUALI
Le Parti contraenti ribadiscono che il presente CCNL demanda la gestione condivisa di alcune
materie, tra le quali:
o Concertazione;
o Modelli Contrattuali;
o Rappresentatività;
o Apprendistato;
o Sicurezza nei luoghi di lavoro;
o Bilateralità;
Art. 4 SCHEMA CONTRATTUALE
L'attuale schema contrattuale in essere tra le Parti sottoscrittrici del CCNL prevede che la
contrattazione collettiva sia di vigenza triennale e che la contrattazione di secondo livello
(territoriale o aziendale), anch'essa di durata triennale, abbia ad oggetto le materie delegate dalla
Contrattazione Collettiva Nazionale.
Art. 5 DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dalla data del 12/02/2026 e scade il
11/02/2029. Le Parti si impegnano, durante tutto il periodo di vigenza del presente CCNL, a
rivedersi con cadenza annuale al fine di armonizzare, rispetto ai futuri andamenti, l'attuale
disciplina economica e normativa. Nell'ipotesi di disdetta contrattuale, ciascuna Parte potrà dare
disdetta del presente CCNL mediante comunicazione con lettera A/R da inviarsi a tutte le Parti
sottoscrittrici ed all'Ente Bilaterale EPAB[C. La comunicazione andrà inviata con un preavviso di
mesi sei.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 6 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
✓ Quadri
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio
1985, n. 190 e all'art. 2095, e.e., i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che, in qualità
di direttore tecnico ovvero direttore sportivo agli effetti dell'art. 2, comma 2, lett. p) e q), D. lgs.
36/2021, svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite dagli organi di
presidenza ovvero di dirigenza dell'ente presso cui prestano servizio, di rilevante importanza per
lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi delle imprese nell'ambito di strategie e programmi
aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi
abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e
nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa.
Ai Quadri verrà corrisposta una indennità di funzione pari a€ 150,00 lordi per 13 mensilità.
L'azienda/centro sportivo/associazione è tenuta ad assicurare i Quadri contro il rischio di
responsabilità civile contro terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e
l'assistenza legale in caso di procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave
o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
✓ Primo livello
La qualifica individua allenatori e responsabili tecnici delle varie discipline sportive che svolgono
compiti di elevata complessità e di responsabilità tecnica superiore a quelle previste per le figure
di cui al successivo livello 2° operando anche con team che partecipano a competizioni nazionali
e internazionali. Gestiscono e coordinano programmi di formazione, di ricerca del talento, di
promozione delle attività. Progettano e conducono programmi di ricerca tecnico-scientifica.
A questo livello appartengono, inoltre, i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale
anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad
una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate:
• Responsabile di: servizio/ufficio tecnico, amministrativo, commerciale;
• Responsabile di: marketing, pubbliche relazioni, sviluppo organizzativo;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
• Superintendente;
• Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
✓ Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto, che svolgono compiti operativamente
autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la
propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o
scientifica. Rientrano altresì, in tale livello:
• Atleta di interesse nazionale
La qualifica individua atleti che abbiano ottenuto risultati rilevanti in competizioni sportive a
carattere nazionale ed internazionale nonché quelli riconosciuti di interesse nazionale dal
Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive
federazioni, in vista o in considerazione della loro partecipazione ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali ed internazionali
• Allenatore capo
La qualifica individua allenatori in grado di coordinare altri tecnici ed allenare qualsiasi atleta o
squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale. La qualifica abilita tipicamente ad
allenare squadre di massima serie nazionale o atleti appartenenti all'élite nazionale, secondo le
abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, OSA
o EPS.
• Tecnico, esperto in preparazione fisica
La qualifica individua tecnici {istruttori, allenatori, maestri) esperti in preparazione fisica nelle
varie discipline sportive (con più di 10 anni di abilitazione)con competenze specifiche avanzate
nell'analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico-tattico,
legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione, con l'obiettivo di svilupparne in
forma integrata le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo
sviluppo.
Rientrano, inoltre, in tale livello, i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente
autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o
scientifica:
• Green keeper;
• Capo officina;
• Coordinatore area o settore;
• Contabile con mansioni di concetto;
• Segretario di direzione con mansioni di concetto con conoscenza di lingue estere;
• Operatori sanitari: infermieri, fisioterapisti, dietista, ecc.;
• Massiofisiokinesiterapista con provata esperienza;
• Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella prededente
elencazione.
✓ Terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente
tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza nel campo delle
discipline sportive, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica
comunque conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali
o regionali o comunque rilasciate da FSN, OSA o EPS.
• Allenatore/istruttore
La qualifica individua allenatori/istruttori che possono operare e progettare autonomamente
attività, con atleti e partecipanti di ogni età, sia agonisti che no. Con gli agonisti operano
normalmente a livello medio di qualificazione, assistendo atleti e squadre di livello regionale o
nazionale. Lavorano in condizioni di complessità medio-basse, in società sportive di ridotte
dimensioni o in staff articolati di società sportive di maggiori dimensioni. Possono anche essere
previsti compiti non complessi di supervisione e coordinazione di tecnici apprendisti.
• Preparatore atletico esperto in preparazione fisica
La qualifica individua tecnici (istruttori, allenatori, maestri) esperti in preparazione fisica (con
meno di 10 anni di abilitazione) con competenze specifiche avanzate nell'analisi del modello di
prestazione e negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico-tattico, legate alla preparazione
15
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
fisica degli atleti per la competizione, con l'obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità
organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo.
• Atleta che ha conseguito risultati di interesse nazionale
La qualifica individua atleti che abbiano conseguito risultati in competizioni nazionali, esperti
nella loro disciplina con competenze specifiche e avanzate.
Inoltre in questo livello appartengono:
• Operatori sanitari;
• Massaggiatori sportivi, massofisiokinesiterapista, antidoping sample collection personnel;
• Operatori gestionali ausiliari dello sport (ad esempio athletes/users personnel support, ecc.);
• Capo scuderia;
• Coordinatore di hostess e steward di impianto sportivo;
• Addetto ai media durante le manifestazioni sportive;
• Operaio specializzato provetto, quale ad esempio l'addetto a rifacimento di campi sportivi;
• Contabile/impiegato amministrativo;
• Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
✓ Quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi, diversi da quelli di
mero supporto amministrativo-gestionale, non iscritti ad albi professionali, anche di vendita e
relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ad attività che richiedono
specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e
cioè:
• Atleta base
La qualifica individua l'atleta che non abbia conseguito risultati di interesse nazionale, nonché
maturato una specifica competenza ed esperienza nella disciplina sportiva di riferimento.
• Aiuto allenatore/istruttore con titolo abilitante
La qualifica individua l'aiuto allenatore/istruttore che svolgono un'attività di assistenza e
supporto tecnico ad altro allenatore/istruttore più esperto e con maggiore esperienza teoria e
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
pratica. Tale tecnico non è autonomo e opera nella conduzione di attività di allenamento, di
formazione tecnica e di assistenza alle competizioni sotto la supervisione di un
allenatore/istruttore di qualifica superiore.
Organizza e conduce le sedute di allenamento degli sportivi utilizzando metodi, strumenti ed
attrezzature sotto la guida di tecnici esperti. Conduce, sempre sotto una supervisione, la
valutazione dell'allenamento.
Appartengono, altresì, a tale livello, i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita
e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori specializzati e adibiti ad attività che
richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque
acquisite:
• Customer care con provata esperienza;
• Addetto alla preparazione di materiali sportivi con provata esperienza (ski man, armiere,
ecc.);
• Magazziniere;
• Artiere di elevata professionalità;
• Bagnino, se abilitato;
• Addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
• Hostess di impianti sportivi;
• Steward di impianti sportivi; in caso di competizioni calcistiche devono avere i requisiti di cui
al D.M. 13/08/2019;
• Contabile d'ordine;
• Addetto al punto ristoro;
• Promoter;
• Cassiere;
• Addetti al totalizzatore;
• Estetista;
• Conducente di automezzi e motobarche;
• Addetto al rifacimento e alla manutenzione dei giardini e/o dei campi sportivi;
• Operaio specializzato intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per
• Schemi o disegni equivalenti esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio,
manutenzione e riparazione di macchine, impianti, caldaie ed attrezzature;
• Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
✓ Quinto livello
La qualifica individua l'aiuto allenatore/istruttore che svolgono un'attività di assistenza e
supporto tecnico ad altro allenatore/istruttore più esperto e con maggiore esperienza teoria e
pratica in percorso formativo per l'acquisizione di un titolo abilitativo. Tali tecnici non sono
autonomi e operano ne conduzione di attività di allenamento, di formazione tecnica e di
assistenza alle competizioni sotto supervisione di un allenatore/istruttore di qualifica superiore.
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione
sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico/pratiche, comunque
conseguite:
• Addetto al customer care;
• Addetto alla preparazione di materiali sportivi (ski man, armiere, ecc.);
• Artiere;
• Addetto al desk;
• Caddie master;
• Addetto alla manutenzione dei giardini e/o dei campi sportivi;
• Addetto ai galleggianti;
• Addetto alla manutenzione delle piscine;
• Receptionist;
• Addetto al controllo e alla verifica delle merci;
• Addetto al centralino telefonico;
• Conducente di autovetture;
• Addetto agli ingressi ed alle uscite;
• Addetto alle tribune ed in genere all'impianto sportivo;
• Assistente agli spettatori;
• Operaio qualificato;
• Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
✓ Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di
semplici conoscenze pratiche:
• Assistente di sala;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
• Addetto alle caldaie;
• Guardarobiere;
• Assistente e/o addetto di spogliatoio;
• Caddie;
• Addetto ai campi;
• Addetto al carico ed allo scarico;
• Addetto ai servizi per bagnanti;
• Portiere;
• Usciere;
• Conducente di motobarca;
• Conducente di motofurgone;
• Fattorino;
• Custode anche di magazzino;
• Operaio comune;
• Addetto alle pulizie con uso e conduzione di mezzi meccanici semoventi;
• Addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
✓ Lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva
Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di
regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di
apposite deleghe nei rapporti con terzi, è riconosciuta l'assistenza legale e la copertura di
eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali, per cause non dipendenti da
colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
CAPITOLO Il - RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
Art. 7 LIVELLI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
La contrattazione collettiva, si articola nei seguenti due livelli:
► contrattazione collettiva di 1 ° livello ovvero di livello nazionale;
► contrattazione collettiva di 2° livello ovvero decentrata integrativa, aziendale e/o
territoriale.
Art. 8 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E PROCEDURA DI RINNOVO
Le Parti, pur riconoscendo alla Contrattazione Collettiva Nazionale un ruolo centrale nella
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
regolazione dei rapporti di lavoro, valutano opportuno il superamento della rigidità della stessa
e si impegnano a promuovere un nuovo modello sindacale nel quale la contrattazione di secondo
livello, opportunamente potenziata e regolata, possa sempre più derogare al Contratto Collettivo
Nazionale, colmando le differenziazioni territoriali, produttive e salariali.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura
delle trattative, sei mesi prima della scadenza. Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel
mese successivo la presentazione della piattaforma, le Parti si asterranno dall'intraprendere
iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Il rinnovo del presente CCNL andrà
effettuato entro i 120 giorni dalla sua scadenza naturale; in caso di prolungamento delle
trattative oltre la suddetta data, ai lavoratori sarà riconosciuta un'indennità di vacanza
contrattuale pari al 50% del tasso di inflazione programmata.
Art. 9 DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE NAZIONALE
Le Parti si impegnano ad effettuare annualmente una verifica dell'andamento del quadro
economico, produttivo ed occupazionale dei settori regolamentati dal presente CCNL. In tale
occasione saranno oggetto di esame congiunto lo stato dei livelli occupazionali, le eventuali
ricadute conseguenti a processi di innovazione tecnologica, le eventuali ricadute conseguenti al
manifestarsi di dinamiche di natura commerciale, l'andamento dei consumi, l'andamento delle
azioni di politica attiva, l'efficacia delle azioni formative, la quantità e la qualità degli accordi di
secondo livello sottoscritti e l'andamento delle politiche di welfare e di sostegno al reddito.
Art. 10 SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti
e autorizzate dalle 00. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o
aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei
successivi articoli.
Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che
apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sui
datori di lavoro e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di
confronto.
• La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte
dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già
stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;
La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non
sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca
riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità,
efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della
competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal
DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno.
A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione
e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di
fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti,
anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati
dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o
di altro genere appositamente individuati nel contratto.
• Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi,
tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge.
È possibile definire appositi accordi di secondo livello che prevedano, a richiesta del lavoratore,
la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi
di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in
relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione
del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge
in materia vigenti.
Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non
concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali
aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro
dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CNL.
I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del
Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici
esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno
all'Ente Bilaterale EPABIC, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni
del presente CCNL.
Al secondo livello di contrattazione regionale, inoltre, le Parti firmatarie potranno definire accordi
connessi alle attività stagionali.
Art. 11 PROCEDURE PER IL RINNOVO DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Al fine di avviare le trattative per il rinnovo del secondo livello di contrattazione la piattaforma
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
sarà presentata in tempo utile, due mesi prima della scadenza. Durante tale periodo, e comunque
fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di
normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta
piattaforma. Annualmente le Parti esamineranno l'andamento del quadro economico, produttivo
ed occupazionale a livello territoriale o aziendale cercando di elaborare indirizzi utili alla
risoluzione delle criticità che interessano particolari ambiti produttivi e lavorativi.
Art. 12 BENEFICI FISCALI ACCORDI DI SECONDO LIVELLO
Gli accordi territoriali o aziendali attuati in applicazione del presente CCNL potranno accedere,
alle condizioni previste dalla legge, agli sgravi previsti per la contrattazione di secondo livello.
Detti accordi dovranno, pena la loro nullità, riguardare solo le materie oggetto di contrattazione
che sono previste dal presente CCNL nei successivi articoli.
Art. 13 MATERIE DELEGATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese,
anche peggiorative, finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e
normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per
favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive.
Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
► Maggiore occupazione
► Qualità dei contratti di lavoro
► Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori
► Emersione del lavoro irregolare
► Incrementi di competitività e di salario
► Gestione delle crisi aziendali ed occupazionali
► Investimenti e avvio di nuove attività
► Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o
aziendale sono:
❖ Trattamenti retributivi integrativi;
❖ Premi di produzione;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
❖ Pagamento delle mensilità aggiuntive;
❖ Diverso trattamento degli aumenti periodici di retribuzione;
❖ Diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e
straordinario;
❖ Indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali;
❖ Politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del
lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali;
❖ Orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore;
❖ Modalità di assegnazioni del carico di lavoro;
❖ Individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità e del compenso collegato;
❖ Interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
❖ Intervallo per la consumazione dei pasti;
❖ Ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
❖ Distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi;
❖ Istituzione del lavoro a turni;
❖ Diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche
esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
❖ Regolamentazione del nastro orario in periodi caratterizzati da picchi delle attività;
❖ Pari opportunità - lavoro femminile - conciliazione tempi vita e lavoro;
❖ Welfare e assistenza sanitaria integrativa;
❖ Disciplina della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'ente
bilaterale;
❖ Determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento
alla verifica dei percorsi formativi;
❖ Diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla
durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori
qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito
l'apprendistato;
❖ Diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori in onboarding e
reemployment;
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Art. 14
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
❖ Definizione di specifiche misure volte ad agevolare l'inserimento e il reinserimento
lavorativo nel mercato del lavoro;
❖ Individuazione dei limiti territoriali oltre quali è applicabile la disciplina della
trasferta;
❖ Regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in
relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
❖ Buoni pasto;
❖ Stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la
eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo
professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter
formativo;
❖ Interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro in caso di incrementi
legati ad improvvisi picchi di lavoro;
❖ Eventuali restrizioni riguardanti l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi
informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
❖ Disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla
contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal ceni, mediante specifiche clausole
di rinvio;
❖ Tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla
contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro
irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e
dell'occupazione.
GESTIONE DEI CONFLITTI
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ed al fine di favorire il regolare andamento
delle relazioni sindacali, prevenendo e riducendo quanto più possibile le situazioni conflittuali ed
i conseguenti effetti negativi per le imprese e per i lavoratori, le Parti sottoscrittrici osserveranno
le procedure di raffreddamento e di conciliazione di seguito specificate, secondo la ripartizione tra
vertenze nazionali (A) e vertenze territoriali/aziendali (B).
A. Controversie nazionali
Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di
composizione da effettuarsi tra le associazioni firmatarie il presente CCNL, escludendo durante
la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale. È esclusa dalla predetta
procedura la materia attinente ai licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del
1991 e s.m.i.
L'Intero procedimento deve concludersi, indipendentemente dall'esito, entro trenta giorni,
trascorsi i quali le Parti saranno libere di agire secondo il proprio interesse.
B. livello regionale
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più aziende di una stessa regione, le
Segreterie territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie, congiuntamente o
singolarmente, chiederanno l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i dieci giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'ente bilaterale di
riferimento si attiverà per il tentativo di risoluzione della vertenza. Dopo dieci giorni lavorativi,
quale che sia l'esito del confronto, le Parti saranno libere di agire secondo interesse.
Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra e Parti si asterranno da ogni azione diretta.
Art. 15 DIRITTO DI SCIOPERO
Le Parti con il presente CCNL si pongono l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali,
e l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori. Il quadro dei
rapporti e delle relazioni sindacali offre un forte contributo di chiarezza attraverso l'autonoma
regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero ed esige dalle controparti una
contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in
modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura
efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. le Parti
sottoscrittrici demandano ali' EPABIC la definizione di un Codice di condotta.
Art. 16 RAPPRESENTANZE SINDACALI
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente Titolo, sono considerati dirigenti
sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) delle Rappresentanze Sindacali Aziendali {R.S.A.);
25
ì
'\.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
b) dei Consigli o dei Comitati direttivi nazionali o periferici delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti del presente contratto nonché gli associati ai quali è attribuita, con atto
formale, la responsabilità e la gestione di un settore predeterminato.
Art. 17 COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (R.S.A.}
La RSA svolge le attività sindacali e negoziali per le materie di interesse dei lavoratori dipendenti
dell'azienda come previsto dallo statuo dei lavoratori.
Le R.S.A. possono essere costituite nelle aziende che occupano almeno 15 lavoratori dipendenti.
Nelle aziende che si articolano in più unità produttive è costituita una RSA presso ciascuna unità
produttiva con almeno 10 lavoratori, potendosi altresì costituire un coordinamento aziendale.
Nelle aziende con un numero di dipendenti da inferiore a 15 lavoratori è facoltà del datore di
lavoro riconoscere la costituzione delle R.S.A.
A tal fine si computano come unità intere i lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo
determinato.
Art. 18 PROCEDURA DI COSTITUZIONE E DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI LE R.S.A.
Le R.S.A si costituiscono su iniziativa dei lavoratori, nell'ambito delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL.
A tal fine ciascuna delle suddette organizzazioni sindacali può promuovere, d'intesa con i
lavoratori, una riunione a livello aziendale ovvero a livello di singola unità produttiva, per la
designazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori.
All'esito delle riunioni l'organizzazione sindacale comunica per iscritto ali' azienda i nominativi
dei componenti e dei dirigenti la RSA.
Art.19 COMPITI DELLE R.S.A.
Sono di competenza delle R.S.A. le seguenti materie:
a) diritti di informazione e/o consultazione per quanto di loro competenza ai sensi della
normativa vigente e del presente contratto;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all'apprendistato;
c) la contrattazione sui controlli a distanza;
d) la contrattazione sulla retribuzione premiale;
e) gli altri ambiti demandati alla contrattazione aziendale.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 20 NUMERO DEI DIRIGENTI DELLA R.S.A.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano
fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale
nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la
Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero
minimo di cui alla lett. b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle
aziende di cui alla lett. b) e c) del comma precedente e a un'ora e mezza all'anno per ciascun
dipendente nelle aziende di cui alla lett. a).
A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Art. 21 PERMESSI NON RETRIBUITI DEI DIRIGENTI SINDACALI
dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto
giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze
Sindacali Aziendali.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta,
essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato
27
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 22 ASSEMBLEA SINDACALE
Le R.S.A. sono legittimate a esercitare il diritto di indire assemblee sindacali in azienda, quali
strumenti di democrazia diretta volti a favorire l'effettiva partecipazione dei lavoratori alla
discussione e alla decisione di tematiche sindacali.
L'assemblea sindacale può avere luogo sia al di fuori che durante l'orario di lavoro.
