CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 21866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25663/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SALERNO n. 857/2018 depositata il 14/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1. La presente controversia riguarda la conseguenze dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, erogato da una banca, con previsione di rimborso rateale a mezzo delegazione di pagamento al datore di lavoro del mutuatario, da operarsi mediante trattenute sulla retribuzione mensile. Al momento dell’erogazione, sull’importo erogato, erano già dedotti, fra gli altri costi, le commissioni bancarie, le commissioni c.d. di intermediazione e i costi assicurativi. Intervenuta l’estinzione anticipata, il mutuatario pretendeva la restituzione delle commissioni e dei costi assicurativi in misura proporzionale alla durata residua del contratto, restituzione che la mutuante ha ritenuta non dovuta, in applicazione di specifica previsione delle condizioni generali del contratto. Sono state chiamate in causa la società coinvolte a vario titolo nella complessiva operazione. La Corte d’appello di Salerno, confermando la decisione del primo giudice, ha dato torto al mutuante, riconoscendo la validità della previsione negoziale che escludeva la ripetizione dei costi. In particolare, la corte territoriale ha chiarito che non si applicava nella specie, ratione temporis, l’art. 125-sexies del d. lgs. n. 385 del 1993, nel testo modificato dall’art. 1 del d. lgs. n. 141 del 2010 (in base al quale «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»), trattandosi di finanziamento intervenuto anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina. Analogamente non si applicava, ratione temporis, la disciplina prevista in caso di estinzione anticipata dei contratti di assicurazione connessi a contratti di finanziamento per i quali sia stato corrisposto un premio unico (art. 15-quater del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221 del 2012). Si applicava, secondo il giudice d’appello, il principio sancito dall’art. 1896, comma 1, c.c. La Corte territoriale ha ancora negato che la previsione pattizia integrasse una ipotesi di vessatorietà fra quelle previste dall’art. 1469-bis, comma 3, c.c., negando comunque che la previsione comportasse un rilevante squilibrio di posizione in danno del consumatore. Il complesso di tali rationes decidendi sono oggetto dei tre motivi del ricorso per cassazione proposto dal mutuatario, al quale alcune delle società, convolte a vario titolo nell’operazioni, hanno resistito con controricorso. 2. La presente controversia fra origine dal mutuo chirografario concesso da un istituto di credito, che è materia che non è compresa nella competenza tabellare di questa sezione, che è limitata al mutuo fra privati. Inoltre la controversia pone questioni tipiche e specifiche della materia dei finanziamenti bancari per i quali sia previsto il rimborso rateale del prestito, che è ipotesi di del tutto teorica nei mutui fra privati. In particolare, si discute nella presente sede delle conseguenze dell’estinzione anticipata in ordine ai costi sostenuti dal mutuatario in previsione di un ammortamento integrale del prestito tramite pagamento di tutte le rate, fino a completa estinzione. Si pone poi il problema della disciplina applicabile a finanziamenti erogati prima delle modifiche introdotte dalla normativa di settore individuata nella sentenza impugnata. Si tratta di questioni che non si presentano di pronta e facile soluzione, non rinvenendosi, nella giurisprudenza della Corte, un orientamento idoneo a orientare la decisione in un senso o nell’altro. È quindi opportuno rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alla Sezione della Corte competente nella materia dei mutui e finanziamenti bancari. P.Q.M. rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per le valutazio