CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 settembre 2026
Cassazione n. 25005/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroRoma [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 6855/2023 depositata il 29/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento nn. 8364,8365, 8366, 8367, 8368 per omesso parziale versamento dell’IMU per gliNumero registro generale 13774/2024Numero sezionale 5494/2026Numero di raccolta generale 25005/2026Data pubblicazione 04/09/2026anni 2015-2019 relativamente all’immobile, sito in Roma in via GiovanniDecollato n. 14, del quale è proprietaria in misura del 50%.La ricorrente ha precisato di risiedere ed avere dimora abituale, perragioni di lavoro, nel Comune di Latina.Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e la stessa sorte haavuto l’appello proposto.Nel dettaglio, il giudice di merito muove dalle affermazioni dellacontribuente (ossia di risiedere e dimorare per ragioni lavorative nelcomune di Latina) per escludere la rilevanza nella specie dell’invocatasentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale. Si osserva come lapredetta decisione consenta di usufruire dell’esenzione in relazioneall’immobile ove si dimora e si risiede stabilmente nel caso in cui i coniugirisiedano in due diversi immobili per ragioni lavorative. Nel caso di specie,la ricorrente non risiede nell’immobile sito in Roma ma in Latina per cui hadiritto all’esenzione in relazione solo a quest’ultimo.Ne consegue la legittimità della pretesa del Comune in relazione al50% della proprietà dell’immobile sito in Roma.Avverso la predetta decisione è proposto ricorso affidato a due motivi.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’udienza il controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura articolata, composta di due distinti econnessi profili, è dedotto il “Travisamento dei fatti e Abnormità dellasentenza per assenza o mera apparenza della motivazione in contrastocon la connessa intervenuta sentenza della Consulta n. 209 del12/09/2022 depositata il 13/10/2022 e pubblicata in G. U. 19/10/2022 n.42 in relazione all’art. 360, 1^ co n. 4 c.p.c. e, per quanto di ragione, inrelazione all’art. 360, 1^ co n. 5 c.p.c. Per la stessa ragione: Nullità dellaNumero registro generale 13774/2024Numero sezionale 5494/2026Numero di raccolta generale 25005/2026Data pubblicazione 04/09/2026sentenza e del procedimento parimenti in relazione all’art. 360, 1^ co n. 4c.p.c. e, per quanto di ragione, in relazione all’art. 360, 1^ co n. 5 c.p.c.”.La ricorrente osserva di aver rappresentato la vicenda fattuale egiuridica anche e soprattutto alla luce dell’intervenuta sentenza della CorteCostituzionale, rilevante in tesi nella specie, e pur tuttavia il giudice diseconde cure avrebbe “travisato del tutto la corretta interpretazione daconferire alla nuova situazione giuridica creatasi ad opera della Consulta”.1.2. La censura, al netto dell’inammissibilità per come formulata, èinfondata.Per quanto riguarda la pretesa nullità della sentenza valgono invero iconsolidati principi espressi da questa Corte in materia.Come innumerevoli volte stabilito da questa Corte di legittimità, lamotivazione della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deveritenersi apparente e sostanzialmente mancante allorquando essa nonconsenta alcun reale ed effettivo controllo sull'esattezza e la logicità delragionamento decisorio adottato dal giudice di merito, così da non111, comma 6 Cost.Il che si verifica nell'ipotesi in cui il giudice di merito ometta diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero liindichi senza un'effettiva loro disamina; e nell'ipotesi in cui la pronunciariveli un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (tra le molte, Cass. nn. 13248/20; 3819/20;9105/17).Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso dispecie la CGT2 abbia, al contrario, reso una motivazione che individuachiaramente il fondamento del ragionamento decisorio seguito. È benNumero registro generale 13774/2024Numero sezionale 5494/2026Numero di raccolta generale 25005/2026Data pubblicazione 04/09/2026evidente, infatti, che il giudice di merito ha ritenuto non riconoscibilel’esenzione atteso che la contribuente dimora e risiede in altro immobilesito in Latina ed ha altresì, per l’effetto, esplicitato le ragioni per le qualil’invocata sentenza della Corte Costituzionale non rileva nel caso di specie.1.3. Quanto al diverso ed ulteriore profilo denunciato, anch’esso èinfondato.Viene in considerazione quanto statuito dalla Corte costituzionale conla sentenza n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.13, comma 2, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertitodalla l. n. 214 del 2011, come modificato dalla l. n. 147 del 2013, nellaparte in cui richiedeva che l'abitazione principale fosse il luogo diresidenza anagrafica e dimora abituale non soltanto del possessore, maanche del suo nucleo familiare.La Corte ha altresì dichiarato, consequenzialmente, l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in cui stabilisce: «perabitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e icomponenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedonoanagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intendel’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedeanagraficamente»; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, comesuccessivamente modificato dall’art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, atutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni,nella legge 17 dicembre 2021, n. 215.Per quel che rileva in questa sede, la Corte Costituzionale ha rilevatoche la predetta disciplina determinava una irragionevole disparità diNumero registro generale 13774/2024Numero sezionale 5494/2026Numero di raccolta generale 25005/2026Data pubblicazione 04/09/2026trattamento tra coniugi (o persone unite civilmente) e conviventi di fatto,poiché questi ultimi potevano beneficiare dell'esenzione per ciascunimmobile nel quale il possessore avesse la propria residenza e dimoraabituale, mentre i primi ne erano esclusi ove i componenti della famigliaavessero stabilito la residenza in abitazioni diverse. La Corte ha inoltreosservato che, nell'attuale contesto sociale ed economico, non èinfrequente che i coniugi, per ragioni lavorative o personali, vivanostabilmente in luoghi diversi pur mantenendo integra la comunionefamiliare; pertanto, una disciplina fiscale che penalizzi tale scelta si ponein contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 Cost.Per queste ragioni è stata dichiarata l'illegittimità delle norme innanziindicate che richiedevano la contestuale residenza e dimora abituale delnucleo familiare e di quelle che limitavano l'esenzione ad un solo immobilequando i componenti della famiglia risiedessero in abitazioni differenti, siaubicate in comuni diversi sia nello stesso comune.1.4. Venendo alla fattispecie al vaglio di questa Corte, il giudice dimerito ha correttamente escluso l’applicabilità della sentenza della CorteCostituzionale in quanto non pertinente. Non si discorre, infatti, dellapossibilità di usufruire dell’esenzione da parte del coniuge che risiedenell’abitazione ove ha residenza e dimora, nel caso in cui l’altro coniugerisieda in altra abitazione, ma della diversa ipotesi in cui il richiedentevoglia conseguire l’esenzione in relazione alla quota dell’immobile delquale sia proprietario pro quota pur risiedendo e dimorando in altroimmobile.E tale fattispecie esula chiaramente dal perimetro applicativo dellanorma e della decisione invocata.Nella specie, la ricorrente risiede e dimora in diverso immobile sitonel Comune di Latina e ciò preclude il riconoscimento del beneficio perl’immobile in oggetto sito nel Comune di Roma.Numero registro generale 13774/2024Numero sezionale 5494/2026Numero di raccolta generale 25005/2026Data pubblicazione 04/09/20261.5. Va in conclusione ribadito che in tema di IMU, con riguardoall'esenzione riconosciuta per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2,del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), anchea seguito della sentenza della Corte Cost. n. 209 del 2022, il beneficiospetta soltanto in caso di concorrenza di residenza anagrafica e dimoraabituale sul medesimo immobile, non essendo consentita una sceltadiversa implicante la sussistenza alternativa di tali condizioni rispetto adiversi immobili (Cass. Sez. 5, 23 dicembre 2025, n. 33877).2. In conclusione, il ricorso è respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali che liquida in euro 2500,00 oltre al rimborso forfettarionella misura del 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre adesborsi per € 200,00.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]