CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro, che ha concluso chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Treviso, difensore di fiducia della partecivile, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto delricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 ottobre 2025, la Corte di appello di Venezia haconfermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 28 febbraio 2025, con laquale era stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], peraver costretto, in plurime occasioni, con condotta violenta, XXXXXXXXXXX, asubire atti sessuali, toccando la vittima all’altezza di zone erogene, quali il seno ola vagina, o strusciando i propri organi genitali sul corpo della vittima, conl’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di autorità o relazioni d’ufficio,in quanto titolare dell’azienda presso la quale la persona offesa era impiegata adecorrere dal gennaio 2017.2 . A v v e r s o l a p r e d e t t a s e n t e n z a , i l r i c o r r e n t e ,[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocatoSergio [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato a seimotivi.2.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 43, 609-bis cod.pen. e 533 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione ex art. 606, lett. e),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 6, par. 2,CEDU, per violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento.Lamenta la difesa che, nella sentenza impugnata, non sarebbe datorinvenire alcun passaggio argomentativo dal quale ricavare una situazione diviolenza o minaccia idonea a coartare la volontà della vittima, trattandosi di unufficio frequentato da circa una trentina di persone, sicchè sussistevano tutte lecondizioni per consentire alla persona offesa di allontanarsi o chiedere aiuto.Quanto all’elemento soggettivo, la difesa osserva che, prima del messaggiodel 24/03/2023, l’imputato non era stato posto nelle condizioni di apprezzare ildissenso della vittima, dal momento che l’atteggiamento tenuto dalla personaoffesa era estremamente confidenziale e di grandissimo affetto nei confronti delricorrente, rispondendo alle battute a sfondo sessuale di quest’ultimo,scambiandosi messaggi sessualmente espliciti, regalando un libro erotico,tenendo quindi atteggiamenti ambigui dai quali era impossibile percepire ildissenso. Nel quadro così descritto, l’errore di valutazione in cui è cadutol’imputato circa il consenso della persona offesa risulta scusabile o quantomenoestraneo a intenti criminali, così escludendo il dolo del reato, mancandocoscienza e volontà di imporre un atto non voluto, essendo il ricorrente convintodel contrario.2.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod.pen., nonché vizio della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per violazione dell’obbligo dimotivazione del provvedimento.Deduce la difesa che la Corte territoriale, ai fini del mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, si è limitata al richiamo delleconsiderazioni espresse dai giudici di primo grado, ovverosia la mancanza diresipiscenza, che non può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanzepersonalità negativa dell’imputato e l’assenza di elementi positivi di rilievo, noncorrispondenti al vero, avendo la Corte di appello omesso di considerare lacircostanza che il ricorrente ha agito nella assoluta convinzione di trovarsi in uncontesto relazionale ambiguo, ma consenziente, il comportamento positivotenuto da costui nel corso dell’intero giudizio, il suo stato di incensuratezza,nonché il rispetto di tutte le prescrizioni – anche cautelari – impartitegli, ivicompreso l’immediato pagamento della somma di 10.000,00 euro, disposta atitolo di provvisionale dal Tribunale di Treviso.2.3. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 111 Cost., 192,commi 1, 2, 3, 125 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione ex art.606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 Cost., 192, commi 1, 2,3, 125 e 533 cod. proc. pen., per violazione dell’obbligo di motivazione delprovvedimento.In sintesi, la difesa lamenta che la Corte territoriale, sebbene affermi che ilnarrato della persona offesa possieda i requisiti intrinseci di coerenza e costanza,non spiega poi perché divergenze temporali e difetti di contestualizzazione nelpredetto narrato non incidano sulla tenuta dimostrativa dei fatti contestati; allostesso modo, sebbene la Corte di merito affermi la presenza di plurimi riscontriesterni, allorchè esplicita la natura di tali fonti, finisce con il valorizzare leconfidenze ricevute, da più testimoni, da parte della persona offesa, cosìesponendosi al rischio di un circuito probatorio autoreferenziale nel quale ilracconto della persona offesa viene confermato da dichiarazioni che necostituiscono una mera eco, senza che intervenga un elemento esternoautonomo e logicamente distinto, tanto che, con riferimento all’episodio che sisarebbe verificato nella festa aziendale del settembre 2022 in presenza di 25persone, solo la persona offesa riferisce la commissione di un atto di violenzasessuale.2.4. Con un quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e viziodella motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inriferimento agli artt. 111 Cost., 192 cod. proc. pen., per violazione dell’obbligo dimotivazione del provvedimento.Lamenta la difesa la contraddittorietà della motivazione della sentenzaimpugnata, nella quale il contesto lavorativo viene utilizzato come fattore didifferenze percettive possono dipendere dalla diversa sensibilità dei soggetticoinvolti, e come fattore di sospetto per i testi della difesa, che la Corte di meritoritiene condizionati da un clima di soggezione psicologica e professionale, senzaoffrire una spiegazione logica idonea a giustificare la prevalenza accordata alletestimonianze accusatorie piuttosto che a quelle difensive.2.5. Con un quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all’art. 533 cod. proc.pen., nonché vizio della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per violazione dell’obbligo dimotivazione del provvedimento.Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha omesso di considerare due fileaudio inviati dalla persona offesa alla collega XXXXXXXXXXX, nei quali la primasegnalava ragioni lavorative di insoddisfazione, quali la continua competizioneola difficoltà di rapporti con il titolare, senza alcun riferimento ad episodi diviolenza, per cui, nonostante la presenza di emergenze documentali idonee adaccreditare la plausibilità di una ricostruzione alternativa dei fatti in sensofavorevole all’imputato.2.6. Con un sesto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen., nonché vizio della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc.pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per violazionedell’obbligo di motivazione del provvedimento.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata appare contraddittoria conriferimento alla mancata applicazione della riduzione nella misura massima didue terzi della riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma3, cod. pen., assumendo che le condotte ascritte all’imputato non fosseroparticolarmente gravi nel motivare il rigetto dell’appello del Pubblico ministero,per poi sostenere una insostenibile gravità del fatto e una insostenibile gravità dieffetti impressi alla vittima per omettere la concessione integrale dei due terzi didiminuzione della pena.3. E’ pervenuta memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si ribadiscono gli elementi indiritto posti a sostegno del ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla assenza di condotte violente ominatorie e sull’assenza, per non essere il ricorrente stato posto nelle condizionidi percepire il dissenso della donna, è manifestamente infondato.Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, i giudici di merito hannosottolineato come il rapporto progressivamente sempre più confidenziale traimputato e parte offesa, assunta a tempo determinato per sostituire unadipendente in congedo per maternità e, quindi, portata a compiacere il datore dilavoro per essere assunta a tempo indeterminato, rapporto che andava semprepiù degenerando, perché strumentalizzato dal ricorrente per invadere la sferadella libertà sessuale della persona offesa e molestarla sessualmente, speciequando i due rimanevano soli nell’ufficio dell’imputato, era caratterizzato, per unverso, da una posizione di potere dell’uomo, tale da imporre una particolarecautela nella valutazione del consenso, e, per altro verso, era stato anchecontraddistinto da vari momenti in cui la donna aveva espressamentemanifestato il proprio dissenso (v. pagina 19 della sentenza di primo grado),intimandogli di interrompere la condotta, coprendosi con le mani le zoneerogene, rannicchiandosi sulla sedia e allontanandosi dall’uomo, tanto da aver lostesso imputato dichiarato alla donna che il rifiuto di costei lo eccitavamaggiormente. I giudici di primo grado, alle pagine 15 e 16 della sentenza,hanno anche ampiamente e diffusamente sottolineato le lamentele rivolte dallapersona offesa, già nell’anno 2022, ai membri del consiglio di amministrazionedella società dove prestava attività lavorativa, i quali, lungi dall’intervenire, sierano limitati a suggerire alla donna di risolvere la problematica direttamentecon l’imputato, suggerimento che la denunciante non aveva raccolto, per timoredi ritorsioni lavorative.Le affermazioni dei giudici di merito si pongono in sintonia con gliorientamenti di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini dellaconsumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza delconsenso, che costituisce requisito esplicito della fattispecie, non lamanifestazione del dissenso, essendo peraltro necessario che il consenso riguardila specifica persona che quell’atto compie (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D.,Rv. 282834) e che si protragga per tutta la durata degli atti sessuali (Sez. 3, n.4532 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, B., Rv. 238987; nello stesso senso, Sez. 3, n.15010 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2019, F., Rv. 275393).2. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, incentrati sulla valutazionedel compendio probatorio e sulla attendibilità e coerenza delle dichiarazioni resedalla persona offesa, la cui stretta connessione ne consiglia la trattazionecongiunta, al fine di evitare inutili ripetizioni, sono manifestamente infondati,poiché, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello e disattesi dalla Cortedi merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una letturaalternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, pretendendouna integrale reinterpretazione di tutte le emergenze che attiene al giudizio dimerito e che non è consentita, né effettuabile in sede di legittimità.2.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto dellaconferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primogrado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio dimotivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che,a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temiprobatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati inquella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324;Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamentetravisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv.272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazionesecondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nelcaso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimocompendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che, nei casi di doppia conforme, lemotivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionaleintegrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nelladenuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall, non mass.).2.2. Occorre, poi, ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia ormaida tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della personaoffesa nella materia dei reati sessuali.Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della personaoffesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena",legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità,come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia,proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativodella vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempreribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, airacconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilitàsoggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante erigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quandovi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di unospecifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n.21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015,Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro,Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).Ulteriore principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità è che lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione difatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornitodal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvoche il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a merecongetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, edinsuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale privadi una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).2.3. Tanto premesso, le censure mosse dalla difesa sono manifestamenteinfondate perché mirano ad offrire una lettura alternativa delle risultanzeistruttorie, diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenze nel narratodella persona offesa, a fronte di un ragionamento probatorio, svolto dallasentenza impugnata, esente sia da manifeste contraddizioni che ne inficino latenuta logica, sia dalle denunciate omissioni motivazionali.2.4. La Corte territoriale, diversamente da quanto rappresentato in ricorso,alle pagine da 8 a 10 della sentenza impugnata, dopo aver affermato che ilgiudice di primo grado aveva ritenuto le dichiarazioni accusatorie della personaoffesa coerenti, dettagliate e corroborate da riscontri esterni, ha, con sufficientemotivazione, richiamato le testimonianze delle colleghe della denunciante,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che avevano confermato l’esistenzadi un clima aziendale connotato da sistematiche molestie, approcci fisici nonconsensuali e battute a sfondo sessuale, riferendo di aver anche costoro ricevutoapprezzamenti inappropriati, battute sessualmente esplicite e toccamenti, di averricevuto le confidenze della persona offesa e di aver anche assistito a molestiesessuali nei confronti di quest’ultima, anche in occasione della festa aziendale delsettembre 2022, imputando a ricordi imprecisi - anche in ragione del lassotemporale intercorso e dei numerosi episodi di molestie sessuali osservati - e alcoinvolgimento emotivo alcune discrepanze nelle date e nella dinamica degliepisodi; la Corte di appello ha, inoltre, richiamato le dettagliate testimonianzedel marito e della madre della persona offesa, che avevano, in particolare,riferito di cambiamenti comportamentali di quest’ultima e di terapia psicologica efarmacologica praticata dalla donna, per poi esaminare le testimonianze dei testiaddotti dalla difesa e ritenere, senza vizi logici, come le testimonianze difensivetendessero a minimizzare o contestualizzare i comportamenti di imputato e parteoffesa, riportandoli ad un rapporto confidenziale, facendo tuttavia emergere dellecontraddizioni nel raccordare le confidenze ricevute, in cui il disagio manifestatodalla donna era palese, con le modalità interpretative delle condotte da costorodirettamente osservate.2.5. La Corte territoriale ha anche spiegato, in ordine alla deposizione dellacollega di lavoro della persona offesa, XXXXXXXXXXX, come costei, seppurriferendo di un rapporto confidenziale e amichevole tra imputato e personaoffesa e di reciprocità nei gesti, aveva precisato di lamentele della donna apartire dal 2022 relative a rivendicazioni lavorative, tuttavia ammettendo che,nel luglio del 2022, avesse ricevuto messaggi riguardanti molestie sessuali e diaver assistito anche ad un episodio di contatto fisico tra i due, in tal modosottolineando, la Corte territoriale, il coinvolgimento emotivo della teste e lacontraddittorietà nella gestione temporale delle lamentele della persona offesa.2.6. In definitiva, la Corte territoriale ha offerto ampia e logicamotivazione delle ragioni per le quali il resoconto della vittima dovesse ritenersiTale motivazione è stata censurata in modo del tutto generico, in termini dimero dissenso valutativo e, dunque, in modo non consentito nel giudizio dilegittimità, dovendo ribadirsi sul punto che sono precluse al giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti,indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis,Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sullacompletezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non puòessere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità,infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto traprova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure neiconfronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già neiconfronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudicedi merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione.Secondo la sempre efficace decisione delle Sezioni Unite di questaCorte, infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni dicui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la lororispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile"ictu oculi", dovendo li sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievidi macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. U,n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794).Non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quelladel giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un datofattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessariospiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia diimmediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’interoimpianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv.277091), evenienza quest’ultima non verificatasi nel caso di specie.3. Il secondo e il sesto motivo del ricorso, congiuntamente trattati perchéincentrati sul trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati.3.1. Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanzemerito negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla basedi una motivazione non illogica, richiamando da un lato l’argomentare dei giudicidi primo grado, che avevano sottolineato la mancanza di elementi tali dagiustificare una diminuzione della pena da irrogare, nonché la personalitànegativa dell’imputato, e rimarcando inoltre la gravità delle conseguenze dellacondotta e il contesto lavorativo nel quale la condotta stessa era stata tenuta,quali elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questaCorte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondocui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce undiritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiedeelementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativamotivazione nell’ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabilein sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte dicassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuantigeneriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato);motivazione che, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie–, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppurequando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004,Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con iprincipi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimentodelle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito chenon possono trovare ingresso in sede di legittimità, considerato peraltro che ilrispetto delle prescrizioni cautelari e il pagamento della provvisionalecostituiscono atti dovuti da parte del ricorrente, a pena di non incorrere insanzioni, e dovendosi ricordare,inoltre, che, all'applicazione della circostanzaminore gravità), non consegue automaticamente l'applicazione delle circostanzerilevano tutti i parametri indicati nell'art. 133 cod. pen., per la concedibilitàdell'attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma primo e nonquelli indicati nel comma secondo del predetto articolo (Sez. 3, n. 42439 del05/05/2016, F., Rv. 267903; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 6014del 09/01/2026, Z., Rv. 289616).3.2. Il sesto motivo, con cui la difesa si duole, sotto il duplice profilodel vizio di motivazione e della violazione di legge, della mancata applicazionedella diminuzione massima consentita per la riconosciuta circostanza attenuantedella minore gravità dei fatti, è anch’essa manifestamente infondata, in quantoripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata(pag. 16), sorretto sul punto da sufficiente e non illogica motivazione e daadeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di appello ritenutocongruo il procedimento di calcolo operato dai giudici di primo grado in cui lapena base era stata parametrata sul minimo edittale, con un abbattimentooperato quasi nella misura massima per l’attenuante speciale riconosciuta e conun contenuto aumento di pena per la continuazione, sottolineando la gravitàdegli effetti psicologici impressi sulla vittima dalla condotta dell’imputato e il pesodell’aggravante della relazione lavorativa, pur ritenuto soccombente rispettoall’attenuante applicata.Occorre richiamare in proposito il fermo orientamento di legittimità, in forzadel quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione ècomunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrentenel caso di specie, avendo peraltro le Sezioni unite di questa Corte ribadito che«una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata ènecessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura mediadi quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, inmotivazione); allo stesso modo, è stato ritenuto adempiuto l'obbligo dimotivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzionedella pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, insentenza, di una formula sintetica (quale: "Si ritiene congruo") (Sez. 4, n. 54966del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; Sez. 6, n. 9120 del 2/07/1998, Urrata,Rv. 211583).4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza di tutte le doglianzeformulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate.Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio aspese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appellodi Venezia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dallaCorte di appello di Venezia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.