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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17041/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso 42„ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis. dpr n. 309 del 1990, risalente a ottobre 2016 e alla condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, separatamente e antecedentemente giudicata.

Secondo il giudice dell'esecuzione, l'episodio concernente la detenzione di stupefacente commesso nell'ottobre 2016 non poteva considerarsi reato-fine del sodalizio, la cui partecipazione di Zaffino era stata accertata, con contestazione chiusa, negli anni 2006-2011, per la «considerevole distanza cronologica» dei fatti oggetto delle due sentenze.

Né - chiariva la Corte di appello - poteva essere valorizzato, in senso favorevole al condannato, il dato dell'operatività del sodalizio fino a ottobre 2015, stante la contestazione chiusa elevata a Zaffino, donde l'ininfluenza dell'operatività del sodalizio stesso in epoca successiva.

Esclusa, pertanto, la sussistenza di ulteriori elementi specifici a sostegno della richiesta, neppure allegati dalla difesa, perveniva al provvedimento reiettivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, che affida a un unico, articolato motivo.

Il giudice dell'esecuzione ha disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, i cui indici sono stati enumerati nell'originaria istanza, e si sarebbe erroneamente determinato in senso contrario al riconoscimento del vincolo della continuazione sul mero rilievo della pretesa distanza temporale che separerebbe i due delitti.

Pacifica l'appartenenza di Zaffino alla consorteria rndranghetistica, che aveva operato fino a ottobre 2015, il cui ruolo di partecipe si era estrinsecato nella gestione, unitamente al fratello di una piantagione di marijuana nell'interesse dei fratelli Sestito, elementi di spicco dell'organizzazione criminale, il fatto oggetto della condanna per il reato di detenzione a fine di cessione di analoga tipologia di sostanza stupefacente costituirebbe senza dubbio reato-fine della consorteria.

3. La difesa del ricorrente, in data 23 novembre 2022, ha depositato motivi nuovi con i quali ha lamentato il vizio di motivazione apparente, poiché il giudice dell'esecuzione «non ha fornito indicazione di elementi fattuali specifici, tratti dalle sentenze esaminate, da reputare ostativi a una preventiva programmazione unitaria, pur in presenza di reati omogenei».

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 29 settembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il giudice dell'esecuzione si è attenuto all'esatto principio di diritto, già ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 Toscano, Rv. 279430; Sez. 1 n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481-01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Fkv. 257253) e che deve essere qui ribadito, secondo cui può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe si fosse determinato a farvi ingresso.

Ragionando diversamente - si è chiarito - si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, in base al quale tutti i reati commessi in ambito associativo, e genericamente rientranti nel relativo programma, dovrebbero ritenersi passibili del trattamento sanzionatorio mitigato.

L'ordinanza, in effetti, afferma - e ineccepibilmente motiva - l'assenza di elementi sulla scorta dei quali ravvisare un'unica cornice deliberativa, tale non essendo il mero dato della vicinanza temporale tra gli episodi, in realtà non valutabile come tale, data la distanza di ben cinque anni tra l'acclarata condotta partecipativa e quella successivamente posta in essere.

Tali considerazioni resistono alle generiche e reiterative censure del ricorrente.

3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.T.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso 42„ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis. dpr n. 309 del 1990, risalente a ottobre 2016 e alla condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, separatamente e antecedentemente giudicata. Secondo il giudice dell'esecuzione, l'episodio concernente la detenzione di stupefacente commesso nell'ottobre 2016 non poteva considerarsi reato-fine del sodalizio, la cui partecipazione di Zaffino era stata accertata, con contestazione chiusa, negli anni 2006-2011, per la «considerevole distanza cronologica» dei fatti oggetto delle due sentenze. Né - chiariva la Corte di appello - poteva essere valorizzato, in senso favorevole al condannato, il dato dell'operatività del sodalizio fino a ottobre 2015, stante la contestazione chiusa elevata a Zaffino, donde l'ininfluenza dell'operatività del sodalizio stesso in epoca successiva. Esclusa, pertanto, la sussistenza di ulteriori elementi specifici a sostegno della richiesta, neppure allegati dalla difesa, perveniva al provvedimento reiettivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, che affida a un unico, articolato motivo. Il giudice dell'esecuzione ha disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, i cui indici sono stati enumerati nell'originaria istanza, e si sarebbe erroneamente determinato in senso contrario al riconoscimento del vincolo della continuazione sul mero rilievo della pretesa distanza temporale che separerebbe i due delitti. Pacifica l'appartenenza di Zaffino alla consorteria rndranghetistica, che aveva operato fino a ottobre 2015, il cui ruolo di partecipe si era estrinsecato nella gestione, unitamente al fratello di una piantagione di marijuana nell'interesse dei fratelli Sestito, elementi di spicco dell'organizzazione criminale, il fatto oggetto della condanna per il reato di detenzione a fine di cessione di analoga tipologia di sostanza stupefacente costituirebbe senza dubbio reato-fine della consorteria. 3. La difesa del ricorrente, in data 23 novembre 2022, ha depositato motivi nuovi con i quali ha lamentato il vizio di motivazione apparente, poiché il giudice dell'esecuzione «non ha fornito indicazione di elementi fattuali specifici, tratti dalle sentenze esaminate, da reputare ostativi a una preventiva programmazione unitaria, pur in presenza di reati omogenei». 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 29 settembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il giudice dell'esecuzione si è attenuto all'esatto principio di diritto, già ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 Toscano, Rv. 279430; Sez. 1 n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481-01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Fkv. 257253) e che deve essere qui ribadito, secondo cui può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe si fosse determinato a farvi ingresso. Ragionando diversamente - si è chiarito - si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, in base al quale tutti i reati commessi in ambito associativo, e genericamente rientranti nel relativo programma, dovrebbero ritenersi passibili del trattamento sanzionatorio mitigato. L'ordinanza, in effetti, afferma - e ineccepibilmente motiva - l'assenza di elementi sulla scorta dei quali ravvisare un'unica cornice deliberativa, tale non essendo il mero dato della vicinanza temporale tra gli episodi, in realtà non valutabile come tale, data la distanza di ben cinque anni tra l'acclarata condotta partecipativa e quella successivamente posta in essere. Tali considerazioni resistono alle generiche e reiterative censure del ricorrente. 3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicemb