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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2025

Cassazione n. 15022/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24015-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

SOC. a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 89/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/03/2022 R.G.N. 572/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.

Cron.

Rep.

Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto le domande delle lavoratrici, proposte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a r.l., di accertamento dellaillegittima riduzione – unilaterale – dell’orario di lavoro, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, nonché di corresponsione della retribuzione di 15 minuti giornalieri (oltre l’orario ordinario) dedicati alla vestizione/svestizione della divisa aziendale.

2. La Corte territoriale ha rilevato che la società aveva illegittimamente ridotto unilateralmente l’orario di lavoro, violando il principio generale della inderogabilità in peius del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva di settore in assenza della ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 6, comma 2, lett. d) ed e) per la riduzione dei trattamenti economici integrativi; i giudici del merito hanno, altresì, accertato che l’obbligo di indossare la divisa aziendale (nella struttura ove lavoravano, ossia una residenza per anziani) era regolato dalle disposizioni dettate ed eterodeterminate dalla Cooperativa e trattandosi, pertanto, di prestazione esigibile dal datore di lavoro lo stesso doveva corrispondere la retribuzione per il tempo occorrente all’espletamento di tali operazioni, stimate (con riguardo alla vestizione, svestizione e passaggio di consegne da un turno all’altro) in complessivi 15 minuti, retribuzione da calcolare senza limiti di prescrizione quinquennale (in conseguenza della situazione soggettiva di incertezza circa la tutela reintegratoria/risarcitoria sopravvenuta a seguito dell’approvazione della novella n. 92 del 2012); infine, è stato accertato che la divisa non può ritenersi un dispositivo di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto assolve il mero compito di evitare il deterioramento degli abiti civili e di attribuire decoro e ordine alla funzione (sia di operatrice sanitaria sia di addetta alle pulizie), visto che è risultato che gli operatori socio sanitari utilizzano (in aggiunta) camici e guanti monouso mentre gli addetti alle pulizie non hanno contatto diretto con i degenti.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la cooperativa con quattro motivi; le lavoratrici hanno resistito con controricorso;

4. Con atto depositato il 18.4.2025, [OSCURATO:PERSONA].

Soc. a R.L. nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi procuratori, hanno dichiarato di abbandonare il giudizio e hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.

5. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti, in quanto la definizione della lite con accordo separato, intervenuta successivamente alla proposizione delricorso per cassazione, comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, e determina la cessazione della materia del contendere; invero: "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata" (in termini: Cass.

S.U. n. 8980 del 2018; conf.

Cass. n. 24632 del 2019);

2. a fronte dell’invocata pattuizione contenuta nell’accordo sottoscritto dalle parti, le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, ultimo comma, cod.proc.civ.; P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24015-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. SOC. a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 89/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/03/2022 R.G.N. 572/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. Cron. Rep. Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto le domande delle lavoratrici, proposte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a r.l., di accertamento dellaillegittima riduzione – unilaterale – dell’orario di lavoro, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, nonché di corresponsione della retribuzione di 15 minuti giornalieri (oltre l’orario ordinario) dedicati alla vestizione/svestizione della divisa aziendale. 2. La Corte territoriale ha rilevato che la società aveva illegittimamente ridotto unilateralmente l’orario di lavoro, violando il principio generale della inderogabilità in peius del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva di settore in assenza della ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 6, comma 2, lett. d) ed e) per la riduzione dei trattamenti economici integrativi; i giudici del merito hanno, altresì, accertato che l’obbligo di indossare la divisa aziendale (nella struttura ove lavoravano, ossia una residenza per anziani) era regolato dalle disposizioni dettate ed eterodeterminate dalla Cooperativa e trattandosi, pertanto, di prestazione esigibile dal datore di lavoro lo stesso doveva corrispondere la retribuzione per il tempo occorrente all’espletamento di tali operazioni, stimate (con riguardo alla vestizione, svestizione e passaggio di consegne da un turno all’altro) in complessivi 15 minuti, retribuzione da calcolare senza limiti di prescrizione quinquennale (in conseguenza della situazione soggettiva di incertezza circa la tutela reintegratoria/risarcitoria sopravvenuta a seguito dell’approvazione della novella n. 92 del 2012); infine, è stato accertato che la divisa non può ritenersi un dispositivo di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto assolve il mero compito di evitare il deterioramento degli abiti civili e di attribuire decoro e ordine alla funzione (sia di operatrice sanitaria sia di addetta alle pulizie), visto che è risultato che gli operatori socio sanitari utilizzano (in aggiunta) camici e guanti monouso mentre gli addetti alle pulizie non hanno contatto diretto con i degenti. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la cooperativa con quattro motivi; le lavoratrici hanno resistito con controricorso; 4. Con atto depositato il 18.4.2025, [OSCURATO:PERSONA]. Soc. a R.L. nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi procuratori, hanno dichiarato di abbandonare il giudizio e hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate. 5. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti, in quanto la definizione della lite con accordo separato, intervenuta successivamente alla proposizione delricorso per cassazione, comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, e determina la cessazione della materia del contendere; invero: "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata" (in termini: Cass. S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019); 2. a fronte dell’invocata pattuizione contenuta nell’accordo sottoscritto dalle parti, le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, ultimo comma, cod.proc.civ.; P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
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