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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26048/2022

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iato la seguente ORDINANZA —51j7-ER Le)69170Rsn A Sul ricorso iscritto al numero 26353 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla Via del Serafico n. 106; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2358/22/2021, depositata in data 15 marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 4196/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta contribuente, quale socio (al 40%) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso l'avviso di accertamento n.

TF3010802344 con il quale era stato imputato nei confronti di quest'ultimo, per l'anno 2014, un maggiore reddito da partecipazione societaria in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili contestati nei confronti della detta società, a ristretta base societaria; -la CTR ha osservato che - premesso che, nell'ipol:esi di società di capitali a ristretta base azionaria, l'accertamento degli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell'accertamento presuntivo nei confronti del socio - nella specie, l'avviso di accertamento emesso in applicazione della presunzione di distribuzione alla socia degli utili extracontabili della società era legittimo non avendo la contribuente opposto alcun motivo di merito per contestare detta presunzione limitandosi a confutare la fondatezza dell'accertamento presupposto senza fornire la prova del mancato passaggio in giudicato della sentenza della CTP n. 17073/35/18 (di rigetto del ricorso proposto avverso l'avviso societario) come sarebbe stato suo onere al fine di ottenere la sospensione del procedimento (neppure richiesta); - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - appare opportuno rimettere la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG n. 15892/2021 e RG 15467/2021 pendenti dinanzi alla 6° sezione civile tributaria; P.Q.

M..

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG n. 15892/2021 e RG 15467/2021;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA —51j7-ER Le)69170Rsn A Sul ricorso iscritto al numero 26353 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla Via del Serafico n. 106; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2358/22/2021, depositata in data 15 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 4196/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta contribuente, quale socio (al 40%) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso l'avviso di accertamento n. TF3010802344 con il quale era stato imputato nei confronti di quest'ultimo, per l'anno 2014, un maggiore reddito da partecipazione societaria in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili contestati nei confronti della detta società, a ristretta base societaria; -la CTR ha osservato che - premesso che, nell'ipol:esi di società di capitali a ristretta base azionaria, l'accertamento degli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell'accertamento presuntivo nei confronti del socio - nella specie, l'avviso di accertamento emesso in applicazione della presunzione di distribuzione alla socia degli utili extracontabili della società era legittimo non avendo la contribuente opposto alcun motivo di merito per contestare detta presunzione limitandosi a confutare la fondatezza dell'accertamento presupposto senza fornire la prova del mancato passaggio in giudicato della sentenza della CTP n. 17073/35/18 (di rigetto del ricorso proposto avverso l'avviso societario) come sarebbe stato suo onere al fine di ottenere la sospensione del procedimento (neppure richiesta); - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - appare opportuno rimettere la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG n. 15892/2021 e RG 15467/2021 pendenti dinanzi alla 6° sezione civile tributaria; P.Q. M.. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG n. 15892/2021 e RG 15467/2021;
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