CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., comma 1, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, con provvedimenti del 31 ottobre 2017 del Tribunale di Ancona e del 24 aprile 2009 del Tribunale di Napoli. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che sussistessero i presupposti per la revoca ai sensi della legge n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, poiché [OSCURATO:PERSONA], entro cinque anni dall'entrata in vigore della predetta legge, aveva commesso, nel giugno-luglio 2009, il reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 648, 491 cod. pen., venendo condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge, in relazione all'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006, e vizio di motivazione. Lamenta l'erronea revoca del beneficio dell'indulto, poiché il reato commesso nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio è un reato continuato, per il quale è stata irrogata la pena complessiva di anni due di reclusione. Deduce che il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto tener conto della pena risultante dal cumulo giuridico, ma della pena inflitta per la violazione più grave. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si deve avere riguardo alla pena relativa a ciascuno dei reati unificati nella continuazione e non a quella complessiva (cfr., con specifico riferimento alla revoca, Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv. 277887 - 01; Sez. 4, n. 44754 del 03/10/2013, Hoxha, Rv. 257558 - 01; Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Agnello, Rv. 245967 - 01). Il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione in vista della necessaria applicazione del principio giurisprudenziale, avendo assunto come riferimento per la revoca soltanto il titolo e non la pena irrogata per ciascuna delle condotte che la sentenza aveva ritenuto avvinte dalla continuazione. Vapertanto,disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così de