CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 marzo 2020
Cassazione n. 45598/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa, a seguito di rito abbreviato, il 18 marzo 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], arrestati in flagranza e imputati del delitto di cui agli artt.110, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 aprile 1990, n.309 perché, in concorso morale e materiale, avevano trasportato e comunque detenuto illecitamente, all'interno dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], 130 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, come accertato tramite drop- test, contenuta all'interno di involucri termosigillati, 10 buste di cellophane trasparente, un rotolo di nastro adesivo per imballaggi e, infine, due bilancini di precisione, ciascuno presso le rispettive abitazioni. Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2019 con recidiva specifica per D'[OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 73 T.U. Stup. e all'art. 110 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito all'assenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della certezza processuale che egli fosse a conoscenza della presenza dello stupefacente, posto che il solo D'Agostino aveva tentato di disfarsene. Considerato che il concorso di persone nel reato postula la conoscenza della presenza dello stupefacente a bordo dell'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso abbia accettato e aiutato il D'Agostino a trasportarla, la sentenza impugnata con illogicità manifesta ha attribuito il possesso dello stupefacente anche a [OSCURATO:PERSONA], travisando il fatto in quanto la presenza all'interno dell'abitazione del D'Agostino di buste di cellophane evidenziava il collegamento dello stupefacente con il solo coimputato, unico che aveva tentato di disfarsene, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto un atteggiamento meramente passivo. La circostanza che il bilancino fosse stato trovato in un locale le cui chiavi erano nella disponibilità anche dell'imputato è un dato travisato, in quanto le chiavi le ha fornite il figlio; le 10 buste di cellophane che sono state genericamente considerate all'interno dell'autovettura non fornivano alcuna prova, senza la precisazione di dove fossero collocate. Con un secondo motivo, ha dedotto violazione dell'art.87 T.U. Stup. e nullità delle operazioni tecniche di accertamento sul principio attivo. La Corte ha ritenuto che la definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato sanasse la questione della violazione dell'art.87 T.U. Stup. Il mero sequestro dello stupefacente o il drop-test sono attività che delineano l'esistenza di un reato nella sua forma astratta, mentre solo la campionatura è in grado di specificare l'efficacia drogante della sostanza o la sua purezza; attività che, nel caso di specie, non è stata validamente compiuta. La mancata notifica delle operazioni di campionatura dello stupefacente ha impedito di apprezzarne l'efficacia drogante, per cui la relazione del L.A.S.S. andava dichiarata nulla e non utilizzabile; la definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato senza avviso all'indagato di accertamenti tecnici irripetibili o del doveroso accertamento ex art. 87 T.U. Stup. integra un'ipotesi di nullità assoluta che sarebbe sanata dall'acquisizione concordata della relazione di consulenza ma non dall'ammissione del giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato, senza la possibilità di eccepire tale questione all'udienza preliminare prima della richiesta di giudizio abbreviato. 3. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo, sovrapponibile al secondo motivo di ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. E' condivisibile l'assunto secondo il quale il concorso nel reato esige un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (Sez. 4 , n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 9842 del 10/12/2008, dep.2009, Gentiluomini, Rv. 242996). Pertanto, ove l'agente abbia mantenuto un comportamento «meramente passivo», privo cioè di qualsivoglia efficienza causale in ordine alla realizzazione della condotta detentiva altrui, il concorso di persone nel reato è escluso. Troverà, invece, applicazione la disciplina del concorso nel reato laddove il soggetto abbia posto in essere un comportamento tale da avere arrecato un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, alla realizzazione del delitto anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi possa contare. Tale contributo partecipativo può essere di qualsiasi genere: è certamente ravvisabile, quindi, finanche nella semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Costantino, Rv. 211587; Sez. 6, n. 1108 del 04/12/1996, dep.1997, Famiano, Rv. 206785). 