Le assemblee svolte durante l'orario di lavoro si svolgono nei limiti di 12 ore annue, per le quali
deve essere corrisposta al lavoratore che vi partecipa la normale retribuzione.
Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e possono essere
indette, nell'unità produttiva dell'azienda, dalle RSA singolarmente o congiuntamente, con
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e lavoristico.
La convocazione dell'assemblea deve essere comunicata al datore di lavoro con un anticipo di
almeno 2 giorni lavorativi, salvo urgenza.
Quando l'assemblea ha luogo durante l'orario di lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di
apprestare un locale idoneo a ospitare l'assemblea e di vigilare sull'effettiva disponibilità dello
stesso da parte di tutte le RSA che abbiano il diritto di fruirne.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del
sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale ovvero, in sua assenza, quella
unitaria.
Sarà agevolata la partecipazione dei lavoratori posti in lavoro agile.
Art. 23 REFERENDUM
Le R.S.A. sono legittimate a indire referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti
all'attività sindacale.
Hanno diritto a partecipare ai referendum tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e
alla categoria particolarmente interessata.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di
lavoro, dei referendum sindacali.
I contratti aziendali possono stabilire ulteriori modalità per lo svolgimento dei referendum.
Art. 24 DIRITTO DI AFFISSIONE DEI DIRIGENTI SINDACALI
Le R.S.A. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori detti spazi in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva. Ove possibile, sarà istituita apposita bacheca
sindacale elettronica nell'area intranet dell'azienda.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 25 LOCALI DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti, le R.S.A. hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a porre in modo
permanente a disposizione delle R.S.A. un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva
o nelle immediate vicinanze di essa.
Art. 26 TRATTENUTE SINDACALI
Il datore di lavoro provvederà alla trattenuta delle quote sindacali a favore della O.S. firmataria
del presente CCNL a fronte della presentazione dei lavoratori di specifica delega autorizzativa.
Gli importi saranno pari all'1% della retribuzione lorda.
Gli importi andranno bonificati mensilmente alla O.S. destinataria.
Le deleghe potranno essere annullate in qualsiasi momento e cesseranno di produrre effetti dalla
retribuzione del mese successivo a quello della disdetta.
Le disdette vanno inviate a cura del lavoratore al datore di lavoro che rilascerà apposita ricevuta.
Art. 27 REVOCA DELLA DELEGA SINDACALE
La delega è rilasciata a tempo indeterminato, fermo restando che può essere revocata in qualsiasi
momento dal lavoratore. In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello
nel quale la revoca stessa sia pervenuta al datore di lavoro.
La revoca deve essere effettuata per iscritto dal lavoratore mediante consegna al datore di lavoro
che ne invia una copia per conoscenza all'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso
lavoratore.
Nel caso in cui non sia consegnata direttamente dall'interessato, la revoca deve essere corredata
da una copia del documento d'identità del lavoratore.
Art. 28 TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE SINDACALE
Il trasferimento, da un'unità produttiva a un'altra dell'azienda, di un lavoratore con qualifica di
dirigente sindacale delle R.S.A non può avvenire senza il nulla osta dell'associazione sindacale di
appartenenza.
29
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 29 LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE SINDACALE
Fermo restando il divieto di discriminazione per ragioni sindacali nonché la necessaria sussistenza
delle ragioni oggettive o soggettive previste dalla legge, il licenziamento di un lavoratore con
qualifica di dirigente delle R.S.A. è subordinato allo svolgimento di un esame congiunto tra la
direzione aziendale e l'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso lavoratore.
CAPITOLO lii - DIRITTI INDIVIDUALI DEI LAVORATORI E CONTRASTO A TUTTE LE
TIPOLOGIE DI DISCRIMINIZ/ONE
Art. 30 LOTI A ALLE DISCRIMINAZIONI
È fatto obbligo di contrastare ed alla fine eliminare integralmente, ogni e qualsiasi prassi
lavorativa che possa essere usata a pretesto per una qualsiasi situazione di discriminazione sulla
assegnazione di mansioni ed incarichi. E' fatto espresso divieto, in piena applicazione del dettato
costituzionale, della disciplina comunitaria, dello Statuto dei lavoratori, nonché dei Decreti
Legislativi n. 198/2006, n. 215/2003, n. 216/2003 e n.286/1998, nonché della legge n. 135/1990,
di operare qualunque forma di discriminazione, sia essa diretta sia essa indiretta, tra i dipendenti
per ragioni derivanti dalla razza, dall'etnia, dall'orientamento religioso, dalle ragioni politiche e
sindacali, dal sesso, dall'orientamento sessuale, da convinzioni personali, handicap, età e
provenienza geografica, sieropositività.
Art. 31 LOTTA ALLE MOLESTIE E BUONE AZIONI
Il datore di lavoro, ai sensi della normativa vigente, è tenuto altresì a prevenire il verificarsi di
molestie e molestie sessuali sul posto di lavoro, ossia tutte quelle azioni poste in essere, per
ragioni connesse al sesso o a connotazione sessuale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità
di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.
Al fine di implementare e qualificare i divieti posti nel precedente articolo, per quanto attiene ai
rapporti uomo/donna, le Parti sottoscrittrici si impegnano a favorire la promozione di azioni
positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari
opportunità, dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra
uomini e donne nel lavoro.
Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
30
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
1) eliminare le disparità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita
lavorativa e nei periodi di mobilità;
2) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano
effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione,
nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
3) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei
livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente
avanzati ed ai livelli di responsabilità;
4) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e
del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;
5)
femminile.
Art. 32
valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza
POLITICHE INCLUSIVE
Le Parti, richiamando i contenuti della Legge 68/1999, demandano all'ENTE BILATERALE EPABIC
la gestione delle politiche di inclusione al lavoro per le imprese che applichino il presente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 33 TUTELA DELLA PRIVACY
Le imprese dovranno, nel pieno rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati sensibili,
evitare qualsiasi accesso non autorizzato o ridondante ai dati sensibili dei propri dipendenti
raccolti per l'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
11 datore di lavoro in caso di terziarizzazione del servizio di gestione del personale dovrà
comunicare mediante affissione i dati dello studio di consulenza incaricato di detto servizio.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in tema
di tutela della privacy, anche in riferimento all'utilizzo in azienda di strumenti che consentano il
controllo a distanza.
Art. 34 TUTELA DELLE CONDOTTE PERSONALI
L'azienda, pur nell'esercizio dei suoi diritti di indirizzo ed organizzazione della prestazione
lavorativa dei propri dipendenti, eviterà di procedere alla raccolta informatica di ulteriori dati che
possano essere utilizzati, anche in modalità involontaria, per definire gli stili di condotta
personale dei diversi lavoratori.
31
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 35 AZIONI DI MONITORAGGIO DELLE CONDOTTE DEI LAVORATORI
Le disposizioni previste a tutela dei lavoratori non comportano il venir meno dell'attività di
controllo da parte dell'impresa sui lavoratori definita dalla Legge 300/70 e dal D. Lgs.151/2015.
Art. 36 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE PER LE CONTROVERSIE
In caso di controversie di lavoro individuali o plurime, qualora non sia stato possibile raggiungere
un accordo diretto tra l'azienda e il/i lavoratore/i interessato/i, le suddette controversie saranno
definite in via prioritaria in sede sindacale tra la direzione aziendale e la Rappresentanza
Sindacale Aziendale anche al fine, ove necessario, di formalizzare con il lavoratore il verbale di
conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c.
In alternativa al ricorso giudiziale sono previste, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge
in materia, le procedure facoltative di conciliazione di cui al successivo comma.
Per ciò che concerne le controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la
Commissione di conciliazione amministrativa istituita presso ogni Ispettorato territoriale del
lavoro, possono optare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di
esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le modalità e le procedure indicate
al comma successivo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 412 ter c.p.c.
Art. 37 COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE
Viene costituita una Commissione paritetica di conciliazione presso l'Ente Bilaterale di
riferimento.
La predetta Commissione è così composta:
a) per le imprese: dal legale rappresentante dell'azienda o da un suo delegato, oppure da un
rappresentante sindacale datoriale;
b) per i lavoratori: da un rappresentante sindacale dell'organizzazione stipulante il presente
contratto;
c) per l'Ente Bilaterale Organismo paritetico: da un membro della Commissione centrale e/o
locale.
La parte interessata, anche tramite rappresentante sindacale, effettua, mediante PEC o lettera
raccomandata a/r, richiesta alla segreteria della Commissione paritetica di conciliazione.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Simultaneamente invia copia della richiesta del tentativo di conciliazione alla parte convenuta,
sempre mediante PEC o lettera raccomandata A/R.
Con la richiesta devono essere indicati:
1) i dati del ricorrente, lavoratore ovvero datore di lavoro, e dell'impresa interessata;
2) l'eventuale delega per la nomina del proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione;
3) l'oggetto della vertenza, il luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, l'esposizione dei fatti e la
motivazione, l'elenco degli eventuali documenti allegati, l'indirizzo (e-mail o domicilio) presso cui
devono essere fatte le comunicazioni e l'indicazione dell'organizzazione sindacale o datoriale che
rappresenta l'istante.
La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte
le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della
richiesta alla Commissione.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente a una parte della
pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle
parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della
lite in sede sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 e.e. e degli artt. 410 e 411 c.p.c ..
Il processo verbale di conciliazione viene depositato a cura della segreteria della Commissione
paritetica di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro della Provincia in cui ha
avuto luogo la prestazione lavorativa, ai fini del successivo inoltro alla sezione Lavoro del
Tribunale civile competente per territorio.
Art. 38 RINUNZIE E TRANSAZIONI
Le rinunzie e transazioni relative a diritti indisponibili sono nulle ai sensi dall' articolo 1966 e.e ..
Salvo che non siano perfezionate in sede giudiziale, innanzi alla Commissione di conciliazione
istituita presso l'ITL, presso le sedi di certificazione, avanti alle Commissioni di conciliazione
istituite in sede sindacale, davanti ai Collegi di Conciliazione arbitrato, le rinunzie e le transazioni
aventi a oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e
dei contratti o accordi collettivi sono invalide ai sensi dell'art. 2113 e.e. e possono essere
impugnate dal lavoratore con qualsivoglia atto scritto, anche stragiudiziale, nel termine di
33
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
decadenza di sei mesi decorrente dalla data di cessazione del rapporto, se intervenute in sua
costanza o dalla data delle rinunzia o della transazione se intervenute successivamente alla
cessazione.
Art. 39 COMMISSIONE PER LE CONTROVERSIE INTERPRETATIVE
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti firmatarie assumono l'impegno di
favorire la composizione di eventuali controversie collettive interpretative attraverso la
costituzione, a livello nazionale, di una commissione conciliativa paritetica.
Decorsi 30 giorni dall'insorgere della controversia senza che si sia pervenuti ad alcuna
composizione, le organizzazioni saranno libere di assumere le proprie prerogative.
Art. 40 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
Le Parti firmatarie convengono di istituire, a livello nazionale, una Commissione Pari Opportunità
che avrà il compito di:
• esaminare i rapporti biennali sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile, ferma
restando la presentazione degli stessi alle rappresentanze sindacali aziendali in occasione di
appositi incontri;
• studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere comportamenti
coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la realizzazione;
• proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
• prevenire forme di molestie o qualsiasi discriminazione connessa alla razza, al sesso o ad altre
caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della
persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti;
• proporre iniziative volte a supportare la positiva partecipazione ai processi aziendali da parte dei
lavoratori anziani, anche attraverso la valorizzazione della loro esperienza lavorativa a beneficio
dell'inserimento e della crescita dei lavoratori più giovani;
• esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in azienda dei
principi di parità, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare
il ricorso ad altre forme di tutela.
34
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
La Commissione sarà composta da componenti designati pariteticamente dalle organizzazioni
stipulanti il presente contratto.
CAPITOLO IV COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E VARIE TIPOLOGIE
CONTRATTUALI
Art. 41 ASSUNZIONE DEI LAVORATORI
L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.
1. Essa dovrà risultare da atto scritto contenente, a mente della normativa vigente:
1. La data di assunzione;
2. La tipologia e durata del rapporto;
3. L'orario di lavoro, le condizioni di lavoro straordinario e di cambiamento turni;
4. La qualifica di inquadramento, il livello e le mansioni iniziali;
5. Il trattamento economico di base, con indicazione del periodo e delle modalità di
pagamento;
6. La/e sede/i di lavoro;
7. La durata del periodo di prova;
8. La durata delle ferie e delle varie tipologie di congedi retribuiti;
9. Procedura, forma e termini del preavviso per recesso;
10. Indicazione del ceni applicato, anche aziendale, con specifica delle parti
sottoscrittrici;
11. Identità delle parti e indicazioni della sede o domicilio del datore di lavoro,
compresa quella dei ca-datori se presenti;
12. Identità delle imprese utilizzatrici, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzie di
somministrazione lavoro;
13. Specifica della formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);
14. Indicazione degli enti ed istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi
obbligatori e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita
dal datore di lavoro;
15. Informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati.
2. Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del
presente contratto o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi
informatici con possibilità di accesso per i lavoratori.
3. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta
dell'azienda:
35
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
a. Certificato di residenza;
b. Titoli di Studio e altri titoli professionali;
c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08;
d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;
e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;
f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;
g. Curriculum Vitae;
h. Altra documentazione aggiuntiva che l'Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione
all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
Art. 42 PERIODO DI PROVA DEI LAVORATORI
L'esistenza del patto di prova è integrato nella lettera di assunzione e comunque contestuale ali'
assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
La durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non potrà
superare i seguenti limiti:
Livelli
Quadri e 1 ° Livello 150 giorni
2°, 3 ° Livello 90 giorni
4° e 5° Livello 60 giorni
6° Livello 25 giorni
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi
le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei delle mensilità aggiuntive e all'indennità
sostitutiva delle ferie non godute.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto,
il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti
dell'anzianità.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il
lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di
riprendere il servizio entro tre mesi.
Nei rapporti di lavoro a termine la durata massima della prova è determinata in base alla
normativa vigente, come specificato di seguito nell'art. 45.
Art. 43 MANSIONI LAVORATIVE E PASSAGGI DI LIVELLO
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore,
lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore
purché rientranti nella medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo
formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di
assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore
purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:
• Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;
• Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a
seguito di visita medica.
5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato
per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di
inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi
retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all'art.2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione,
possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del
livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla
conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al
miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un
consulente del lavoro.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del
lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in
servizio, dopo sei mesi continuativi.
8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto
disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
► Mansioni promiscue
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella di maggior valore professionale, sempre che venga
abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia
carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento
al livello superiore.
► Passaggi di livello
La promozione ad un livello superiore comporta per il lavoratore il diritto a percepire la
retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto
all'aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza
residua come assegno "ad personam" avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni
caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità.
Art. 44 DIVISE E ATTREZZI
La spesa degli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico
sanitario e le divise speciali sono a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione
del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione
dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore
d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Art. 45 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno o a tempo
parziale, la cui durata è predeterminata dalle parti al momento della stipula.
Il contratto deve essere redatto per iscritto e stipulato antecedentemente o contestualmente
all'inizio della prestazione lavorativa.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
In mancanza dell'indicazione del termine, il contratto deve ritenersi a tempo indeterminato sin
dall'origine.
Una copia del contratto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Art. 46 PERIODO DI PROVA
Ai sensi della dell'art. 13 L. del 13 dicembre 2024, n. 203, la durata del periodo di prova, nel
contratto di lavoro a tempo determinato, è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni
quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a
quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni,
per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
In caso di rinnovo del contratto a termine per le stesse mansioni svolte nel primo contratto non
è consentita la stipulazione di un patto di prova
Art. 47 RECESSO E RISOLUZIONE ANTE-TEMPUS
Il datore di lavoro e il lavoratore non possono recedere dal contratto a termine prima del termine
finale, a meno che non si verifichi una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto di lavoro ex art. 2119 e.e ..
Le ipotesi in cui il datore di lavoro può recedere dal contratto a termine sono:
a) Infrazioni disciplinari che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di
lavoro (giusta causa);
b) Impossibilità sopravvenuta ossia per un evento che non è imputabile al datore di lavoro e che
non gli è stato possibile evitare e, comunque, con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al di fuori delle suindicate ipotesi a) e b), la risoluzione del contratto a tempo determinato prima
della scadenza del termine finale comporta per il datore di lavoro il pagamento, a titolo
risarcitorio, di tutte le retribuzioni dovute fino alla scadenza del termine contrattualmente
previsto.
Il lavoratore può recedere anticipatamente dal contratto a termine, rassegnando le dimissioni
volontarie, per "giusta causa" ovvero per un fatto di gravità tale da far venir meno il vincolo di
fiducia sussistente tra le parti in misura tale da non consentire la prosecuzione, neppure
provvisoria, del rapporto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto a dimettersi per giusta causa, in caso di mancato pagamento della
retribuzione o della contribuzione obbligatoria prolungato per almeno 3 mesi, di mancato
rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, di illegittimo demansionamento e di illegittima
decurtazione della retribuzione. In tale ipotesi il lavoratore non è tenuto a osservare il periodo di
39
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
preavviso, ha diritto all'indennità sostitutiva di preavviso nonché a un'ulteriore indennità
risarcitoria pari a 3 mensilità di retribuzione.
Nei casi di mobbing, di comportamento penalmente rilevante, di molestie e di discriminazioni sul
luogo di lavoro, il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria pari a 3 mensilità.
Art. 48 CASI DI DIVIETO DI ASSUNZIONE A TERMINE
È vietata l'assunzione a termine:
a. Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. Finalizzata all'adibizione del lavoratore a termine alle stesse mansioni disimpegnate da
dipendenti che risultino sospesi o ad orario ridotto in regime di cassa integrazione, ovvero da
prestatori di lavoro licenziati in forza di procedure di licenziamento collettivo attivate, nei sei
mesi precedenti, presso la medesima unità produttiva, salvo che l'assunzione a termine sia
effettuata per sostituire dipendenti assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c. Per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, secondo la
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione dei divieti di cui sopra, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Art. 49 DURATA MASSIMA DEL PRIMO CONTRATTO
Il primo contratto a termine tra le parti non può avere una durata superiore ai dodici mesi e non
necessita di causali.
Art. SO CAUSALI PER I CONTRATTI SUPERIORI Al 12 MESI
Ai sensi dell'art. 19 d.lgsl. 81/2015, come modificato in ultimo dal D.L. 95/2005, possono essere
stipulati tra le parti contratti di durata superiore ai 12 mesi, in ogni caso non
superiore ai 24 mesi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni (c.d. causali):
A) eccezionali o particolari esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttivo-commerciale,
opportunamente specificate nel contratto individuale di lavoro;
B) esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti temporaneamente.
Qualora il contratto superi la durata di 12 mesi e non indichi la causale, salvo che si tratti di lavoro
stagionale, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento
dei 12 mesi.
In caso di contratto a termine motivato con la sostituzione di lavoratore assente:
► il lavoratore assunto a tempo determinato per ragioni sostitutive non deve
necessariamente essere destinato alle stesse mansioni o allo stesso posto del lavoratore
assente;
40
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
► il datore di lavoro può sostituire anche un lavoratore a termine, costretto ad assentarsi
per infortunio o malattia o altre ragioni;
► in presenza di circostanze che consentono di provare la diretta correlazione tra l'assenza
del dipendente e l'assunzione del lavoratore a termine che lo sostituisce, nel contratto
può essere omesso il nominativo del lavoratore che viene sostituito.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgls. 81/2015 e ssmm, resta ferma la diversa disciplina prevista ai
rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così
come definiti dall'art. 12 d.lgsl. 11 agosto 1993, n. 375, nonché per le attività stagionali, come
definite dall'art 11 della L. 203 del 2024, secondo il quale l'articolo 21, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle
attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in
determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali
dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti
collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente
legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del
2015.
Art. 51 RINNOVI E LIMITE TEMPORALE
Una volta stipulato e portato a compimento un contratto a termine e qualora ricorrano le
esigenze di cui al precedente comma, lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore possono
stipulare un ulteriore contratto a termine (c.d. "rinnovo") con apposizione della causale.
li limite temporale massimo di 24 mesi previsto per il singolo contratto deve intendersi raggiunto
anche sommando la durata di più contratti a termine, a prescindere dall'intervallo temporale
intercorso tra un contratto e l'altro, a condizione che i contratti a termine siano intervenuti tra il
medesimo datore di lavoro e il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello
e di uguale categoria legale e considerando, nel computo, anche eventuali contratti di
somministrazione.
La modifica del livello di inquadramento del lavoratore o della categoria legale ex art. 2095 e.e.,
esclude, ai fini del calcolo complessivo della durata massima dei 24 mesi, i contratti
precedentemente conclusi con qualifica diversa.
In presenza di gruppi di imprese, il limite temporale massimo di 24 mesi non è riferibile al gruppo
in quanto tale, ma all'azienda titolare del contratto di lavoro.
Art. 52 DEROGA LEGALE AL LIMITE MASSIMO DI DURATA
41
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Raggiunto il limite di durata massima di 24 mesi, le parti possono avviare la procedura
autorizzatoria per la deroga al limite massimo e stipulare così un ulteriore contratto della durata
non superiore a 12 mesi presso le sedi territorialmente competenti dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro.
L'art. 4 comma 2 bis del d.lgsl. 151/2001, così come aggiunto dall'art. 1 comma 221 della L.
199/2025, ha previsto che al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire
la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2 del d.lsl. 151/2001, il
contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della
lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino».
Art. 53 PERCENTUALE MASSIMA DI CONTRATTI A TERMINE
Il numero di contratti a termine che annualmente possono essere stipulati non può essere
superiore al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
dell'assunzione.
Entro tale limite, quindi, è possibile assumere lavoratori sia direttamente con contratto a tempo
determinato, sia indirettamente con contratti di somministrazione a termine.
L'eventuale frazione di unità derivante dalla percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità
superiore.
Nelle aziende fino a 15 dipendenti, possono essere assunti fino a un massimo di 5 lavoratori con
contratto a termine, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato in atto nell'impresa.
Art. 54 ESENZIONI DAI VINCOLI DI CONTINGENTAMENTO
Sono esenti dai limiti numerici i contratti a termine stipulati:
► per la sostituzione di lavoratori assenti;
► per lo svolgimento di attività stagionali o specifici spettacoli;
► nella fase di avvio di nuove attività per un periodo non superiore a ventiquattro mesi,
anche in misura non uniforme in relazione ad aree geografiche o a comparti merceologici;
► per le imprese start-up innovative;
► per la realizzazione di specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi o opere
audiovisive;
► per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale;
► con i lavoratori di età superiore a 50 anni di età;
► con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, aventi durata non superiore a 1 anno;
► con i lavoratori assunti con contratto di politica attiva (P.A.L.);
42
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
).- nelle ulteriori ipotesi indicate dalle disposizioni di legge e dalla contrattazione collettiva
decentrata.
Art. 55 PROROGHE E DURATA MASSIMA DEI RAPPORTI
La proroga del contratto a termine deve avere forma scritta. Nei primi dodici mesi, il contratto a
termine può essere prorogato liberamente, su accordo delle parti, senza apposizione di causale.
Successivamente, il contratto può essere prorogato solo in presenza delle causali di cui al
precedente comma, In violazione di dette disposizioni, il contratto a termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
Per la proroga è sempre necessario il consenso del lavoratore. Il termine del contratto a tempo
determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24
mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei
contratti stipulati tra le parti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore a quattro, il contratto a termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. La proroga deve
avvenire prima della scadenza del termine originario dello stesso contratto e non comporta
l'interruzione del rapporto di lavoro.
Le imprese start-up innovative, ai sensi della legge n. 221/2012, non sono assoggettate ai limiti
imposti in materia di proroga, per il periodo: di 4 anni dalla costituzione della società; di 2 o 3
anni dalla costituzione per le società di cui al comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179.
Art. 56 INTERVALLI TRA UN CONTRATTO E L'ALTRO
In caso di stipula di un nuovo contratto a termine, il lavoratore può essere riassunto a termine
dopo un intervallo di tempo pari a:
• 10 giorni se il contratto precedente aveva una durata non superiore a 6 mesi;
• 20 giorni se il contratto precedente aveva una durata superiore a 6 mesi.
Qualora non vengano rispettati i suddetti intervalli temporali, il secondo contratto si trasforma a
tempo indeterminato.
La disciplina sugli intervalli non si applica ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali, alle
imprese start-up innovative e ai contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione.
Non si applicano gli intervalli previsti tra due contratti a termine, anche nei casi di assunzione dei
lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni, iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori
della Naspi.
Art. 57 PROSECUZIONE DI FATTO DOPO LA SCADENZA
43
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Ferme restando le regole sulla durata massima del contratto a termine, se il rapporto di lavoro
continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato senza
che le parti lo abbiano espressamente concordato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto,
pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno, in caso di contratto di durata
inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma
in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Art. 58 FERIE ANNUALI
Il dipendente ha diritto a un numero di giorni di ferie retribuite proporzionate al servizio
effettivamente prestato. A tal fine, ogni mese di servizio dà diritto a 1/12 del periodo annuale di
ferie spettanti e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.
Art. 59 PARITÀ DI TRATTAMENTO
Ai lavoratori assunti a tempo determinato deve essere garantito, a parità di inquadramento, lo
stesso trattamento economico e normativo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. In
ogni caso, l'apposizione del termine al contratto non può costituire motivo di discriminazione.
Art. 60 DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Il lavoratore che ha prestato servizio alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in ragione di
uno o più contratti a termine per un periodo superiore 3 mesi, ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato, in caso di nuove assunzioni effettuate dal medesimo datore
di lavoro, entro i successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto, purché l'assunzione avvenga
con le stesse mansioni espletate in esecuzione del rapporto a termine.
Il diritto di precedenza nell'assunzione spetta, altresì, alla lavoratrice in maternità con contratto
a termine. In tale caso il periodo di congedo di maternità obbligatorio è computato come attività
lavorativa, concorrendo a far maturare il periodo di attività lavorativa di 3 mesi utile per fruire
del diritto di precedenza (almeno 6 mesi).
Le lavoratrici che hanno usufruito del congedo di maternità hanno altresì diritto di precedenza
nelle nuove assunzioni a tempo determinato, effettuate dallo stesso datore di lavoro entro i 12
mesi successivi alla cessazione del rapporto lavorativo, purché le mansioni siano le stesse di
quelle già svolte nei precedenti rapporti a termine.
I lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali hanno diritto di
precedenza, a prescindere dalla durata del pregresso rapporto a termine, rispetto a nuove
assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività
stagionali.
44
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto. Qualora il datore di
lavoro effettui un'assunzione a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni espletate dal
lavoratore assunto a termine senza rispettare il diritto di precedenza, il lavoratore pretermesso
ha diritto al risarcimento del danno subìto.
li lavoratore deve manifestare per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza entro 6
mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, entro 3 mesi se stagionale.
Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che hanno maturato i requisiti e manifestato nei
termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori
con il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggiore età
anagrafica.
Dopo un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il diritto di precedenza si estingue.
Art. 61 INFORMATIVA SUI CONTRATTI A TERMINE
Il datore di lavoro è tenuto a fornire con cadenza annuale alle rappresentanze sindacali presenti
in azienda, le informazioni circa il numero di contratti a termine in essere presso ogni unità
produttiva.
Il datore di lavoro informa tempestivamente l'Ente bilaterale di riferimento e le rappresentanze
sindacali circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa.
Art. 62 FORMAZIONE
È rimessa agli Enti bilaterali di riferimento la predisposizione degli strumenti per agevolare
l'accesso dei lavoratori a termine ad opportunità di formazione adeguata, per aumentare la
qualificazione, promuovere la carriera e migliorare la mobilità occupazionale, attraverso la
formazione, anche finanziata dai fondi interprofessionali.
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente e adeguato
in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle
proprie mansioni.
Art. 63 LAVORO A TEMPO PARZIALE
11 contratto di lavoro subordinato, anche a termine, può essere stipulato a tempo pieno o a tempo
parziale.
Rientrano nella tipologia del lavoro a tempo parziale tutti i rapporti di lavoro che prevedono un
orario inferiore rispetto a quello normale stabilito dalla legge.
11 contratto di lavoro part-time può essere:
► orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è distribuita su ciascun
giorno della settimana;
45
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
► verticale, quando la prestazione è resa a tempo pieno ma solo in determinati periodi della
settimana, del mese o dell'anno;
► misto, quando il rapporto di lavoro prevede sia la modalità orizzontale che quella
verticale.
Art. 64 FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta.
Nel contratto deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la collocazione
temporale dell'orario di lavoro con specifico riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno.
In mancanza della determinazione della durata, su domanda del lavoratore, il giudice dichiara la
sussistenza di un rapporto a tempo pieno.
Art. 65 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Qualora l'organizzazione del lavoro sia articolata su turni, la collocazione temporale dell'orario
avviene mediante rinvio ai turni programmati di lavoro, articolati su fasce orarie prestabilite.
Art. 66 CLAUSOLE ELASTICHE
Possono essere pattuite in forma scritta clausole elastiche per la variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa nell'arco del giorno, della settimana, del mese o dell'anno
ovvero per la variazione in aumento della sua durata.
Le clausole elastiche devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle condizioni e delle
modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa ovvero la sua durata, che non può comunque superare il limite del 25%
della normale prestazione annua a tempo parziale.
La modifica dell'orario di lavoro ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa vanno comunicate al lavoratore con un preavviso di almeno due giorni lavorativi,
comportano una maggiorazione minima del 15% della retribuzione oraria globale di fatto,
comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Il lavoratore può revocare il consenso alla clausola elastica, previa comunicazione scritta da
presentare con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi se:
► è lavoratore studente;
► è affetto da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative;
► assiste persone con patologie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative o gravi
disabilità;
► convive con figlio di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap.
46
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il lavoratore che abbia prestato consenso alla clausola elastica può temporaneamente rifiutare
la modifica dell'orario, senza conseguenze disciplinari, qualora abbia necessità di sottoporsi a
terapie o cicli di cura salvavita, in orari non compatibili con le variazioni richieste dal datore di
lavoro.
Art. 67 LAVORO SUPPLEMENTARE
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è ammesso il ricorso al lavoro supplementare,
intendendosi per tale quello svolto oltre l'orario part-time previsto dal contratto individuale,
entro i limiti dell'orario normale di lavoro programmato.
Il datore di lavoro può richiedere, con congruo preavviso, prestazioni di lavoro supplementare in
misura non superiore al 30% delle ore di lavoro settimanali concordate, fatte salve diverse intese
tra le parti.
Il lavoro supplementare richiesto dal datore di lavoro è obbligatorio se:
► motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
► richiesto per intervenuta calamità.
li lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate
esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Il lavoro supplementare è compensato con una maggiorazione della retribuzione oraria globale
di fatto del 30% della normale retribuzione, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle
ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Art. 68 LAVORO STRAORDINARIO NEL TEMPO PARZIALE
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è ammesso il ricorso al lavoro straordinario,
intendendosi per tale quello che eccede l'orario settimanale contrattuale, nonché l'eventuale
orario di lavoro supplementare.
Il lavoro straordinario nel contratto di lavoro a tempo parziale è compensato con le medesime
maggiorazioni previste con riferimento al contratto a tempo pieno.
Art. 69 DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO ORDINARIO E STRAORDINARIO
Nel contratto di lavoro a tempo parziale, i limiti di durata massima dell'orario di lavoro ordinario
e straordinario sono proporzionalmente ridotti rispetto ai limiti previsti per i lavoratori a tempo
pieno, di cui al presente CCNL.
Art. 70 PARITÀ DI TRATTAMENTO ECONOMICO-NORMATIVO
Il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale non può essere meno
favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
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J
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in base alla quantità
della prestazione concordata.
Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le medesime disposizioni che regolano il
rapporto a tempo pieno.
Art. 71 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E
VICEVERSA
Con l'accordo delle parti, il rapporto di lavoro può essere trasformato da tempo pieno a tempo
parziale ovvero da tempo parziale a tempo pieno.
In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, l'accordo deve risultare da atto
scritto e potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le eventuali
condizioni per il rientro a tempo pieno.
Il datore di lavoro deve valutare la richiesta di trasformazione e dare risposta al lavoratore entro
45 giorni dal ricevimento della stessa.
Il lavoratore assunto con contratto part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e
categoria legale rispetto a quello oggetto del rapporto a tempo parziale.
li lavoratore assunto con contratto a tempo pieno può chiedere, per una sola volta, in luogo del
congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi dell'art. 32, comma 1,
D.Lgs. n.151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, purché la riduzione
d'orario non sia superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dare corso alla suddetta
trasformazione, entro 15 giorni dalla richiesta.
Il datore di lavoro accoglierà, nel limite del 5% della forza occupata nell'unità produttiva,
arrotondata all'unità superiore, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, da parte del lavoratore per l'assistenza al proprio figlio fino al
compimento del terzo anno di età, ovvero di lavoratori con necessità di studio connesse al
conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma
universitario o di laurea.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. La suddetta ridotta capacità lavorativa deve
essere accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale
competente per territorio.
E' riconosciuta al lavoratore la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti riguardanti il coniuge o la parte di un'unione civile, il convivente di fatto, i figli o i
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice
assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di
gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, che abbia necessità
di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è
riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
I lavoratori genitori di figli conviventi di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 hanno titolo di priorità
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La lavoratrice o il lavoratore, di cui ai precedenti tre periodi e che dunque richiedono la
trasformazione del contratto, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti
o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle loro
condizioni di lavoro.
La legge 199/2025 dispone che, a partire dal 1 gennaio 2026, alla lavoratrice o al lavoratore con
almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o
senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella
rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina
una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali. Per l'applicabilità di tale
disposizione si rinvia al Decreto ministeriale di attuazione.
In caso di assunzioni a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità
produttive ubicate nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell'impresa e a prendere in considerazione le domande di
trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Qualora sia il datore di lavoro a chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale, la trasformazione, formulata in forma scritta, deve avere la convalida dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro (1.T.L.) competente.
li lavoratore può rifiutare la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale senza
che ciò costituisca giustificato motivo di licenziamento.
Art. 72 TUTELE PER IL LAVORATORE
La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto, ai sensi dei commi
dell'art. che precedono, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni
di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e,
pertanto, nulla.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 73 INFORMAZIONI SINDACALI
Il datore di lavoro comunica alle R.S.A., se costituite, i dati a consuntivo sull'andamento delle
assunzioni a tempo parziale, sulle richieste di trasformazione a tempo parziale da parte di
lavoratori assunti a tempo pieno.
L'applicazione delle clausole elastiche per gruppi omogenei di lavoratori è invece oggetto di
informazione preventiva alla rappresentanza sindacale presente in azienda.
Art. 74 DISCIPLINA DEL LAVORO INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, per lo
svolgimento di prestazioni di carattere intermittente, cioè per quelle attività che, per la loro
natura o per le specifiche modalità di esecuzione, rendono impossibile o difficoltoso
predeterminare i periodi di prestazione lavorativa, nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno.
In caso di contratto intermittente a tempo determinato si applica la disciplina generale in materia
di contratto di lavoro subordinato.
Art. 75 VARIE TIPOLOGIE DI LAVORO INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro intermittente può articolarsi in due tipologie differenti, con o senza obbligo
di risposta.
Di regola, il contratto è stipulato con corresponsione della indennità di disponibilità e il lavoratore
si obbliga, con patto espresso, a garantire preventivamente la propria disponibilità al datore di
lavoro per l'eventuale chiamata, salvo le ipotesi in cui il lavoratore si mette a disposizione del
datore di lavoro solo se e quando risponde alla chiamata.
Il contratto può essere stipulato anche senza obbligo di rispondere alla chiamata. In tal caso, il
lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro solo se e quando risponde alla chiamata e
nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura
alcun trattamento economico e normativo.
Art. 76 LAVORATORI DI ETÀ INFERIORE Al 24 ANNI E SUPERIORE Al 55 ANNI
Si può sempre stipulare il contratto di lavoro intermittente con lavoratori che hanno meno di 24
anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25 esimo anno e con più di 55
anni di età.
Art. 77 LAVORATORI DI ETÀ COMPRESA TRA 124 E I 55 ANNI
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Nell'adempimento della delega conferita dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, per i
lavoratori di età compresa tra i 24 anni e i 55 anni, il contratto di lavoro intermittente può essere
stipulato al verificarsi delle seguenti fattispecie:
► nei casi in cui le attività economiche di settore sono caratterizzate da particolari esigenze
legate al ciclo produttivo e/o, quando è richiesto dalla speciale natura dell'attività
produttiva;
► per le necessità connesse a periodi di particolare intensità lavorativa;
► per il lavoro da rendersi nel corso del fine settimana, del periodo natalizio e pasquale e
dei periodi estivi.
A tal fine si precisa che:
a. Il fine settimana va dal venerdì mattina, dopo le ore 8:00 fino alle ore 6:00 del lunedì
mattina;
b. Il periodo natalizio va dal 1Q dicembre al 15 gennaio;
c. Il periodo pasquale va dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì
dell'Angelo;
d. Il periodo estivo comprende i giorni dal 1Q giugno al 30 settembre.
Il ricorso al lavoro intermittente è sempre possibile per i lavoratori discontinui o di semplice
attesa o di custodia ovvero per i profili professionali esemplificati dalla tabella di cui al regio
decreto n. 2657 del 1923 nonché dai successivi decreti ministeriali applicabili in ragione del
tempo.
Art. 78 DIVIETO DI STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Non possono essere stipulati contratti di lavoro intermittente:
• Per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
• Nelle unità produttive ove, nei sei mesi antecedenti, si sia proceduto a licenziamenti collettivi di
lavoratori, ovvero presso unità produttive ove sia operante una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di trattamenti di integrazione salariale, in relazione a lavoratori
adibiti alle stesse mansioni di quelli licenziati o sospesi;
• Da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, secondo la normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Art. 79 FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve
indicare:
a. La natura variabile della programmazione del lavoro, la durata e le ipotesi, oggettive o
soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma di quanto disposto nei
precedenti commi;
51
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
b. Luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore;
c. Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita,
con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della
retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa
indennità di disponibilità, ove prevista;
d. Le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità
di rilevazione della prestazione;
e. I tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
f. Le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto;
g. Le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere
le prestazioni lavorative.
Art. 80 DURATA DI LAVORO DEL CONTRATTO INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro intermittente non può in ogni caso essere stipulato tra le stesse parti per un
periodo superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Laddove tale periodo venga superato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
Art. 81 RETRIBUZIONE E INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ
La retribuzione spettante al lavoratore intermittente è riproporzionata in ragione della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Nei periodi in cui la prestazione del lavoratore
intermittente non viene utilizzata, lo stesso non matura alcun trattamento economico.
Se il lavoratore si obbliga a rispondere alle chiamate del datore di lavoro, il contratto deve
prevedere la corresponsione di un'indennità di disponibilità. La misura dell'indennità di
disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dalle sezioni contrattuali. L'indennità di
disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto previsto dalla legge e dalla contrattazione
collettiva e si esaurisce con la corresponsione della percentuale di retribuzione sopraindicata.
In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla
chiamata, il lavoratore ne deve informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la
durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità.
In caso di inosservanza dell'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il
diritto all'indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto
individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di
licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al
periodo successivo al rifiuto.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 82 PARITÀ DI TRATTAMENTO
I lavoratori intermittenti non devono ricevere per i periodi lavorati, a parità di mansioni svolte,
un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto ai
lavoratori non intermittenti di pari livello.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è
riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, delle
ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
Art. 83 INFORMATIVA
Il datore di lavoro è tenuto, con cadenza annuale, a fornire informazioni alle RSA circa
l'andamento del ricorso ai contratti di lavoro intermittente, nonché alle eventuali modifiche
dell'assetto organizzativo che incidono sulle attività per le quali si ricorre al lavoro intermittente.
Art. 84 COMPUTO DEI LAVORATORI INTERMITTENTI
lavoratori intermittenti sono computati nell'organico aziendale ai fini dell'applicazione di
qualsiasi disciplina di fonte legale e contrattuale in proporzione all'orario di lavoro effettivamente
svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 85 DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE
Il lavoro agile consiste in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,
caratterizzata dallo svolgimento dell'attività lavorativa organizzata anche per fasi, cicli e obiettivi
e svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza precisi vincoli di orario
o di luogo di lavoro e con il necessario utilizzo di strumenti tecnologici.
La collocazione del lavoratore in regime di lavoro agile risulta da un accordo individuale tra datore
di lavoro e lavoratore.
Art. 86 OBIETTIVI DEL LAVORO AGILE
Oltre a consentire una migliore organizzazione del lavoro, il lavoro agile si pone come strumento
atto a incrementare la produttività e la competitività delle aziende, favorire l'innovazione dei
processi produttivi e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti nonché
la maggiore sostenibilità ambientale.
Art. 87 INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LAVORO AGILE
Al fine di consentire una migliore organizzazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, il
datore di lavoro si impegna a favorire il maggior utilizzo possibile della modalità di lavoro agile.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
A tal proposito possono essere previste, su base settimanale o mensile, delle giornate fisse in cui
la prestazione lavorativa viene svolta unicamente in modalità di lavoro agile.
Art. 88 ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO
Il ricorso al lavoro agile avviene su base volontaria e dunque necessita dell'accordo tra il datore
di lavoro e il lavoratore. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
L'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o di svolgere la propria prestazione in modalità agile
in nessun caso integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né
rileva sul piano disciplinare.
Art. 89 CONTENUTO E FORMA DELL'ACCORDO DEL LAVORO AGILE
L'accordo per dare avvio al lavoro agile è stipulato per iscritto e può essere a tempo determinato
o indeterminato.
L'accordo deve prevedere:
► La durata dell'accordo, se a tempo determinato;
► L'alternanza tra i periodi di lavoro svolti all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
► I luoghi eventualmente esclusi, per ragioni obiettive, per lo svolgimento della prestazione
esterna ai locali aziendali;
► Le modalità di esecuzione dell'attività;
► Gli strumenti utilizzati dal lavoratore e forniti dall'azienda, gli oneri derivanti dall'utilizzo
degli stessi;
► L'indicazione dei tempi di riposo del lavoratore e della fascia oraria giornaliera di
disconnessione;
► La fascia oraria nell'ambito della quale va assicurato lo svolgimento dell'attività;
► Le modalità e l'esercizio del diritto al godimento degli istituti posti a tutela del lavoratore,
quali a titolo esemplificativo i permessi retribuiti e le ferie;
► Le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione su base giornaliera e settimanale,
nonché la messa a disposizione di dispositivi che regolano l'utilizzo degli strumenti
informatici, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di riposo, del periodo di ferie e della
vita personale e familiare del lavoratore;
► Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
► Le strumentazioni che consentono il controllo a distanza del lavoratore, nel rispetto
dell'art. 4 I. 300/1970 e della normativa in materia di privacy;
► L'individuazione delle condotte, relative all'esecuzione della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
► La previsione delle misure di salute e sicurezza necessarie;
► L'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di
lavoro in modalità agile;
► Le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali durante la prestazione all'esterno
dei locali aziendali.
L'accordo, con i relativi allegati, è trasmesso dall'azienda ai Servizi per l'impiego attraverso una
apposita piattaforma telematica mediante il portale del Ministero del Lavoro.
Art. 90 PRIORITÀ NELLE RICHIESTE DI ACCESSO
Il datore di lavoro che stipula accordi per lo svolgimento di lavoro in modalità agile è tenuto a
riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate
dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso
di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste delle lavoratrici nei 3
anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e delle lavoratrici in stato di
gravidanza, con esclusione dei periodi di astensione obbligatoria per maternità, dai genitori
lavoratori che hanno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia
altro genitore non lavoratore e dai genitori dei figli minori affetti da disturbi o disagi
comportamentali certificati.
Alla maternità è equiparata l'adozione e istituti con analoga funzione.
Costituiscono altresì particolari situazioni personali e/o familiari che danno diritto alla priorità, la
presenza di figli minori affetti da disturbi e/o disagi comportamentali certificati, lo stato di salute
del lavoratore affetto da gravi patologie certificate.
Il datore di lavoro, nella valutazione delle richieste di smart working, potrà anche tenere conto
della distanza tra il domicilio del lavoratore richiedente e l'unità organizzativa di assegnazione.
Il datore di lavoro è tenuto a facilitare l'accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizione di
fragilità o di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura
di accomodamento ragionevole.
Art. 91 TUTELE DURANTE LA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE IL LAVORO AGILE
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti
55
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione è
da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
Art. 92 RECESSO E PREAVVISO
Qualora il lavoro agile sia stato concordato a tempo indeterminato, il relativo accordo deve
indicare il termine per il preavviso di recesso, comunque non inferiore a trenta giorni.
Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di
preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di
consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di
cura del lavoratore.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere prima della scadenza del
termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo
indeterminato.
Si considerano comunque giustificato motivo di recesso le seguenti ipotesi:
► Modifica della mansione professionale del lavoratore che faccia venir meno la possibilità
di svolgimento della prestazione in remoto;
► Esigenze tecnico organizzative aziendali sopravvenute, che richiedano la prestazione in
presenza;
► Gravi infrazioni disciplinari;
► Problemi di natura personale e/o di gestione della conciliazione vita-lavoro da parte del
lavoratore debitamente motivati, fermo restando, in ogni caso, il tempo strettamente
necessario per organizzare da parte del datore di lavoro il ritorno in presenza allo
svolgimento in azienda della prestazione lavorativa.
In caso di recesso da parte del datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, potrà tenersi un
confronto in Azienda con l'assistenza delle rappresentanze sindacali, laddove presenti.
Art. 93 LUOGO DI LAVORO
Il lavoratore può svolgere una parte della propria attività lavorativa anche presso la propria
abitazione, gli smart work hub, coworking o in altri luoghi che garantiscano l'esercizio dell'attività
lavorativa in sicurezza.
In ogni caso, il luogo di lavoro deve essere idoneo ai sensi della normativa vigente in materia di
salute e sicurezza.
La sede di lavoro, cui il lavoratore farà ritorno in caso di interruzione della modalità agile è quella
indicata all'atto dell'assunzione o, comunque, quella successivamente stabilita tra le parti.
Art. 94 ORARIO DI LAVORO
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
La prestazione lavorativa in modalità agile può comportare un'autonoma e flessibile collocazione
spazio-temporale.
L'orario di lavoro in regime di lavoro agile non può superare l'orario giornaliero e settimanale,
quali risultanti dalle disposizioni di legge e del presente contratto.
Qualora possibile, nell'accordo sono comunque individuate le fasce orarie in cui viene svolta la
prestazione lavorativa.
In nessun caso la distribuzione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro può eccedere i limiti
previsti dal d.lgs. n. 66/2003.
È sempre garantita al lavoratore, e dunque inserita nell'accordo di lavoro agile, una fascia di
disconnessione giornaliera, come disciplinata dal presente contratto.
Non possono essere rese prestazioni supplementari e/o straordinarie diurne o notturne, anche
festive, salvo specifica autorizzazione del datore di lavoro.
Il ricorso al lavoro straordinario è consentito solo previa autorizzazione da parte del datore di
lavoro.
Nel caso in cui l'orario di lavoro ecceda i limiti normali fissati dalla legge e dal presente contratto,
al lavoratore vanno riconosciute le relative maggiorazioni retributive previste per il lavoro
straordinario.
Art. 95 REPERIBILITÀ DEL LAVORATORE
Le parti possono stabilire una fascia di reperibilità su base oraria, giornaliera o settimanale.
Il trattamento di reperibilità, stabilito dalle parti nell'accordo e non inferiore a€ 3,00 per ora, è
dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte
dell'azienda, dei clienti o dell'utenza di riferimento.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto" o di qualsiasi altra forma
prevista nell'accordo, rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
Le ore di intervento effettuato eccedenti l'orario di lavoro eventualmente pattuito, sono
retribuite con le maggiorazioni previste dal presente contratto per il lavoro straordinario,
notturno e festivo nelle sue varie articolazioni ovvero convertite in riposi compensativi. Sono
sempre retribuite come lavoro straordinario, le ore di intervento effettuato eccedenti i limiti
settimanali dell'orario di lavoro previsti dalla presente contrattazione: collettiva.
Art. 96 DOTAZIONE STRUMENTALE
Il datore di lavoro è tenuto a sostenere le spese per la dotazione degli strumenti tecnologici
necessari per lo svolgimento della prestazione in modalità agile.
11 datore di lavoro è altresì tenuto a sostenere le spese di installazione e manutenzione di tali
strumenti.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Nell'ipotesi di malfunzionamento, guasto o furto degli strumenti tecnologici utilizzati per la
prestazione, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al datore di lavoro. Qualora la
riparazione o la sostituzione degli strumenti tecnologici non possa avvenire in tempi brevi, è
facoltà del datore di lavoro prevedere che la prestazione venga resa nei locali dell'azienda,
limitatamente al tempo necessario per provvedere al ripristino degli strumenti stessi.
Gli strumenti tecnologici acquistati dal datore di lavoro e messi a disposizione del lavoratore
devono essere custoditi dal lavoratore con la dovuta diligenza e restituiti da quest'ultimo alla
cessazione dello smart working.
Nella dotazione strumentale di cui deve farsi carico il datore di lavoro, va ricompreso anche
l'accesso alla rete.
Laddove le Parti concordino l'utilizzo di strumenti tecnologici e informatici appartenenti al
lavoratore, provvedono a stabilire consensualmente i criteri ed i requisiti minimi di sicurezza e
possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.
Il lavoratore è tenuto a fare un uso diligente della strumentazione ricevuta e in osservanza delle
regole in materia di sicurezza informatica.
Art. 97 PRIVACY
Il lavoratore deve adottare tutte le cautele ed osservare comportamenti idonei, fuori dai locali
aziendali, al fine di tutelare la riservatezza dei dati trattati coerentemente con le norme vigenti e
le eventuali disposizioni aziendali. In sede aziendale potranno essere previste specifiche policy
sull'osservanza delle normative relative alla cybersecurity, sull'accesso a data base e cloud
aziendali e stabilita, laddove necessaria, una attività di informazione e formazione dedicata. In
materia di privacy saranno osservate le disposizioni di cui al Codice sulla protezione dei dati
personali.
Art. 98 DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE DEL LAVORATORE
Per diritto alla disconnessione si intende il diritto riconosciuto al singolo lavoratore di potersi
disconnettere dalle tecnologie che ne consentono la rintracciabilità, senza subire ripercussione
alcuna sul piano retributivo e/o disciplinare.
L'accordo individuale individua le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione su base
giornaliera e settimanale, nonché la messa a disposizione di dispositivi che regolano l'utilizzo
degli strumenti informatici, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di riposo e della conciliazione
dei tempi di vita - lavoro.
In ogni caso, il diritto alla disconnessione è sempre assicurato nelle ore di riposo, nelle giornate
di ferie, nelle giornate di assenza per motivi di salute e nelle ore di permesso regolarmente
autorizzate, fatta salva la disciplina della reperibilità.
58
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il lavoratore può legittimamente rifiutare lo svolgimento della prestazione durante i periodi di
disconnessione, senza che ciò possa rappresentare motivo di recesso dall'accordo né di
cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 99 FORMAZIONE DEL LAVORATORE AGILE
Al lavoratore agile è assicurato il diritto soggettivo alla formazione, anche in modalità digitale.
Eventuali specifiche attività di informazione/formazione potranno avere ad oggetto, tra l'altro,
le abilità digitali indispensabili per lo sviluppo di nuove competenze e professionalità, le soft skills
e le tematiche della salute e sicurezza.
Art. 100 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro si fa carico della postazione del lavoratore agile relativamente alla
strumentazione e ai collegamenti telematici necessari per effettuare la prestazione: in
particolare, è posta a carico dell'azienda l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione
degli strumenti necessari, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi
di sicurezza della postazione di lavoro, nonché della copertura assicurativa della stessa.
La strumentazione fornita al lavoratore per il lavoro agile resta di proprietà esclusiva dell'azienda.
Sono inoltre posti a carico del datore di lavoro gli oneri derivanti dall'uso delle strumentazioni
(come ad es. i consumi telefonici e/o elettrici), la cui quantificazione è demandata alla
contrattazione decentrata o, in mancanza, all'accordo individuale.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate - e ad informarne i lavoratori
circa la protezione dei dati utilizzati e/o elaborati dal lavoratore per fini professionali. In
particolare, il datore è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), salvaguardia
(backup), perdita (crash) dei dati gestiti dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro, non derivanti da un uso improprio del lavoratore.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del
lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della
vigente normativa.
Il datore di lavoro deve informare il lavoratore agile circa le prescrizioni di salute e sicurezza
connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare.
Art. 101 OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il lavoratore agile deve adempiere alle proprie mansioni con diligenza sulla base delle istruzioni
ricevute dal datore di lavoro, osservando ogni necessaria cautela, anche ai fini della privacy.
li lavoratore agile deve avere cura e custodire gli strumenti di lavoro forniti dall'azienda.
In caso di danneggiamento o di guasto delle dotazioni strumentali, il lavoratore deve informare
tempestivamente il datore di lavoro. Quest'ultimo, dopo aver concordato un orario, può inviare
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
presso il domicilio del lavoratore un tecnico specializzato per verificare il guasto e operare le
necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico ha
rilevanza disciplinare.
In caso di furto delle dotazioni strumentali, il lavoratore agile deve darne immediata
comunicazione all'azienda, tramite l'invio (anche telematico) della copia della denuncia di furto
presentata presso le autorità competenti.
La mancata denuncia e/o la mancata comunicazione hanno rilevanza disciplinare.
Il lavoratore agile ha l'obbligo di attenersi alle informative del datore di lavoro relative alla
protezione dei dati ed al corretto utilizzo della strumentazione fornita.
Art. 102 POTERE DI CONTROLLO E POTERE DISCIPLINARE
Il controllo del datore di lavoro sull'attività svolta dal lavoratore che opera in modalità agile deve
essere sempre esercitato nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 4, L. 300/1970, con
particolare attenzione all'informativa circa le modalità di esecuzione dei controlli, la tecnologia
(anche software) utilizzata e le modalità di trattamento dei dati prelevati.
Art.103 PARITÀ DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ha diritto al medesimo inquadramento
professionale, al trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori
che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
In particolare, il lavoratore agile matura il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti, conserva il
diritto al buono pasto, laddove previsto, e più in generale fruisce di tutti gli istituti economico
normativi posti a tutela del lavoratore.
È obbligo del datore di lavoro fornire periodicamente attività di formazione e aggiornamento
professionale.
Il collocamento del dipendente in lavoro agile non pregiudica lo sviluppo e la progressione
professionale, né preclude l'accesso ai sistemi premiali in vigore in azienda o al welfare aziendale
o ai benefits previsti dalla contrattazione collettiva.
La modificazione del regime di prestazione dell'attività lavorativa, da lavoro agile all'esecuzione
della prestazione nei locali aziendali e viceversa, non influisce sull'inquadramento professionale,
il trattamento economico e normativo e ogni altro diritto precedentemente acquisito dal
lavoratore.
I datori di lavoro si impegnano a garantire la parità di genere nell'accesso al lavoro agile, anche
nella logica di favorire l'effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali ed accrescere in
termini più generali la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro.
Art. 104 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il datore di lavoro è responsabile per la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la
prestazione in modalità agile ed è tenuto a prevedere e a garantire idonee misure di prevenzione
per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali
aziendali.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di co;segnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, al momento della sottoscrizione dell'accordo di lavoro agile e comunque con
cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i
rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto in modalità agile.
Il lavoratore è tenuto a cooperare con il datore di lavoro all'attuazione delle suddette misure di
prevenzione e, in particolare, a garantire di svolgere la prestazione in modalità agile in ambienti
idonei ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.
A tal fine il lavoratore compila una scheda in riferimento al luogo di lavoro da cui presta la sua
attività lavorativa in modalità agile e la invia al datore di lavoro onde consentire allo stesso di
verificarne, unitamente al RSPP, le condizioni di sicurezza.
Il datore di lavoro garantisce altresì al lavoratore la formazione specifica in materia di salute e
sicurezza.
La prestazione effettuata al di fuori della sede di lavoro potrà essere svolta esclusivamente in
locali idonei ai sensi della normativa in tema di salute e sicurezza e in ragione delle esigenze di
riservatezza dei dati trattati.
Il lavoratore è tenuto a informare il datore in ordine a qualsiasi modifica degli ambienti e dei
luoghi ove svolge la prestazione, che possa incidere sulla sua salute e sulla sicurezza.
Art. 105 INFORTUNIO DI LAVORO IN ITINERE DEL LAVORATORE AGILE
11 lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro anche quando occorsi durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento
della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.
Art. 106 MALATTIE PROFESSIONALI DEL LAVORATORE AGILE
11 lavoratore agile ha diritto alla tutela contro le malattie professionali dipendenti da rischi
connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, ivi comprese quelle
derivanti da un uso non corretto della strumentazione tecnologica.
Art. 107 DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI
11 lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile gode degli stessi diritti e
prerogative sindacali dei colleghi che prestano l'attività lavorativa nei locali aziendali.
Il datore di lavoro, nel concedere luoghi idonei allo svolgimento di assemblee sindacali alle
Rappresentanze interne all'azienda o alle diramazioni territoriali delle organizzazioni sindacali,
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
garantisce l'effettiva partecipazione del lavoratore agile in presenza ovvero da remoto. Su
specifica comunicazione delle rappresentanze sindacali o del lavoratore medesimo, il datore di
lavoro può essere sollevato da tale obbligo nel caso in cui le rappresentanze sindacali e il
lavoratore agile riescano ad organizzarsi autonomamente.
Allo stesso tempo, il datore di lavoro predispone una bacheca elettronica, accessibile anche dalle
rappresentanze sindacali interne all'azienda, al fine di concretizzare il diritto di informazione e di
consultazione sindacale a cui ha diritto il singolo lavoratore. La bacheca può essere utilizzata
anche per altre comunicazioni interne, al fine di rispettare il principio di pari opportunità.
Art. 108 MONITORAGGIO
È istituita una commissione paritetica nazionale per il monitoraggio e l'attuazione delle misure di
incentivazione dell'utilizzo del lavoro agile.
La Commissione è autorizzata a richiedere dati statistici sull'utilizzo del lavoro agile ai singoli
datori di lavoro che applicano il presente contratto collettivo nazionale generale. Quest'ultimi
sono tenuti a collaborare
Art. 109 DELEGA ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
È demandata alla contrattazione decentrata l'ulteriore individuazione:
a) delle mansioni e delle attività che possono essere svolte in modalità agile;
b) di specifiche misure di prevenzione per la sicurezza richieste in base all'attività svolta;
c) di specifici strumenti tecnologici necessari per lo svolgimento dell'attività;
d) di strumenti di incentivazione correlati all'utilizzo del lavoro agile;
e) di ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare
il lavoro agile.
Art. 110 TELELAVORO
Per telelavoro si intende la prestazione resa dal dipendente al di fuori dei locali aziendali, ma con
la conservazione dei vincoli orari e organizzativi stabiliti dal datore di lavoro per gli altri
dipendenti - con analoghe mansioni - che svolgono la propria prestazione nei locali aziendali.
Il collegamento con l'azienda è assicurato dagli strumenti telematici.
Il telelavoro è su base volontaria ma spetta al datore di lavoro stabilire le condizioni per l'avvio
dell'istituto nel caso concreto.
Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce di per sé motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni di rapporto.
Il telelavoro non condiziona la progressione economico-normativa di cui beneficia il lavoratore.
Art. 111 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
La prestazione lavorativa in telelavoro può svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto
all'ordinaria attività di lavoro.
Ferma restando la necessità di fissare la collocazione della prestazione e la durata della giornata
lavorativa, deve essere comunque individuata una fascia di reperibilità.
Gli strumenti per lo svolgimento del lavoro sono a carico del datore di lavoro che è responsabile
della fornitura, dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari al telelavoro,
salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
Il datore di lavoro provvede alla copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro.
Per coordinare l'attività lavorativa, il lavoratore ha l'obbligo di partecipare alle riunioni
programmatiche fissate dall'azienda.
Art. 112 SALUTE E SICUREZZA
Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del
telelavoratore.
Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali in materia di
sicurezza.
Il datore di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al
luogo prescelto quale sede di lavoro, per verificare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.
Ove il telelavoro sia svolto presso il domicilio del lavoratore, l'accesso è subordinato a preavviso
e al suo consenso.
Art. 113 FORMAZIONE DEL TELELAVORATORE
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo
della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono
sottoposti ai medesimi criteri di valutazione.
Art. 114 DIRITTI SINDACALI DEL TELELAVORATORE
11 lavoratore conserva i diritti sindacali e di esercizio dell'attività sindacale.
Art. 115 CONTROLLI A DISTANZA
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore,
anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici devono rispettare le previsioni di cui all'art. 4
della L. 20.5.1970, n. 300.
L'azienda è tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento
e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire la
trasparenza dei controlli.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate
con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
Art. 116 DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
L'apprendistato è disciplinato dalle disposizioni contenute dal D.lgs. 81/2015, nonché dalle
disposizioni contenute nel presente CCNL.
La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato di seguito enunciate.