1.2. E la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche rispetto alla condotta criminosa (rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una «reale» partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità agevolatrice delle attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). 1.3. Ma tali affermazioni di principio non escludono, nel caso di specie, la correttezza dell'applicazione della legge operata dai giudici di merito e rappresentano, peraltro, argomenti che non si attagliano alla posizione del ricorrente, posto che nel caso concreto è stato accertato che la sera del 15 ottobre 2019 la polizia giudiziaria aveva fermato e controllato il veicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; che in quel momento alla guida del veicolo era lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; che il trasportato D'Agostino aveva aperto repentinamente lo sportello facendo cadere sulla strada due involucri di cellophane; che tali involucri contenevano gr.130 di sostanza stupefacente del tipo eroina; che nella medesima autovettura erano state rinvenute altre 10 buste di cellophane e un rotolo di nastro adesivo per imballaggi del medesimo genere utilizzato per gli involucri contenenti lo stupefacente; che presso le abitazioni di entrambi gli imputati erano stati rinvenuti bilancini di precisione. Nel ricorso si è del tutto ignorato che i giudici di merito hanno attribuito all'imputato [OSCURATO:PERSONA], con motivazione ineccepibile, una condotta attiva concorrente nel trasporto della sostanza stupefacente ( si veda la pag.4 della sentenza di primo grado), rimarcando che proprio all'interno dell'autovettura di sua proprietà erano stati rinvenuti buste di cellophane e nastro adesivo del medesimo tipo di quello utilizzato per confezionare la sostanza gettata dal D'Agostino al momento del controllo e che, nella sua abitazione, era presente un bilancino di precisione all'interno di un locale la cui chiave era anche nella disponibilità dell'imputato, i l oltre che nella disponibilità del figlio. Ai fatti, così descritti nella sentenza i impugnata, non si attaglia in alcun modo il principio invocato nel ricorso, che presuppone l'assenza di partecipazione alla condotta tipica del reato. 1.4. Le ulteriori deduzioni inerenti alla valutazione dei fatti così come descritti nelle sentenze di merito implicano una rilettura delle emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Agostino si esaminano congiuntamente. Si tratta di motivi infondati. 2.1. La Corte di appello ha ritenuto che gli accertamenti tecnici eseguiti dal L.A.S.S. C.C. di [OSCURATO:PERSONA], dai quali era emerso che dalla sostanza stupefacente sequestrata fossero ricavabili più di 1000 dosi, fossero pienamente utilizzabili in quanto, trattandosi di accertamenti tecnici ripetibili, erano espletabili nelle forme di cui all'art.359 cod. proc. pen.; in ogni caso, la scelta del rito abbreviato avrebbe sanato ogni eventuale nullità, anche in relazione all'asserita violazione dell'art.87 T.U. Stup. 2.2. Premesso che non è stato dedotto che la documentazione dell'accertamento tecnico eseguito dal L.A.S.S. di [OSCURATO:PERSONA] non fosse conosciuta dagli imputati allorchè la difesa ha formulato istanza di rito abbreviato, si tratta di pronuncia conforme al consolidato orientamento interpretativo della Corte di legittimità, secondo il quale la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare - sia direttamente tramite i propri organi tecnici che facendone richiesta a una pubblica struttura - analisi ricognitiva (e non valutativa) in ordine alla natura della sostanza che si ritenga stupefacente e che tale analisi non si debba qualificare come accertamento urgente, in difetto. del requisito della irripetibilità, ma quale indagine a corredo della informativa di reato e a sostegno delle ragioni giustificanti l'arresto in flagranza di reato, con la conseguenza che il relativo documento, qualora l'indagato sia giudicato con il rito abbreviato, legittimamente confluisce nel fascicolo del pubblico ministero e può essere utilizzato ai fini della prova del reato. 2.3. Ogni questione inerente all'inutilizzabilità di tale accertamento è stata, in ogni caso, sanata, come correttamente indicato dalla Corte territoriale, ai sensi dell'art.438, comma 6-bis, cod. proc. pen. 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle ( i spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al p