Il contratto di apprendistato costituisce rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al termine del
periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 del Codice
Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua
a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle Parti recede il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 117 FORMA E DURATA MINIMA DEL CONTRATTO
li contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e ad esso va allegato il
piano formativo individuale definito secondo modelli e standard concordati dalle Parti stipulanti il
presente CCNL. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e
nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla
istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
Il periodo di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi e durante il suddetto
periodo di apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il
licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,
costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi
come attestato dall'istituzione formativa. I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso
altri datori di lavoro saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal
presente CCNL purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia
intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
È possibile stipulare contratti di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale part-time
non sia inferiore al 60% e senza diminuzione delle ore di formazione prevista.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata
superiore a trenta giorni il periodo di apprendistato sarà prolungato.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 118 LIMITI NUMERICI
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere direttamente o
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può' superare il
rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in forza presso il medesimo
datore di lavoro.
Nelle aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità il suddetto rapporto
tra apprendisti e maestranze qualificate non può superare il 100 per cento.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o che comunque ne abbia un numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti,
l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è
subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20%
degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i
rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta
causa.
Ai sensi dell'art. 42 c. 7 del d.lgsl. 81/2015, il numero complessivo di apprendisti che un datore di
lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di
somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può
superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a
dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può
assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 119 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E Il DIPLOMA PROFESSIONALE, Il DIPLOMA
DI ISTRUZIONE SECONDARIA E Il CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA
Le Parti firmatarie del presente CCNL individuano in tale tipologia di apprendistato lo strumento
idoneo alla corretta transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro.
Fermo restando la specifica regolamentazione regionale in materia, le Parti si impegnano a
mettere in atto tutte le azioni utili a promuovere l'utilizzo di tale tipologia di apprendistato,
demandando alla contrattazione di secondo livello la sottoscrizione di accordi che regolamentino
l'erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard fissati dalle singole Regioni.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
In assenza di apposita regolamentazione regionale, l'attivazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Possono essere assunti con tale tipologia di
apprendistato i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata
del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non
può essere superiore a 36 mesi o a 48 mesi nel caso di diploma professionale quadriennale.
Sarà facoltà del datore di lavoro prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei
giovani qualificati e diplomati per consentire loro l'acquisizione di ulteriori competenze
professionali e specialistiche.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a quattro
anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria
superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori
competenze tecnico- professionali utili ai fini del conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore.
Il datore di lavoro che si avvarrà di tale tipologia di apprendistato sottoscriverà un apposito
protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto utile a stabilire la durata e il
contenuto degli obblighi formativi del datore di lavoro.
Per l'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale
regionale, la formazione esterna è impartita dall'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto
e tale formazione non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il
secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno.
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi
del decreto legislativo n. 226 del 2005 nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o
del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto,
previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai
fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non
può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale,
secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei
requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.
Art. 120 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o
contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
giovanili.
A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina
contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di
interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari
da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze dei datori di lavoro dei settori
rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i
29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.
226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età.
Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante è secondo lo
schema di seguito riportato:
Livello di inquadramento
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I 2 I 36
I 3 I 36
I 4 I 36
I 5 I 30
�I
25
L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in
un monte ore complessivo di formazione interna ed esterna ai locali del datore di lavoro.
L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna ai locali del datore di
lavoro, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore
complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
11 datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione,
l'assistenza dell'Ente bilaterale EPABIC per il rilascio del parere di conformità del percorso
formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa
si intenderà approvata.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di
formazione ovvero gli Enti Bilaterali e la partecipazione a corsi di formazione, seminari ed eventi
attinenti al percorso formativo dell'apprendista, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli
obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli
anni successivi.
L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo
di Formazione a distanza.
Per la formazione degli apprendisti i datori di lavoro dovranno fare riferimento ai contenuti
dell'accordo interconfederale in materia di apprendistato contenente la regolamentazione della
formazione per ciascun profilo professionale.
In via sperimentale, per il periodo di validità del presente accordo, l'ente Bilaterale EPABIC fornirà
assistenza gratuita agli associati, per la predisposizione del Piano formativo individuale
dell'apprendista tramite la Piattaforma informatizzata. All'interno di un'apposita sezione della
Piattaforma richiamata sarà infatti possibile compilare automaticamente il Piano formativo e
ottenere, al termine del percorso di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite.
La piattaforma informatizzata metterà altresì a disposizione degli associati all'Ente Bilaterale
percorsi formativi in FAD relativi alle 120 ore di formazione obbligatoria di base e trasversale.
È necessaria la presenza della figura di un tutor per l'apprendistato, che dovrà essere indicato
all'inizio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo
oggetto del con- tratto di apprendistato.
Il tutor per l'apprendistato, il nominativo del quale dovrà essere indicato nel contratto di
apprendistato, deve avere almeno 3 anni di anzianità. In quest'ultimo caso, il tutor sarà
necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano
formativo e che possiede competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore
a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
Alla fine di ogni anno il tutor dovrà verificare l'attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle
capacità professionali e personali del lavoratore.
Le attività formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere
effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al fine di perseguire
gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a) Competenze relazionali;
b) Organizzazione ed economia;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
e} Disciplina del rapporto di lavoro;
d} Sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro
dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) Conoscere i prodotti e servizi di settore;
b} Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
e} Conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
ct) Conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e
strumenti di lavoro);
e) Conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f) Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei
moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione,
le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni
territoriali datoriali e sindacali.
Art. 121 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i
29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un
certificato di specializzazione tecnica Superiore o del diploma di maturità professionale all'esito
del corso annuale integrativo.
La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle
Province autonome.
L'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio
universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per
il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Per la sua natura e per le peculiari
finalità, le Parti pongono una particolare attenzione al praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche, ritenendo indispensabile offrire ai giovani praticanti una formazione teorico-pratica
di qualità e competenze utili all'espletamento dell'esame di Stato che consente l'accesso
all'esercizio della professione. Al contempo, le Parti ritengono importante corrispondere ai
praticanti un adeguato riconoscimento economico per le attività svolte. Pertanto, le Parti
69
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
promuovono la possibilità di assolvere il periodo di praticantato attraverso l'attivazione di
contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, a cui hanno accesso giovani di età
compresa trai 18 e i 29 anni aventi requisiti previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto
dai regolamenti per il praticantato delle singole professioni relativamente a titolo di studio,
modalità di svolgimento del praticantato, termini e durata del periodo di formazione. Tali
contratti possono essere attivati da professionisti titolari di azienda che sottoscrivono,
unitamente al contratto individuale di lavoro, insieme agli apprendisti, il Piano formativo
individuale. Il titolare dell'azienda che assume l'apprendista può svolgere il ruolo di tutor
aziendale.
Il praticante/apprendista potrà inoltre essere inserito, all'interno dell'azienda, in percorsi di Job
Rotation, al fine di offrirgli una formazione ampia e variegata che possa rispondere
adeguatamente alla crescente complessità del contesto e dei ruoli lavorativi, la quale richiede
alle persone di saper combinare e integrare le specifiche competenze tecniche, gestionali e
professionali con un variegato portafoglio di conoscenze e abilità che spaziano dai settori
specialistici, all'informatica, alla digitalizzazione, alle abilità relazionali. In tal caso, il
praticante/apprendista potrà essere seguito ed affiancato da uno o più professionisti dipendenti
o collaboratori. L'obiettivo è quello di valorizzare ed arricchire la formazione del
praticante/apprendista, mettendolo nella posizione di poter offrire un contributo a carattere
innovativo all'interno dell'azienda e nell'ottica di favorire la creazione di un rapporto
reciprocamente vantaggioso che possa sfociare in un inserimento stabile del
praticante/apprendista nell'azienda.
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa o
ente di ricerca da cui lo studente proviene al fine di regolamentare la durata e la modalità di
erogazione della formazione da svolgere nei locali del datore di lavoro e dei relativi crediti
formativi da riconoscere allo studente.
La formazione esterna ai locali del datore di lavoro è svolta nell'istituzione formativa a cui lo
studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.
Art. 122 DISCIPLINA DEL RAPPORTO
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale
devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate,
il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la
qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di
apprendistato nonché il piano formativo individuale.
Il datore di lavoro trasmetterà entro 30 giorni dall'assunzione copia del contratto di
apprendistato e del relativo piano formativo all'Ente Bilaterale EPABIC al fine di ottenere il relativo
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività di monitoraggio.
Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo
nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
Art. 123 PERIODO DI PROVA
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
È previsto un periodo di prova di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore
qualificato ed inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell'apprendista, durante il
quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 124 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che
intenda procedere all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a) Di impartire o di far impartire nell'azienda, all'apprendista alle sue
dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per diventare
lavoratore qualificato;
b) Di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a
quelle a incentivo;
e) Di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione,
di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal
profilo;
d) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento
di titoli di studio. Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle
quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida
l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni
normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e,
in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art. 125 DOVERI DELL'APPRENDISTA
L'apprendista deve:
a) Seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
b) Prestare la sua opera con la massima diligenza;
e) Frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della
formazione formale;
d) Osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCN L e le norme contenute
negli eventuali regolamenti interni all'azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le
norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Art.126 TRATTAMENTO NORMATIVO
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto
dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Art.127 LIVELLI D'INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il livello d'inquadramento professionale dell'apprendista sarà quello corrispondente alla
mansione di "approdo".
Il trattamento economico da riconoscere all'apprendista sarà così determinato:
a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e apprendistato di alta formazione e
ricerca
1) per il primo anno il 65% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
2) per il secondo anno 75% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
3) per il terzo anno 1'85% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
4) Per il quarto anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative il datore di lavoro è esonerato
dall'obbligo retributivo mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è
riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
b) Apprendistato professionalizzante
1) per il primo anno il 75% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
2) per il secondo anno 1'85% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
3) per il terzo anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
Resta inteso che, qualora le Parti intendano ridimensionare la durata dell'apprendistato questa
sarà commisurata alle percentuali di cui sopra nella misura più favorevole per l'apprendista.
Alla fine dell'apprendistato il livello d'inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica
eventualmente conseguita.
Art. 128 MALATTIA ED INFORTUNIO DELL'APPRENDISTA
Durante il periodo di malattia e di infortunio l'apprendista avrà diritto alle medesime tutele dei
lavoratori qualificati.
Art. 129 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui
all'art.18 D.Lgs. 150/2015 anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata
attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per
l'impiego i nominativi degli apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di
lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
Art. 130 RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione
professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti
in materia. Le Parti convengono che al fine dì adeguare le regole del presente titolo ai futuri
interventi normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con
apposita coda contrattuale.
Art. 131 LAVORATORI DISCONTINUI
La durata normale del lavoro per il seguente personale addetto in misura prevalente all'attività
di semplice attesa o custodia quali:
• custodia anche di magazzino
• guardiani diurni e notturni
• portieri
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
• personale addetto all'estinzione degli incendi
• sorveglianti
• personale addetto agli impianti di riscaldamento e ventilazione, produzione e
trasformazione energia elettrica
è fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Art. 132 REPERIBILITÀ
Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi caratterizzati dalla
necessità e dall'obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve
tempo possibile dalla chiamata secondo le disposizioni aziendali.
Tramite specifico regolamento aziendale si dovranno definire le modalità operative e le relative
compensazioni, per l'obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini
di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di
rotazione; analoga regolamentazione potrà essere definita per i casi in cui sia richiesto ai
lavoratori di risiedere nella struttura, mettendo a loro disposizione i presidi più idonei. Tale
regolamento dovrà comunque prevedere una indennità forfetaria non inferiore a 15,00 euro, in
aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell'intervento.
La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull'intesa
fra le parti ma, ove le particolarità del servizio svolto dall'azienda lo richiedano necessariamente,
per ragioni di pubblica utilità. Il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi,
adeguatamente documentati, in mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato
motivo di licenziamento.
Art. 133 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato,
con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, mette a disposizione di un utilizzatore
uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria
attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
✓ Contratto di somministrazione tra agenzia e impresa utilizzatrice
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti
elementi:
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di
prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
✓ Contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore
L'agenzia può assumere il lavoratore a tempo determinato o indeterminato.
L'assunzione deve risultare da atto scritto.
All'atto della stipulazione del contratto di lavoro, l'agenzia di somministrazione ha l'obbligo di
comunicare al lavoratore la data di inizio e la durata prevedibile della missione nonché tutte le
altre informazioni in materia di Assunzione del lavoratore.
L'agenzia di somministrazione comunica le suddette informazioni per iscritto al lavoratore,
secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza.
Nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, nei periodi intercorrenti tra una missione e
l'altra, i lavoratori restano a disposizione dell'agenzia e percepiscono un'indennità di
disponibilità.
Nel caso di ricorso al contratto di somministrazione a termine, trova applicazione la disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato con esclusione delle disposizioni relative agli intervalli
tra contratti successivi, ai limiti numerici e al diritto di precedenza nelle assunzioni.
✓ Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il
contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione
della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
✓ Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
li lavoratore con contratto a tempo indeterminato è soggetto alla stessa disciplina prevista per il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato non in somministrazione.
il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza presso l'utilizzatore al 1 ° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato solo i lavoratori assunti dall'agenzia di
somministrazione a tempo indeterminato, senza causali o limiti di durata.
✓ Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il lavoratore con contratto a tempo determinato è soggetto alla stessa disciplina prevista per il
rapporto di lavoro a tempo determinato non in somministrazione.
I primi dodici mesi del contratto di lavoro sono esenti dall'obbligo di causale, mentre I contratti
di lavoro a termine stipulati per una durata superiore a dodici mesi devono essere con causale,
nel rispetto del limite legale dei ventiquattro mesi.
Le causali non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi
di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi di legge.
il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1 ° gennaio dell'anno
di stipulazione dei predetti contratti.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di
somministrazione di lavoro.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di
lavoratori di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
Inoltre è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato, ai sensi della
normativa vigente, dei lavoratori in:
• Fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi;
• Start-up innovative, per il periodo temporale stabilito dalla legge;
• attività stagionali: che comprendono lavori legati a specifiche stagioni, come il turismo
estivo e invernale
• spettacoli specifici e programmi radiofonici o televisivi;
• Sostituzione di lavoratori assenti;
• Lavoratori di età superiore ai 50 anni.
✓ Tutela del lavoratore, esercizio del poteredisciplinare e regime della solidarietà
1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno
diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non
inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso
il somministratore.
3.1 lavoratori somministrati hanno diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i
dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva.
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 8111 contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di
prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti.
5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte
in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di
informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante
dall'assegnazione a mansioni inferiori.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore
comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello
svolgimento delle sue mansioni.
8. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di
assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia
corrisposta una adeguata indennità.
✓ Diritti sindacali e garanzie collettive
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge
n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della
missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
✓ Infortunio e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, il lavoratore somministrato deve darne
immediata notizia all'agenzia che, a sua volta, darà immediata comunicazione all'ente
assicuratore, cui compete l'erogazione delle prestazioni assicurative.
✓ Somministrazione irregolare
In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore sin dall'inizio.
La somministrazione è irregolare quando:
• sono violati i limiti percentuali previsti per l'acquisizione di lavoratori somministrati sia
con contratto a tempo determinato che indeterminato;
• è violato uno dei divieti di stipulazione del contratto di somministrazione;
• sono omessi nel contratto di somministrazione uno o più dei seguenti elementi
obbligatori: estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; numero dei
lavoratori da somministrare; indicazione dei rischi per la salute e la sicurezza del
lavoratore e misure di prevenzione adottate; data di inizio e durata della
somministrazione.
In tutti questi casi il lavoratore somministrato può chiedere la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme
di legge o di contratto collettivo, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con le sanzioni di
natura penale e amministrativa previste dalla legge.
Art. 134 STAGIONALITÀ
Le parti riconoscono che il concetto di attività stagionale ha subito delle modifiche estendendosi
anche alle attività connesse all'organizzazione di eventi, manifestazioni, gare, ecc.
Le parti rinviano a quanto in materia è previsto.
Art. 135 CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA
Ai sensi dell'art. 2112 Cod. civ. e successive modifiche ed integrazioni, in caso di trasferimento
d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo
di licenziamento.
In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e al
trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto, ed il complessivo suo avere sarà
considerato credito privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
CAPITOLO V - ORARIO DI LAVORO, FERIE, PERMESSI E CONCEDI
Art. 136 NORMALE ORARIO DI LAVORO
La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni
lavorativi.
Considerata la peculiarità del settore, anche nei giorni festivi si effettua la prestazione lavorativa,
come ad esempio in caso di gare, competizioni ecc., o altre attività che si svolgono nel fine
settimana.
La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
Art. 137 FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO CONTRATTUALE DI LAVORO
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, l'orario normale
settimanale di lavoro, in alcuni periodi dell'anno, potrà essere elevato sino a un massimo di 44
ore e dovrà essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese
nel corso di quattro mesi.
Nel caso del superamento dell'orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le
equivalenti compensazioni.
I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione
dell'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario
plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di
flessibilità per ciascuna settimana.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende
il periodo di 12 (dodici) mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Art. 138 BANCA DELLE ORE
Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi
compensativi, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca
delle ore. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca
delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate
al lavoratore con la percentuale del 20%.
Art.139 MODALITÀ DI FRUIZIONE
Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni
dalla fruizione.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei
riposi compensativi non dovranno superare i seguenti limiti:
- Da 1 a 5 lavoratori in forza: massimo un lavoratore;
- Da 6 a 9 dipendenti in forza: massimo due lavoratori;
- Oltre 10 dipendenti in forza: 20% della forza occupata;
Vanno esclusi dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e
dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della
settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive
80
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il
personale interessato.
I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
Per rispondere a particolari esigenze dell'azienda, diverse modalità potranno essere concordate
nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore
depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il
quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative
all'anno in corso.
Al 31 dicembre di ogni anno il datore di lavoro fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale
delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) non possono essere
assorbiti da altri trattamenti in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale,
sia nei periodi di superamento che dì diminuzione dell'orario contrattuale.
Art. 140 RIPOSI SETTIMANALI, FESTIVITÀ E RIPOSI RETRIBUITI
Il riposo giornaliero del lavoratore è di almeno 11 ore consecutive nelle 24 ore.
Il lavoratore che nei casi consentiti lavori normalmente di domenica godrà, oltre che delle
percentuali di maggiorazione salariale anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno
della settimana da concordare.
Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni domenicali:
- I lavoratori aventi figli di età inferiore ai 3 anni;
- I lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap o persone non autosufficienti conviventi;
Altre ipotesi potranno comunque essere concordate in sede di contrattazione di secondo livello.
Art. 141 PERMESSI RETRIBUITI E R.O.L.
In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54/1977 e al DPR n.
792/1985, i lavoratori usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati
entro l'anno solare. I suddetti permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore nei
periodi di minore attività e mediante una rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il
regolare andamento dell'attività.
I lavoratori fruiranno inoltre di ulteriori permessi retribuiti, salvo l'assorbimento fino a
concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione,
permessi e ferie, per ulteriori 72 ore di R.O.L.
81
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 142 FERIE
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di:
- 26 giorni lavorativi in caso di orario di lavoro distribuito su 6 giorni;
- 22 giorni lavorativi in caso di orario di lavoro distribuito su 5 giorni.
Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto stabilita dal presente CCN L.
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che
spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di
lavoro stabilire un periodo di ferie nei periodi di minor lavoro.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di
malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti
per territorio.
Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando
il diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad ottenere il
rimborso delle spese sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo
di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno di
competenza.
Art. 143 ASSENZE PER FORZA MAGGIORE
L'eventuale assenza per grave impedimento va tempestivamente comunicata al datore di lavoro
al fine di consentire la sostituzione del lavoratore assente e per permettere il normale
svolgimento dell'attività e della programmazione dell'azienda.
L'assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l'evento.
L'inosservanza delle prescrizioni sancite dal presente articolo sarà sanzionata nei modi e nelle
forme previste in materia di provvedimenti disciplinari e seguenti, fatta salva la facoltà del datore
di lavoro di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della normale retribuzione
corrispondenti alle giornate di assenza ingiustificata.
Art. 144 TRASFERTE/MISSIONI
Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione fuori dal comune della propria
residenza e dalla sede di lavoro stabilita nella lettera di assunzione o contratto di lavoro. In tale
82
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
caso al personale compete:
1) Il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio.
2) Il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio.
3) Il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre
sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro.
4) Una diaria di euro 35 giornaliere per missioni fino alle 24 (ventiquattro) ore e di euro 55
giornaliere per missioni eccedenti la giornata.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
Per tutte le missioni autorizzate dal datore di lavoro ed effettuate dal dipendente con l'utilizzo
del mezzo proprio, queste saranno considerate come spese di viaggio e il montante chilometrico
utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabelle ACI.
Art. 145 TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
I trasferimenti del lavoratore ad altro luogo di lavoro che avranno come conseguenza anche il
cambio di residenza del lavoratore danno diritto alle seguenti indennità:
A) al lavoratore che non sia capo famiglia:
1. Il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve).
2. Il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio.
3. Il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un
massimo di sei mesi.
4. Una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista
al precedente articolo del presente contratto.
B) Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui
abbia obblighi di alimenti:
1. Il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve),
sostenute per sé e per ciascun convivente a carico, componente il nucleo famigliare.
2. Il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagaglio.
3. Il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio, qualora non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un
massimo di sei mesi.
4. Una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista
al precedente articolo del presente contratto, per sé e per ciascun convivente a carico. Per i figli
conviventi a carico, la diaria è ridotta del 50%.
Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente
necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il
lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 (otto)
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Il provvedimento di trasferimento dovrà rispettare un periodo di preavviso non inferiore a 15
(quindici) giorni.
Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti della/del lavoratrice/ore che sia
parte dell'unione civile e/o convivente come definiti della normativa vigente.
Art.146 DISTACCO
I dipendenti dell'azienda potranno, per soddisfare un interesse del datore di lavoro, essere
distaccati presso altre imprese per un periodo determinato o determinabile in base allo
svolgimento della commessa intercorrente tra l'impresa occupante e l'impresa utilizzatrice.
Art.147 LAVORO FESTIVO
Sono considerati, agli effetti del presente CCNL, giorni festivi:
► Capodanno - 1 ° Gennaio;
► Epifania - 6 Gennaio;
► Lunedì di Pasqua;
► Anniversario della Liberazione - 25 Aprile;
► Festa del Lavoro - 1 ° Maggio;
► Festa della Repubblica - 2 Giugno;
► Festa dell'Assunzione -15 Agosto;
► Festa di San Francesco - 4 Ottobre
► Ognissanti - 1 ° Novembre;
► Immacolata Concezione - 8 Dicembre;
► Santo Natale - 25 Dicembre;
► Santo Stefano - 26 Dicembre;
► Santo Patrono della località dove si svolge il lavoro.
Durante i suddetti giorni festivi il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro, percependo
comunque la relativa sola retribuzione di fatto.
Qualora una delle festività sopra elencate dovesse coincidere con la domenica, sarà corrisposto
ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, un ulteriore importo, pari alla quota
giornaliera della normale retribuzione.
Al lavoratore spetta la retribuzione prevista per la festività anche in caso di malattia, infortunio,
astensione per maternità obbligatoria e facoltativa, congedo matrimoniale, ferie, permessi e
assenze per giustificati motivi nonché in caso di sospensione dal lavoro per ragioni indipendenti
dalla volontà del lavoratore.
La retribuzione non è invece dovuta per le festività che ricorrono in periodi di sospensione dalla
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza
ingiustificata.
Art. 148 BENEFICIARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Il diritto allo studio è riconosciuto come diritto del lavoratore a migliorare il proprio livello
culturale sia sul piano generale sia sotto il profilo strettamente professionale.
A fine di rendere effettivo il diritto allo studio, sono concessi, nei limiti del monte ore aziendale
di cui al successivo comma, permessi retribuiti a tutti i lavoratori che si iscrivono e frequentano
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali.
Possono, altresì, beneficiare dei permessi di studio:
► i lavoratori che frequentano corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale, in
relazione alle competenze professionali richieste dall'attività svolta in azienda;
► i lavoratori extracomunitari che si iscrivono e frequentano corsi di scolarizzazione
"dedicati", organizzati da istituti e/o da enti pubblici.
Art. 149 MONTE ORE AZIENDALE DEI PERMESSI DI STUDIO
Il diritto allo studio per i lavoratori aventi diritto viene assicurato attraverso l'istituzione di un
monte ore complessivo aziendale, nei cui limiti sono concessi i permessi retribuiti a carico
dell'azienda.
11 monte ore a disposizione dei lavoratori, per l'esercizio del diritto allo studio, è determinato ogni
triennio moltiplicando 16 per il numero di dipendenti occupati al 1° gennaio del primo anno del
triennio, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive
variazioni del numero dei dipendenti.
Art. 150 MONTE ORE INDIVIDUALE DEI PERMESSI DI STUDIO
I lavoratori che frequentano corsi di studio, tenuti da Istituti di istruzione pubblici, parificati o
legalmente riconosciuti, usufruiscono, a richiesta e con le modalità indicate nel presente articolo
di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali "pro-capite", e nel limite della
metà delle ore di frequenza previste dal corso di studio.
Le ore fruite come permesso di studio sono comprensive delle prove di esame.
Le 150 ore "pro-capite" per triennio potranno essere usufruite mediante concentrazione anche
in un solo anno.
Art. 151 CONTINGENTAMENTO
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare
i corsi di studio non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3% del totale dei lavoratori
occupati nel turno stesso, fermo restando che dovrà comunque essere garantito in ogni reparto
lo svolgimento della normale attività produttiva.
Art. 152 LAVORATORI STUDENTI
I lavoratori studenti ossia i lavoratori che frequentano corsi di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi
e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i riposi settimanali.
Art. 153 FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE
li lavoratore, per fruire dei permessi retribuiti, deve inoltrare richiesta scritta al datore di lavoro,
con la specifica del corso di studio che intende frequentare. La richiesta del lavoratore è inoltrata
secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti a livello aziendale.
I lavoratori sono tenuti a fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e,
successivamente, a certificare mensilmente le ore di effettiva frequenza.
Art. 154 CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio avente validità civile ovvero in caso di unione civile, al lavoratore non in
prova spetta un periodo di congedo di quindici giorni consecutivi di calendario.
Il periodo di congedo matrimoniale è considerato ad ogni effetto attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato
quale periodo di preavviso di licenziamento.
li lavoratore ha diritto per il periodo di congedo alla normale retribuzione di fatto.
Art. 155 DECORRENZA DEL CONGEDO
La richiesta di congedo deve essere presentata al datore di lavoro con almeno 10 giorni di
preavviso, salvo casi eccezionali.
Il datore di lavoro concede il congedo, compatibilmente con le esigenze aziendali, con decorrenza
dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio e fino a 3 mesi dopo la
celebrazione.
Il lavoratore dovrà esibire, al termine del periodo di congedo, la documentazione attestante la
celebrazione del matrimonio.
Art. 156 CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
La lavoratrice che sia inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle
case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi
connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Art. 157 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Salvo casi di oggettiva impossibilità, per poter fruire del congedo la lavoratrice è tenuta ad
avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo di congedo, nonché a produrre la certificazione relativa al
percorso di protezione.
► Modalità di fruizione del congedo
Il congedo di cui al presente articolo può essere usufruito su base oraria o giornaliera secondo
modalità concordate con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali.
► Trattamento economico
Durante la fruizione del congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione e alla contribuzione figurativa.
Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini
della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
► Conversione in lavoro part time
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al presente articolo ha diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, compatibilmente
con le esigenze del datore di lavoro.
11 rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della
lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Art. 158 PERMESSI PER LUTTO E GRAVE INFERMITÀ
Ai sensi dell'art. 4 della L. 53/2000 e del relativo art. 1 D.M. 278/2000, in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il
secondo grado, di un affine entro il primo grado, anche non convivente o comunque di un
soggetto componente la famiglia anagrafica, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni
di permesso retribuito.
Per fruire del permesso, l'interessato è tenuto a comunicare previamente al datore di lavoro
l'evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità, il lavoratore è tenuto, entro il termine di
7 giorni, a presentare idonea certificazione rilasciata dal medico specialista del Servizi Sanitario
nazionale.
In mancanza della suddetta certificazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal
monte ore di permessi retribuiti.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto a
documentare l'evento con apposita certificazione.
► modalità di fruizione
I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso.
Nel caso di grave infermità dei familiari di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono
concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse
modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
Nell'accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore,
sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa.
Dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non
inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio
entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere agli interventi terapeutici.
Qualora venga accertato il venir meno delle circostanze che avevano determinato la concessione
del permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità
ordinarie e i giorni di permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora dovessero verificarsi
nel corso dell'anno ulteriori eventi che giustifichino la loro richiesta.
I permessi disciplinati dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza
delle persone disabili disciplinati dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.
Art. 159 ALTRI PERMESSI RETRIBUITI
► Permessi per visite mediche
Il lavoratore ha diritto, su base annua, a 12 ore di permesso retribuito per visite mediche
generiche ovvero specialistiche.
li lavoratore deve fare richiesta del permesso con almeno due giorni di anticipo e deve attestare
l'effettuazione della visita con certificazione medica.
Art.160 PERMESSI PER DONATORI DI SANGUE E MIDOLLO OSSEO
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
I lavoratori donatori di sangue hanno diritto ad un permesso retribuito per l'intera giornata in cui
procedono alla donazione. La legge regola le modalità per il godimento di tale diritto.
I lavoratori donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti.
Contenuti e modalità di esercizio del diritto sono regolati dalla legge.
Art. 161 PERMESSI EX LEGGE N.104 DEL 1992 E S.M.I.
✓ La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1 della legge 104/1992 e s.m.i., hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del
periodo di congedo parentale dal lavoro, a condizione che il bambino abbia meno di 14 anni e
non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
✓ I suddetti lavoratori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa
al suddetto prolungamento del congedo parentale, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito
per 3 anni fino al compimento del 12° anno di vita del bambino.
Art. 162 PERMESSI PER L'ASSISTENZA DI FAMILIARI CON DISABILITÀ
Il lavoratore ha diritto di fruire di permessi retribuiti mensili di 3 giorni, anche continuativi, per
assistere un familiare con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, che non
sia ricoverato a tempo pieno, intendendosi, a tal fine per familiare, il coniuge, la parte di
un'unione civile, il convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado.
Quando due o più lavoratori devono prestare l'assistenza di cui al primo periodo del presente
comma allo stesso familiare, fruiranno di permessi in modo alternativo.
li lavoratore che deve prestare l'assistenza a più familiari, fruirà dei permessi per ciascuno di essi.
Il permesso di cui trattasi spetta anche per parenti o affini di terzo grado in mancanza di altri
familiari o nel caso in cui gli stessi familiari abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche
essi affetti da patologie invalidanti o siano mancanti.
11 lavoratore che usufruisce del congedo, disciplinato al presente comma, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere con disabilità in
situazione di gravità e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Art. 163 CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO
11 datore di lavoro, al fine eventualmente di verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal
lavoratore per la legittima fruizione dei diritti statuiti di cui all'art. 33 L. 104/92 o art. 42 c.5 del
d.lgsl. 151/2001, può fare riferimento al verbale della Commissione Medica dell'ASL e dell'INPS
che ha accertato il grado di disabilità del soggetto.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Qualora il datore di lavoro accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la
legittima fruizione dei diritti di cui ai precedenti commi, il lavoratore decade dagli stessi diritti,
ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare.
Al fine di evitare abusi da parte del lavoratore che usufruisce del congedo di cui al presente
comma, il datore di lavoro può disporre controlli nei limiti stabiliti dalla legge n. 300/1970.
Art. 164 DISPOSIZIONI SPECIALI
Il lavoratore affetto da disabilità in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei
permessi di cui ai precedenti commi e ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso, in altra sede.
Il lavoratore che usufruire dei permessi di cui ai predetti commi ha priorità di accesso al lavoro
agile ovvero ad altre forme di lavoro flessibile, stabilite in sede di contrattazione aziendale in
considerazione delle peculiarità del settore ricomprese nel Comparto di riferimento.
Quanto statuito ai precedenti commi si applica anche al lavoratore affidatario di persone affette
da disabilità in situazione di gravità.
Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui ai primi due precedenti commi,
ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni
previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al
datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
Art. 165 PERMESSI PER GRAVI CALAMITÀ
Ulteriori giorni di permesso straordinario potranno essere richiesti dal lavoratore in casi di gravi
calamità; in tal caso la durata sarà strettamente rapportata alla natura dell'evento calamitoso.
Tali permessi sono retribuiti sino ad un massimo di 10 ore.
Art.166 CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
li lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi familiari relativi alla situazione
personale, alla propria famiglia anagrafica, ai soggetti di cui all'art. 433 del codice civile, anche se
non conviventi, e precisamente:
► Il coniuge;
► I figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
► I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
► Gli adottanti;
► I generi e le nuore;
► Il suocero e la suocera;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
► I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
► I portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
✓ Motivi per la concessione
motivi per i quali possono essere chiesti
interministeriale n. 278/2000.
I gravi motivi pertanto sono:
congedi sono quelli indicati dal decreto
a. Le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente articolo;
b. Le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria
famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente articolo;
c. Le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il
dipendente medesimo;
d. Le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente articolo ad esclusione del richiedente,
derivanti dalle seguenti patologie:
1. Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita
dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni
periodiche;
2. Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici,
ematochimici e strumentali;
3. Patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento
sanitario;
4. Patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,
2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori
o del soggetto che esercita la potestà.
Art. 167 DURATA
I congedi, utilizzabili in modo continuativo o frazionato, non potranno essere superiori a due anni.
Art. 168 CONSEGUENZE SUL RAPPORTO DI LAVORO
Durante il periodo di assenza, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma
non alla retribuzione, né può svolgere altre attività lavorativa.
Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di
congedo - di norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando,
91
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di
famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
11 datore di lavoro è tenuto, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi e a
comunicare l'esito della richiesta al dipendente.
L'eventuale rigetto, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato ovvero la
concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per
la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non
consentono la sostituzione del dipendente.
Art. 169 LIMITI ALLA CONCESSIONE
Nel caso di rapporti a tempo determinato, l'azienda può negare il congedo per incompatibilità
con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando il rapporto
è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della
presente disposizione.
Ove ricorra una delle ipotesi di cui al punto precedente, è comunque consentito al dipendente
recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso.
Art.170 RIENTRO IN SERVIZIO
Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo,
dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.
Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in
congedo, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di
congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può
comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata
minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
Art. 171 CONGEDO PER TOSSICODIPEDENZA
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, titolari di contratto a tempo
indeterminato, hanno diritto a fruire di un periodo di aspettativa non retribuita, per una durata
massima di tre anni, al fine di partecipare ai programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi
sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socioassistenziali.
Il periodo di aspettativa non si computa ai fini dell'anzianità di servizio.
Il lavoratore deve fare istanza di godimento del periodo di aspettativa al datore di lavoro con
richiesta scritta trasmessa con preavviso di almeno sette giorni, documentando il suo stato di
tossicodipendenza.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in
aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo del
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Art. 172 CARICHE PUBBLICHE
I lavoratori subordinati eletti in seno al Parlamento nazionale o europeo, ovvero alle assemblee
regionali hanno diritto a fruire dell'aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato.
I lavoratori hanno altresì diritto a essere collocati in aspettativa non retribuita dal giorno di
presentazione di candidatura sino a quella delle elezioni.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
Art. 173 AMMINISTRAZIONI LOCALI
I lavoratori eletti per la copertura di cariche pubbliche nelle Amministrazioni locali hanno diritto
ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
In alternativa possono chiedere di continuare a prestare la loro attività lavorativa fruendo di
permessi retribuiti e no, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il periodo di aspettativa è computato nell'anzianità di servizio.
Art. 174 OPERAZIONI ELETTORALI
I lavoratori chiamati ad esercitare funzioni presso i seggi elettorali hanno diritto ad assentarsi per
tutto il periodo corrispondente alle operazioni medesime.
Per l'impegno assunto i lavoratori hanno diritto per i giorni festivi e quelli non lavorativi a quote
retributive giornaliere aggiuntive rispetto al trattamento economico normalmente percepito
ovvero a procedere al loro recupero con una giornata di riposo compensativo.
Art. 175 PROTEZIONE CIVILE
Ai lavoratori aderenti alle associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile ai
sensi del d.lgsl. 1/2018inserite inserite nell'elenco di cui all'art. 1 D.P.R. n. 613/1994, che siano
impegnati in attività di soccorso e di assistenza, vengono garantiti, relativamente al periodo
dell'effettivo impegno:
► la conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi
e fino a 90 giorni nel corso dell'anno;
► il trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.
Art. 176 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
L'azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente e dal presente
contratto, periodi di aspettativa al lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno due anni
93
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
di anzianità per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari per un periodo massimo
di sei mesi.
Ai fini del riconoscimento dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore
di lavoro, con specifica indicazione delle motivazioni a fondamento dell'aspettativa, con un
preavviso di almeno 15 giorni. Il datore di lavoro deve valutare la richiesta e la sua compatibilità
con le esigenze tecnico produttive.
L'aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi altro istituto
contrattualmente previsto.
Art. 177 CONGEDO DI MATERNITÀ
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
1) nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
2) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
3) nei tre mesi successivi al parto;
4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità
dopo il parto.
Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 151/2001, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire
dal mese precedente 19 data presunta del parto e nei quattro mesi successivi a condizione che il
medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attesti che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Ai sensi dell'art.1 c. 485 della Legge n. 145 del 30/12/2018, inoltre, in alternativa a quanto disposto
dal comma precedente, è riconosciuta la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro
esclusivamente dopo l'evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, alle
medesime condizioni del periodo precedente.
Qualora la lavoratrice sia addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con provvedimento
motivato dalla ITL competente, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo
il parto.
In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino
al padre, quest'ultimo avrà diritto a un periodo di congedo per paternità;
In caso di grave e comprovato impedimento della madre, il padre lavoratore avrà diritto ad un
periodo di aspettativa per gravi motivi familiari di durata pari al congedo di maternità post-parto
a cui avrebbe diritto la madre. In tal caso, tale periodo di aspettativa, non potrà beneficiare
dell'indennità prevista, per il congedo di maternità, a carico dell'lnps.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio e ai fini della
maturazione delle ferie, del TFR e delle mensilità aggiuntive.
Durante i cinque mesi di astensione per maternità, la lavoratrice ha diritto a un'indennità posta a
carico dell'INPS, Il datore di lavoro integrerà la suddetta indennità corrisposta dall'INPS fino al
raggiungimento del 100% della retribuzione.
Il congedo di maternità e paternità, così come disciplinato dal presente articolo, spetta altresì ai
lavoratori che abbiano adottato un minore, per i primi cinque mesi successivi all'effettivo
ingresso in famiglia del minore. In caso di adozione internazionale, il congedo, sempre nel limite
massimo dei 5 mesi, può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo
di permanenza all'estero.
In caso di affidamento, infine, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento ma
per un periodo massimo pari a 3 mesi.
Art. 178 ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER PATERNITÀ
Per l'attuazione delle disposizioni relative alla fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e
facoltativo, si richiama a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Art.179 CONGEDI PARENTALI
A ciascun genitore lavoratore spettano periodi di congedo parentale.
Per tale periodo di estensione dal lavoro, le Parti fanno rinvio al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e successive modifiche
e integrazioni.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano
riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli
emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta
scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto ed allegando il
certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso
è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richie.sta scritta con la
relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal
lavoro.
Art. 180 RIPOSI GIORNALIERI
Alla lavoratrice saranno riconosciute 2 ore di permesso retribuito (4 per i parti plurimi) se l'orario
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
lavorato è superiore alle 6 ore, ovvero sarà riconosciuta 1 ora di permesso retribuito (2 per i parti
plurimi) se l'orario lavorato è inferiore alle 6 ore, sino al compimento del primo anno di vita del
bambino.
Si ha altresì diritto ai permessi giornalieri in caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla
data di ingresso del minore in famiglia.
I riposi giornalieri potranno altresì essere richiesti dal lavoratore padre in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente che non se ne avvalga. Il padre non potrà comunque richiedere i riposi
giornalieri per allattamento se:
a) la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
b) la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (es.
aspettativa o permessi non retribuiti).
Art. 181 CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto
di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore
a tre anni.
I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro
idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non
ne abbia diritto, e sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità.
Art. 182 PART-TIME DOPO LA GRAVIDANZA
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino
fino al compimento del terzo anno di età, i datori di lavoro accoglieranno, nell'ambito del 5 per
cento della forza occupata nell'unità produttiva arrotondata sempre all'unità superiore, in
funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed
in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà
indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
96
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CAPITOLO VI - RETRIBUZIONE, MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ VARIE
Art. 183 DETERMINAZIONE DEL MINIMO TABELLARE
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a. paga base nazionale conglobata
b. premi di risultato variabili
c. Eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi
d. scatti di anzianità
e. altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo l'importo
mensile per il divisore convenzionale "26".
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per 173.
Per i lavoratori discontinui la quota oraria di retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile
per 195.
La determinazione del minimo tabellare è contenuta nelle tabelle allegate al presente contratto.
Art. 184 TREDICESIMA MENSILITÀ
In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al
personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà
diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di
servizio prestati presso il datore di lavoro.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non
sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente
contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità e paternità e per il congedo parentale la
lavoratrice o il lavoratore padre hanno diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima
mensilità.
Art. 185 PREMIO DI RISULTATO
In sede aziendale potrà essere negoziato un premio di risultato variabile in funzione dei parametri
di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che siano stati concordati e che
possano essere misurati obiettivamente, anche attraverso il ricorso ad eventuali comitati
paritetici.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Ai fini della validità di suddetto accordo e affinché il premio possa essere detassato e de
contribuito, esso dovrà essere sottoscritto con le sigle sindacali e depositato presso il Ministero
del Lavoro.
Art.186 UNA TANTUM
Le parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la
scadenza del CCNL avvenuta il 30 settembre 2024 e la sottoscrizione del presente rinnovo.
La somma pari 200 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori in forza alla data
di sottoscrizione del presente CCNL e verrà erogata in unica soluzione sulla retribuzione del mese
di marzo 2026.
L'importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla
normativa vigente. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti
diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del trattamento di fine
rapporto.
Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo
dal 1 ° ottobre 2024 - sottoscrizione del presente CCNL, le frazioni di anno saranno computate
per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiore o uguali a 15 giorni,
per mese si intendono quelli del calendario civile,
Per i lavoratori a tempo parziale il calcolo avverrà sulla base dell'orario effettivo previsto nel
contratto individuale di lavoro.
I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento,
malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali
sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota.
Art. 187 SCATTI DI ANZIANITÀ
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa associazione, il lavoratore avrà diritto a otto
scatti triennali con importo pari al 2% del minimo tabellare mensile.
Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da
precedenti e successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti
dagli scatti maturati o da maturare.
Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello
in cui si compie il triennio di anzianità.
Art. 188 LAVORO STRAORDINARIO
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale stabilito dal presente contratto
sono considerate lavoro straordinario, ferma la flessibilità oraria.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di
200 ore annue per ogni lavoratore.
Le Parti concordano che il lavoro straordinario prestato, possa confluire, al netto della
maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita, ove presente, la
R.S.A., nella Banca delle Ore. La maggiorazione oraria anzidetta dovrà comunque essere liquidata
al lavoratore.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato
dal datore di lavoro.
Per le prestazioni lavorative straordinarie, di lavoro notturno e festivo sono previste le seguenti
maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale.
Tipologia della prestazione
· straordioario a·. ,,,w;.:,,,, .·.,; ./·"i'!
straordinario notturno
straordinario festivo
50%
straordinario festivo notturno 50%
Le ore ordinarie di lavoro festivo dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 35%.
Art. 189 LAVORO NOTTURNO
È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 e alle ore 6.00.
Le ore ordinarie di lavoro notturno dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 25%.
• È in ogni caso vietato adibire al lavoro notturno:
a) Le donne, dalle ore 22 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l'accertamento dello
stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
b} I minori.
• Non sono comunque tenuti allo svolgimento di lavoro notturno:
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
A) I lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali, ai sensi di legge, residui
una ridotta capacità lavorativa;
B) La lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria, di un figlio di età inferiore a tre
anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
C) La lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a dodici anni;
D) La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi
della legge 104/1992 e successive modificazioni.
Art. 190 INDENNITÀ VARIE
✓ Indennità di cassa
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora
abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di rimborsare
all'azienda le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella
misura del 7% della paga base nazionale
CAPITOLO VII- DISCIPLINA DELLA MALATTIA E DELL'INFORTUNIO DEL
LAVORATORE
Art.191 MALATTIA
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore, al fine di consentire gli
adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire i preposti tramite chiamata telefonica, email
direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell'inizio del suo normale orario di
lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza fatti salvi i casi di giustificato e documentato
impedimento o accertata forza maggiore inviando al datore di lavoro, entro il secondo giorno di
assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro. Quanto sopra si
applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione
di continuità.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento,
l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Art. 192 OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per
tutto il periodo di malattia, secondo gli orari prescritti per legge. Restano salve le diverse fasce
orarie stabilite per disposizioni legislative e/o amministrative locali o nazionali.
Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti alla malattia o per
gravi eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicati al datore di lavoro
e successivamente documentati.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga
reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito
comunicato, perderà l'intero trattamento economico, parziale o totale a carico del datore di
lavoro, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel
caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo
accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato nei locali del
datore di lavoro. In tale ipotesi l'assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari
seguenti. Costituisce, altresì, grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività
lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo
di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato al datore di
lavoro.
Art. 193 PERIODO DI COMPORTO
li lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non
sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a
tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia;
b) per le malattie di particolari gravità la conservazione del posto può su richiesta del
lavoratore essere estesa fino a 24 mesi.
Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro di cui al la lettera a) deve
esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi.
Cesserà per il datore di lavoro l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico
qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi
previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b),
anche in caso di diverse malattie.
I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del
trattamento economico.
Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino
alla scadenza del periodo di preavviso stesso.
Alla scadenza dei termini sopra indicati il datore di lavoro, ove proceda al licenziamento,
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva
del preavviso.
Ove il datore di lavoro non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la
decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di
licenziamento. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al
contratto medesimo.
Art. 194 MALATTIE ONCOLOGICHE
I dipendenti affetti da neoplasie nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti,
per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche durante i trattamenti salvavita, accertata
da una commissione medica istituita presso la struttura del SSN territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Tale richiesta di part-time sarà sempre accolta e non potrà essere oggetto di valutazione di
opportunità, restano in ogni caso salve eventuali disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
Art.195 TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA
Durante il periodo di malattia i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad
un'integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere
complessivamente le seguenti misure:
• 100% della retribuzione dal 1 ° al 3°;
• 75% della retribuzione dal 4° al 20° giorno;
• 100% della retribuzione dal 21 ° al 180°.
Per retribuzione giornaliera è da intendere la quota giornaliera della retribuzione di fatto stabilita
dal presente CCNL.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS
secondo le modalità previste dalla legge.
Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del
periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il
trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
di legge o contrattuali.
Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l'integrazione della retribuzione sarà corrisposta
per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da
parte dell'INPS e, comunque, non oltre la scadenza del predetto contratto.
Ai sensi della legge n. 90/1954, qualora le festività cadano nel periodo di malattia, il lavoratore
ha diritto a percepire un'indennità integrativa dì quella a carico dell'INPS deve essere corrisposta
dal datore di lavoro in misura tale da raggiungere complessivamente il 100% della normale
retribuzione.
Art. 196 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA
Almeno 24 ore prima che siano superati limiti alla conservazione del posto di lavoro, come
indicati nel presente contratto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di
malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente
certificato di durata non superiore a 4 mesi durante i quali non sarà dovuta retribuzione né si
avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.
Il lavoratore affetto da patologie di particolare gravità potrà fruire di un periodo di aspettativa
non retribuita pari a 8 mesi.
A tal fine la direzione dell'azienda, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato
di applicazione della norma contrattuale.
Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore
comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa.
Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha
facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo
previsti per il periodo di comporto.
Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà
essere computato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Art. 197 CESSIONE DI FERIE PER MALATTIA
In attuazione dell'art. 24 del D. Lgs. 151/2015 che istituendo l'opzione della cessione dei riposi e
delle ferie prevede che:
" ... fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono
cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso
datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari
condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le
modalità stabilite dai contratti collettivi ... ".
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Vengono stabilite le seguenti modalità di applicazione:
a) li lavoratore che intenda richiedere la cessione dei riposi e delle ferie da parte dei
colleghi dovrà farne richiesta al datore di lavoro autorizzando contestualmente la
diffusione della notizia della malattia del figlio/a;
e) Il datore di lavoro, senza alcun controllo di merito o opportunità, informerà tutti i
dipendenti della richiesta allegata alla comunicazione sulla condizione sanitaria del
minore esattamente come ricevuta in applicazione del punto precedente;
d) I lavoratori avranno 30 giorni di calendario per comunicare al datore di lavoro la
volontà di operare la cessione di riposi e ferie;
e) I lavoratori potranno cedere i giorni di ferie maturati eccedenti il periodo minimo
legale di ferie di quattro settimane, ovvero quelli riconosciuti in aggiunta al periodo
minimo, direttamente dal contratto individuale con il lavoratore, come condizione di
miglior favore. Per i lavoratori part time il calcolo di riparametrazione sarà effettuato
a consuntivo;
Il datore di lavoro comunicherà il totale delle giornate donate ed i nominativi dei donatori, salvo
richiesta di anonimato da parte dell'interessato, comunicando altresì, senza i nomi dei lavoratori,
l'esito della colletta di riposi e ferie.
Art.198 INFORTUNIO
Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 1124/1965, a copertura della giornata nella quale avviene
l'infortunio che inabilita anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività
lavorativa, è previsto a carico del datore di lavoro la corresponsione a favore del lavoratore
infortunato di un'intera quota retribuzione giornaliera.
Il datore di lavoro integrerà l'indennità corrisposta dall'INAIL nella misura del 100% della
retribuzione globale a partire dal primo giorno lavorativo di assenza fino al 180.
Nel caso di infortunio sul lavoro, al dipendente non apprendista spetta tutto quanto previsto
dalla normativa del T.U. D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche, sia in tema di retribuzione
erogabile a carico dell'INAIL sia come conservazione del posto.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi
motivo l'indennità prevista dalla legge.
Qualora l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, è assimilato al
trattamento previsto dal presente contratto in materia di malattia.
Art. 199 RINVIO ALLE LEGGI
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le
norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
CAPITOLO VIII - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RESPONSABILI DELLA
SICUREZZA
Art. 200 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE
Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della
salute, della formazione e del rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di
intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti
riconoscono altresì l'opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo, in maniera
responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.
In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la CNL adotterà
le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.
In ottemperanza al disposto di cui all'art.9 della Legge n.300/1970 i lavoratori, mediante loro
rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
Art. 201 ATTUAZIONE NORMATIVA D.LGS 81/08 E S.M.1.
Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal d.lgs.n.81/2008 e s.m.i. siano
intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori
presenti in tutte le unità produttive, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti
nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che svolgono altre attività e servizi
strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto
che li lega all'azienda.
Art. 202 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
Le parti - attraverso l'organismo paritetico nazionale -OPN Italia - si impegnano alla
predisposizione di modelli di organizzazione e gestione esimenti dalla responsabilità
amministrativa delie persone giuridiche, come previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il modello di organizzazione e gestione, al fine di avere efficacia esimente dalla responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, dovrà avere le caratteristiche indicate dai commi 1 a 4
dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008.
L'adozione del modello di organizzazione e gestione per i datori di lavoro aventi fino a 50
lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 81/2008
Art. 203 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS). Il numero minimo di rappresentanti per la sicurezza è così stabilito:
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In mancanza del RLS le competenze sono esercitate dal rappresentante territoriale.
Art. 204 ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEI RLS AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI
Nelle aziende o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori o può anche essere
individuato per più aziende di piccole dimensioni aggregate a livello territoriale o di comparto.
Art. 205 RLS AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
o, in mancanza, dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
Art. 206 ELEGGIBILITÀ ATTIVA E PASSIVA
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato e
determinato e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Art. 207 DURATA DELL'INCARICO
La durata dell'incarico è di tre anni.
Art. 208 PERMESSI RLS
Rientrano nei permessi retribuiti per l'espletamento dei compiti previsti alle lettere a) e) f) h) m)
n) o), dell'art.SO del D. Lgs.n.81 del 9 aprile 2008:
106
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
• 12 ore annue: aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti;
• 30 ore annue: aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
• 40 ore annue: aziende o unità produttive che occupano oltre 15 dipendenti.
È considerata normale prestazione di servizio l'attività di consultazione, formazione,
osservazione e partecipazione di cui alle lettere b) c) g) i) ed I)
Art. 209 FORMAZIONE RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la
propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Art. 210 CONTENUTI E DURATA DELLA FORMAZIONE RLS
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si
svolge durante il normale orario di lavoro rispettando i contenuti minimi riguardanti:
A) principi giuridici comunitari e nazionali;
B) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
C) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
D) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
E) valutazione dei rischi;
F) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
G) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
H) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in
azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento.
L'aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori.
Art. 211 FORMAZIONE INTEGRATIVA IN CASO DI INNOVAZIONE
11 datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte modifiche o innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve prevedere
un'integrazione della formazione.
Art. 212 RIUNIONI PERIODICHE
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Le riunioni periodiche previste dall'art. 35, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008 sono convocate con almeno
cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il Rappresentante per la sicurezza richiede la convocazione della riunione periodica al presentarsi
di motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in
azienda.
Art. 213 LAVORATORI ADDETTI Al VIDEOTERMINALI
Ferma restando la normativa vigente in tema di lavoratori addetti ai videoterminali e in
considerazione delle modalità di lavoro sempre più basate sull'utilizzo generalizzato dei
dispositivi di connessione, i datori di lavoro assicurano le medesime tutele a tutti i lavoratori che
in ogni caso utilizzano tali dispositivi.
Art. 214 CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE
Nelle aziende è assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso
quanto attiene alla sfera sessuale e deve essere prevenuto ogni comportamento improprio,
compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità
psico-fisica della lavoratrice e del lavoratore.
Il datore di lavoro adotta misure adeguate nei confronti di colui o di coloro che hanno posto in
essere comportamenti riconducibili a molestie e violenza sul luogo di lavoro.
Art. 215 MOBBING
Il datore di lavoro, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 2087 e.e., è tenuto ad adottare tutte le
soluzioni organizzative per eliminare fenomeni che possano causare costruttività organizzativa.
In particolare, sono evitati comportamenti discriminatori che determinino una situazione di
disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di
lavoro.
li lavoratore segnala senza indugio al datore di lavoro o al soggetto individuato dalle specifiche
procedure adottate, situazioni di disagio lavorativo e i casi sospetti o certi, di cui sia venuto a
conoscenza o che ne sia testimone, nel rispetto del principio di riservatezza.
Art. 216 STRESS LAVORO CORRELATO
li datore di lavoro deve astenersi da ogni iniziativa o comportamento che possa risultare
pregiudizievole per il diritto alla salute del lavoratore e ha l'obbligo di valutare e gestire tutti i
rischi per la salute e la sicurezza anche collegati allo stress da lavoro collegato.
Art. 217 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), nelle aziende o unità
produttive che occupano fino a 15 lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno.
Nel caso di mancata elezione, l'RLST è individuato, anche per più aziende nell'ambito territoriale
o del comparto produttivo, con il coinvolgimento dell'Ente Bilaterale e dell'Organismo Paritetico
di riferimento.
Il nominativo dell'RLST competente è comunicato alle aziende dall'Organismo Paritetico.
Art. 218 COMPETENZE DEL RLST
Le competenze del RLST quale soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono definite nel presente comma secondo
quanto previsto dall'art. 48 del testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'RLST è consultato preventivamente:
- in merito all'organizzazione della formazione sulla sicurezza;
- in ordine alla valutazione dei rischi,
- alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico
competente.
Egli riceve le informazioni e documentazione in merito alle misure di prevenzione adottate
nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
Il RLST promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori avanzando anche proposte in merito
alla attività di prevenzione.
Segnala all'azienda i rischi individuati nel corso della sua attività e può ricorrere alle autorità
competenti qualora ritenga insufficienti le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate.
Il RLST accede ai luoghi aziendali in cui si svolgono le lavorazioni con un preavviso non inferiore,
di norma, a due giorni. Il diniego all'accesso è comunicato all'organismo paritetico che potrà
eventualmente segnalarlo all'organismo di vigilanza territorialmente competente
Nelle aziende in cui manchi il rappresentante per la sicurezza, le competenze sono esercitate dal
rappresentante territoriale.
Art. 219 DURATA, CONTENUTI E MODALITÀ DELLA FORMAZIONE DEL RLST
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale riceverà una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
109
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il percorso formativo iniziale da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione ha
una durata minima di 64 ore iniziali, ed è seguito da un aggiornamento annuale di 8 ore.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza ha ad oggetto i seguenti contenuti minimi
riguardanti:
A) principi giuridici comunitari e nazionali;
B) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
C) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
D) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
E) valutazione dei rischi;
F) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
G) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
H) nozioni di tecnica della comunicazione.
Il percorso formativo può essere svolto anche in modalità e-learning e deve prevedere il rilascio
dell'attestato di superamento dell'esame finale.
La formazione degli RLST è curata dalle organizzazioni sindacali e dall'organismo paritetico.
Art. 220 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP) esplica la sua funzione
in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende (porti, aeroporti,
centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, contesti produttivi con complesse
problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero di addetti.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa,
tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
Art. 221 PREPOSTO
✓ Definizione
Lavoratore che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
✓ Obblighi del preposto
Secondo le attribuzioni e competenze il lavoratore proposto deve:
A) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso
110
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore
di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare
il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di
mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere
l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
B) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
C) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
D) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
E) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
F) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta;
F-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni
condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere
temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al
dirigente le non conformità rilevate;
G) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs.
81/2008.
✓ Emolumento spettante al preposto
Al lavoratore preposto, per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 81/2008 si
determina un emolumento fisso mensile nella misura del 15% del minimo tabellare, che viene
corrisposto all'atto della sua designazione.
11 datore di lavoro, per salvaguardare la salute e la tutela del lavoratore preposto, ha l'obbligo di
stipulare una polizza assicurativa.
CAPITOLO IX- NORME DISCIPLINARI E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
111
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 222 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
► Ammonizione verbale;
► Ammonizione scritta;
► Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
► Sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di
effettivo lavoro;
► Licenziamento individuale.
La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre
giorni 10 da quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti
rilevanti ai fini disciplinari.
Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In
tale comunicazione dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il lavoratore potrà
presentare le proprie giustificazioni; tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni
lavorativi.
I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale devono essere applicati entro non oltre
il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in
forma scritta.
Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le giustificazioni addotte
dal lavoratore si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.
Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il
provvedimento adottato.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato.
Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro
applicazione.
Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle
procedure di conciliazione di cui all'art.7 della legge n.300/1970 ovvero di quelle previste dagli
articoli previsti del presente CCNL.
Esclusivamente in via esemplificativa e non esaustiva si precisa, di seguito, il carattere dei
provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
► Ammonizione verbale:
• In caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente.
► Ammonizione scritta:
• È un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore
a quelle indicate nei punti successivi.
► Multa: vi si incorre per:
• Inosservanza dell'orario di lavoro;
• Assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
• Negligenza nell'effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
• Abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non
abbiano creato danno.
L'importo della multa è stabilito dal datore di lavoro sulla base dell'elemento soggettivo e della
gravità del comportamento addebitato.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà
all'Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino
ad un massimo di 10 giorni.
Le Parti sociali stipulanti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare l'importo della
multa applicata, detratto dalla busta paga del lavoratore, entro il mese successivo all'adozione
del provvedimento disciplinare, secondo i criteri fissati all'interno del regolamento
amministrativo dell'Ente Bilaterale di riferimento
► Sospensione: vi si incorre per:
• Inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell'orario di lavoro;
• Assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
• Mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia in periodi
di congedo;
• Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni
emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun
danno alle persone;
• Presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che
determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
• Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
• Consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in azienda;
•
•
Esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell'orario di lavoro;
Insubordinazione verso i livelli superiori;
113
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
■ Irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze;
■ Atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che
offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del
comportamento persecutorio e vessatorio (stalking).
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa
incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.
► Licenziamento individuale:
il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non
consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
■ Assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;
■ Assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi
o le ferie;
■ Abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di
sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio all'incolumità
delle persone e alla sicurezza degli impianti;
■ Grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad
ordini;
■ Danneggiamento grave al materiale aziendale;
■ Inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità, alla
salute e alla sicurezza degli impianti;
■ Furto in azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
■ Trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule, ricette,
procedimenti particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti;
■ Esecuzione di lavori all'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante
l'orario di lavoro non preventivamente autorizzati dal datore di lavoro;
■ Rissa o vie di fatto nello stabilimento;
■ Gravi offese verso i colleghi di lavoro;
■ Manomissioni di scritturazioni aziendali o falsa timbratura di schede, contabili e di
rilevazione di presenza;
■ Alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza;
■ Danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video
sorveglianza aziendale;
■ Concorrenza sleale;
■ Altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di
certificazione ai sensi dell'art.76 e seguenti del d.lgs. n.276/2003.
114
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
L'azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un
periodo non superiore alla durata di adozione dell'eventuale provvedimento disciplinare. I giorni
di sospensione cautelare non saranno retribuiti dall'azienda ove segua il licenziamento.
Qualora il licenziamento venga disposto, avrà effetto dal momento dell'avvio del procedimento
disciplinare.
li licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione
dell'indennità sostitutiva di preavviso.
Le norme suindicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero
allegate al primo cedolino paga per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.
Le parti condividono l'esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori
oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali e se non chiaramente
identificabili in quelle elencate dal presente articolo.
L'azienda che intende adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di
provvedimenti disciplinari, deve fare richiesta scritta alle 00.SS. firmatarie del presente contratto
a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata
dall'azienda, le 00.SS. devono fissare un incontro al fine di ottemperare alla regolamentazione
delle mancanze disciplinari.
Art. 223 PROCEDURE IN CASO DI LICENZIAMENTO
il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione
della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta,
dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere
nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto
ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni,
dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma
restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo entro
sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Ferma restando l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300, il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo di cui all'art.3, seconda parte, della Legge 15 luglio 1966 n.604 e s.m.i., qualora disposto
da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art.18, ottavo comma, della Legge
115
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
20 maggio 1970 n.300, e successive modificazioni, nei confronti di lavoratore assunto prima del
7 marzo 2015 deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per
conoscenza al lavoratore.
Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le
eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore
nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'art.410 del codice di procedura civile.
La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al
domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente
comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,
ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
La procedura di cui trattasi, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della
commissione provinciale di conciliazione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha
trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso,
non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce
il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di sette giorni di cui sopra, il datore
di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e può essere
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad
un'agenzia di cui all'art.4 c.l, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276.
Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di
commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è
valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art.18, settimo
comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli
artt.91 e 92 del codice di procedura civile.
In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui
al comma 5, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.
116
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
È in facoltà delle parti propendere per l'avvio di apposite procedure finalizzate alla definizione
conciliativa del contenzioso dinanzi le commissioni di conciliazione facenti capo all'EPABIC.,
usufruendo delle procedure dall'ente stesso predeterminate.
Art. 224 SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA AZIENDALE
In ottemperanza al disposto di cui all'art.4 della Legge n.300/1970 è vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con le 00.SS. firmatarie del
CCNL.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando,
ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla data di stipula del CCNL entro sei mesi il Datore
di Lavoro convoca i rappresentanti delle 00.SS. firmatarie del CCNL per redigere l'accordo; in
mancanza di tale accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all'Ispettorato del lavoro che detterà le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Fermo restando che i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 privacy.
L'azienda provvederà alla tempestiva informazione di tutti i lavoratori delle modalità d'uso degli
impianti e degli strumenti e delle possibilità di controllo conseguenti.
Art. 225 PREA WISO
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando
preavviso per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a
certificare la data di spedizione.
I termini di preavviso di cui sotto elencati hanno inizio dal 1 ° o dal 16° giorno di ciascun mese e
sono i seguenti:
• Fino a cinque anni di servizio compiuti: - Quadri e 1 ° livello: 60 giorni di calendario;
- 2° e 3° livello: 30 giorni di calendario;
- 4° e 5° livello: 20 giorni di calendario;
- 6° livello: 15 giorni di calendario.
• Oltre i cinque anni - Quadri e 1 ° livello: 120 giorni di calendario;
117
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
- 2° e 3° livello: 60 giorni di calendario;
- 4 ° e 5° livello: 40 giorni di calendario;
- 6 ° livello: 20 giorni di calendario.
Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore
accettata dal datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra
un'indennità pari all'importo della retribuzione per Il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.
Art. 226 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA
in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta superiore a quindici giorni, il datore di
lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può
verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per
volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall' articolo 26 del D.lgs. n. 151/2015.
La disposizione sopra citata non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di
forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano
la sua assenza
Art. 227 PREA WISO ATTIVO
Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro
che, nell'ottica di contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva
solidaristica del rapporto di lavoro, attiva il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso l'Ente
Bilaterale. In particolare, il datore di lavoro favorisce (con appositi permessi) la formazione dei
lavoratori in uscita e la realizzazione di colloqui di lavoro.
Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore
di lavoro con apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto,
dell'avvio della procedura di attuazione di cui al presente articolo.
Il datore di lavoro, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto
di lavoro, trasmette all'Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata
"comunicazione di preavviso attivo", contenente le seguenti informazioni:
► Dati del lavoratore;
118
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
► Data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
► Inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
► Dati del datore di lavoro;
► Settore merceologico di riferimento del datore di lavoro;
Ricevuta tale comunicazione, l'Ente Bilaterale effettua un'analisi circa la domanda di lavoro
presente fra le aziende aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con riferimento alle mansioni
svolte e alle competenze possedute dal lavoratore in uscita al fine di avviare la procedura di
ricerca di nuova occupazione.
In caso di esito negativo nella procedura di cui al comma precedente, l'Ente Bilaterale EPABIC
attiverà la Rete Nazionale dei Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova occupazione fra
gli Enti aderenti alla Rete
Art. 228 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda corrisponderà al lavoratore un
trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art.2120 del Codice Civile
e dalla Legge n.297 /1982.
Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine rapporto sono
di seguito tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al lavoratore:
1. Minimo tabellare conglobato;
2. Scatti di anzianità
3. Superminimi;
4. Salario integrativo aziendale;
5. Indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
6. Indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non
occasionale;
7. Indennità di funzione quadro;
8. Mensilità aggiuntive;
119
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
9. Provvigioni, incentivi corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
Art. 229 RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Ai sensi dell'art.2120 del Codice Civile e della Legge n.68/2000, la richiesta di anticipazione di un
importo non superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di
servizio in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
A. Eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
B. Acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per figli,
documentato con atto notarile;
C. Spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico.
Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del cinquanta per cento del
numero totale dei dipendenti. Quale condizione di miglior favore, di cui all'art.4 della Legge
n.297 /1982, l'anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:
1. significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore,
purché idoneamente documentate;
2. acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una
cooperativa, purché il lavoratore produca all'azienda il verbale di assegnazione
ovvero, in mancanza di questo:
A. L'atto costitutivo della cooperativa;
B. La dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata
dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l'importo richiesto per la
costruzione sociale;
C. La dichiarazione del socio dipendente di far pervenire all'azienda il verbale
di assegnazione;
D. L'impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle
retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota;
120
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
3. sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art.5 del
D.Lgs.n.151/2001 (astensione obbligatoria e facoltativa) e per la formazione, di cui
agli artt.5 e 6 della Legge n.68/2000 (l'anticipazione è corrisposta unitamente alla
retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo).
Art. 230 CORRESPONSIONE DEL TFR
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio,
dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza del
termine di 60 giorni suindicato, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di
lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Le Parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a
capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con
l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali, intendono attivare un sistema di
previdenza complementare volontario con la costituzione di un fondo pensione nazionale
complementare a capitalizzazione in aderenza alle norme vigenti.
Art. 231 MORTE DEL LAVORATORE
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si estingue per morte del lavoratore, devono essere
corrisposte, a norma dell'art. 2122 del Codice civile, l'indennità di preavviso e il trattamento di
fine rapporto al coniuge, all'unito civilmente, ai figli e, se a carico del lavoratore, ai parenti entro
il terzo grado e agli affini entro il secondo. In assenza di accordo sulla ripartizione, le indennità
sono ripartite secondo i bisogni di ciascuno degli aventi diritto. In mancanza delle persone
sopraindicate, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
CAPITOLO X - ENTI BILATERALI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 232 BILATERALITÀ
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Le Parti, forti della positiva esperienza fino ad oggi maturata nell'ambito della bilateralità,
condividono la scelta di proseguire lungo il percorso, già intrapreso, del progressivo ampliamento
del ruolo della stessa, anche in ragione dell'evoluzione che sta caratterizzando l'attuale sistema
della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali.
Le Parti sono concordi nel ritenere che la bilateralità rappresenti il contesto ottimale nel quale
accrescere il dialogo costruttivo tra imprese e lavoratori e individuano nella stessa l'ambito più
adeguato nel quale promuovere e realizzare una gestione condivisa dei servizi per i lavoratori e
per le imprese.
Art. 233 ENTE BILATERALE NAZIONALE
Le Parti sottoscrittrici concordano che l'Ente Bilaterale per il presente CCNL è l'Ente Paritetico
EPABIC.
All'Ente sono demandate le attività individuate dalle Parti stipulanti il C.C.N.L in materia di
occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, socialità e welfare.
L' EPABIC è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente
definite a livello nazionale dalle Confederazioni con apposito Statuto e Regolamenti.
A tal fine I' EPABIC Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei
comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali,
anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate a
fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di
informazione;
• provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni occupazionali,
professionali e formativi dei settori;
• provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze per gli addetti;
• elabora, progetta e gestisce, direttamente o attraverso convenzioni, proposte e iniziative
in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in
relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione
con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più
opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
• attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei
quadri;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
• riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali
curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione agli Enti
competenti;
• svolge i compiti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro;
• svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del
mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. e del contenuto
dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro
attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori;
• svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove
disposizioni di legge in materia;
• svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini
formativi ai sensi della normativa vigente;
• attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal C.C.N.L. che ad esso fanno
riferimento;
• può attuare un sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all' EPABIC Nazionale può essere riconosciuto
mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di
applicazione del presente
C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali.
L' EPABIC potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione del personale
e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di
svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di
organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli
verranno espressamente affidate dalle Parti.
Art. 234 ENTI BILATERALI TERRITORIALI
Con delibera del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell' EPABIC si procede alla costituzione
degli EPABIC Territoriali il cui funzionamento è regolato da apposito regolamento. Gli EPABIC
Regionali e Territoriali sono composti in misura paritaria dai rappresentanti Regionali o
Territoriali e svolgono, su base territoriali, le attività indicate all'articolo precedente.
Art. 235 COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE
Al fine di favorire appropriati momenti di confronto atti a superare le conflittualità emergenti tra
lavoratori e datore di lavoro, è costituita in seno ali' EPABIC Nazionale la Commissione Nazionale
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
di Conciliazione; ogni articolazione territoriale dell' EPABIC costituirà un'apposita commissione
territoriale di Conciliazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di
attuazione dell'Ente.
La Commissione di Conciliazione Nazionale e Regionale o Territoriale, oltre a quanto previsto dai
regolamenti predisposti dall' EPABIC Nazionale, hanno il compito di verificare la corretta
attuazione e interpretazione del presente C.C.N.L, dirimendo eventuali controversie insorte tra
datori di lavoro e lavoratori.
La Commissione di Conciliazione Nazionale ha, altresì, il compito di verificare, con attività di
costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso
l'interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di
eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione di Conciliazione Nazionale è composta da n. 4 rappresentanti delle
Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti Sociali.
Per tutte le attività inerenti alla convocazione, l'organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione
delle decisioni assunte in sede di Commissione di Conciliazione Nazionale, è istituita una
Segreteria tra le Parti Sociali stipulanti.
Sono costituite apposite Commissioni di Conciliazione Regionali o Territoriali composte da n. 4
rappresentanti regionali o territoriali delle Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti
Sociali. La Commissione si riunisce presso la sede dei Rappresentanti dei datori di lavoro regionali
ogni semestre al fine di ottemperare al suo mandato ovvero su richiesta di una delle Parti a fronte
di esigenze di natura specificamente territoriale ovvero aziendale.
Per ciò che attiene il ricorso e la regolamentazione della fase istruttoria e decisionale delle
Commissioni di Conciliazione Nazionale, Regionali e Territoriali si fa esplicito rinvio ai regolamenti
di funzionamento interni ali' EPABIC.
In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di Conciliazione Nazionale, è
precluso alle 00. SS. e alle Parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali
ovvero legali fino alla definizione della controversia.
Le Parti concordano che qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e
nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste
dovranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione
facoltativa in sede sindacale.
Art. 236 COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE
Al fine provvedere alla certificazione dei contratti di lavoro e di appalto nonché del contenuto dei
regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che
si intendono attuare con i soci lavoratori sono costituite in seno ali' EPABIC apposite Commissioni
di Certificazione.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Le Commissioni di Certificazione forniscono assistenza alle parti contrattuali sia al momento della
stipula del contratto di lavoro o di appalto sia, successivamente e provvedono alla certificazione
di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro; gli
effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al
momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale.
Nei confronti dell'atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono
proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del
rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione,
previo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura
civile presso la commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione. L'attività
delle Commissioni di Certificazione può riguardare anche la sottoscrizione di accordi, individuali
o collettivi, aventi ad oggetto rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ.;
Il funzionamento e la regolamentazione della Commissione di Certificazione Nazionale e di quelle
Territoriali, avviene secondo quanto previsto dal regolamento all'uopo predisposto dall' EPABIC
Nazionale.
Art. 237 FUNZIONAMENTO EPABIC
L'Ente EPABIC opera secondo il proprio Statuto ed eroga i servizi, in vantaggio degli associati,
secondo le modalità fissate dai Regolamenti approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.
Tutta la documentazione inerente le prestazioni EPABIC è consultabile sul sito dell'Ente
all'indirizzowww .EPABIC.it.
Art. 238 FINANZIAMENTO ENTE BILATERALE EPABIC
Il contributo mensile da destinare in favore dell'EPABIC Nazionale è stabilito nella misura dello
0,50%, da calcolarsi sulla paga base conglobata mensile, per dodici mensilità, per ciascun
lavoratore in forza presso l'azienda, di cui lo 0,40% carico del datore di lavoro e il restante 0,10%
a carico del lavoratore.
11 datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto a corrispondere al
lavoratore un Elemento Distintivo Retribuzione (E.D.R) d'importo mensile pari allo 0,15% di paga
base conglobata. L'E.D.R. di cui al comma precedente deve essere corrisposto per le mensilità
aggiuntive e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso
il trattamento di fine rapporto.
11 datore di lavoro che ometta il versamento delle quote all'EPABIC non può avvalersi del presente
contratto. Le quote riscosse dall' EPABIC Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto
quanto di competenza dell'ente stesso, saranno trasferite agli EPABIC Territoriali regolarmente
costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente C.C.N.L.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 239 FINANZIAMENTO ENTI TERRITORIALI
Il finanziamento degli EPABIC Regionali e Territoriali sarà garantito mediate storno delle quote
da parte dell'EPABIC Nazionale secondo quanto stabilito dal Regolamento amministrativo
dell'ente.
L' EPABIC Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme di cui al punto precedente
qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti
degli EPABIC Regionali e Territo riali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Art. 240 FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONTRATTUALE
Le parti, nel valutare positivamente le azioni tese a sviluppare il sistema di welfare aziendale, concordano
di istituire un fondo per l'assistenza Sanitaria integrativa contrattuale che avrà il compito di gestire i
trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie.
In attesa della costituzione del nuovo fondo sanitario integrativo, ed in attesa di avvio dello stesso, le parti
convengono di aderire ai fondi già esistenti.
Pertanto, per il raggiungimento di questa specifica finalità, i datori di lavoro metteranno a disposizione un
contributo economico annuale per ciascun dipendente stabilito in€ 200, a decorrere dal 1 ° gennaio 2025.
Tale importo potrà essere incrementato con relativo accordo aziendale.
Ove ammesso dalla forma assistenziale prescelta, i lavoratori potranno integrare, su base volontaria, le
prestazioni sanitarie.
Sono, invece, a totale ed esclusivo carico del lavoratore il premio assicurativo per l'estensione della
copertura sanitaria ai propri familiari anche non fiscalmente a suo carico.
Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, la copertura per assistenza
sanitaria integrativa sarà garantita dalle Società fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le Parti si attiveranno al fine di fornire adeguata informativa alle imprese ed ai lavoratori relativamente a
quanto previsto dal presente articolo e, in particolare, di quali prestazioni gli aderenti hanno diritto di
usufruire.
Art. 241 FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Per la disciplina della formazione continua, in attesa della costituzione di un apposito fondo in
attuazione dell'art.118 della Legge n.388/2000 ed in attesa di avvio dello stesso, le parti
convengono di aderire ai fondi già esistenti.
Art. 242 WELFARE CONTRATTUALE
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Le Parti consapevoli che il welfare contrattuale si traduce nel benessere dei dipendenti attraverso
una serie di benefit che mirano a soddisfare numerose esigenze della sfera personale e
professionale intendono offrire una serie di prestazioni che le aziende mettono a disposizione a
sostegno dei lavoratori e delle famiglie, in modo che questi possano avere la possibilità di
conciliare al meglio lavoro e vita privata. come ad esempio buoni acquisto, buoni pasto, buoni
carburante, voucher, corsi di formazione, servizi di babysitting, previdenza complementare,
agevolazioni per prestiti e altri servizi concordati a livello aziendale.
Il valore economico minimo annuale di beni servizi di welfare da riconoscere al singolo
dipendente sarà pari ad euro 150,00. Tale importo verrà incrementato di euro 30,00 per ogni
ulteriore componente del nucleo familiare.
In coerenza con quanto disposto dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni del presente
articolo si applicano non soltanto ai coniugi uniti in matrimonio, ma anche ad ognuna delle parti
dell'unione civile e della convivenza di fatto registrata presso il Comune di residenza.
Hanno diritto a tali servizi i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, sia in caso di
assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato. Nel caso di contratti a tempo
determinato, il diritto alla fruizione dei servizi di welfare matura per i rapporti di lavoro di durata
superiore a 3 mesi di anzianità di servizi. L'importo totale dei servizi di welfare non può essere
riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le somme suddette, per espressa previsione di legge, non concorrono a formare reddito in capo
al lavoratore né base imponibile ai fini contributivi per il datore di lavoro.
Art. 243 ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE OPN ITALIA LAVORO
Le Parti convengono di attribuire le competenze previste dal D.Lgs. n. 81 /2008, nonché al
documento recante le linee applicative dell'Accordo del 21 dicembre 2011 ex Art. 34 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i, sulla formazione in materia di salute e sicurezza, approvato in sede di Conferenza
Unificata Stato-Regioni in data 25 luglio 2012, all'organismo Paritetico Nazionale - OPN ITALIA
LAVORO.
All'Organismo Paritetico Nazionale - OPN ITALIA LAVORO è demandata la gestione di tutti i servizi
legati alla Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro così come previsto dal
D.Lgs.81/08 e s.m.i.
Occorrendo si possono istituire sedi territoriali di emanazione dell'Organismo Paritetico
Nazionale.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Art. 244 DIVULGAZIONE DEL CONTRATTO
L'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia cartacea o telematica del presente contratto o
indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici con possibilità di
accesso per i lavoratori.
Art. 245 CO.AS.CO - CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE
I datori di lavoro che applicheranno il presente CCNL dovranno corrispondere un contributo di
assistenza contrattuale (COASCO) fissato nella misura del 1% da calcolarsi sulla paga base
conglobata mensile, per dodici mensilità, per ciascun lavoratore in forza presso l'azienda;
Il COASCO è integralmente a carico del datore di lavoro ed è finalizzato alla copertura delle spese
sostenute, da CNL e dalle relative Federazioni firmatarie, per l'attività di contrattazione, stipula e
assistenza ai fini della corretta applicazione del presente CCNL.
li COASCO ha natura obbligatoria e il datore di lavoro che ne omette il versamento non può
avvalersi del presente CCNL.
li COASCO può essere riscosso direttamente dalla Confederazione CNL o per il tramite dell'Ente
Bilaterale EPABIC.
Circa le modalità di versamento si rimanda ai regolamenti interni della Confederazione CNL
reperibili sul sito internet della stessa.
Art. 246 RINVII
Per tutto quanto non espressamente e specificamente regolamentato nel presente contratto
collettivo nazionale di lavoro, valgono le vigenti disposizioni di legge.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
ALLEGATO A- MINIMI TABELLARI
Livelli Retribuzione dal Retribuzione dal
01/02/2026 01/1/2028
Q* 2470,00 2600,00
1 2200,00 2300,00
2 1880,00 1950,00
3 1690,00 1750,00
4 1550,00 1630,00
5 1455,00 1490,00
6 1400,00 1440,00
Comprensivo di indennità di funzione Quadro pari a€ 200,00 euro.
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