CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 10566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8023/2022 R.G. proposto da : L'[OSCURATO:PERSONA] C S.A.S. e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di PALERMO n. 27/2022depositata il 12/01/2022 . Ad.28/03/2023 CC R.g. n. 8023 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’Evoluzione di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. propone impugnazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, n. 27 del 22/01/2022, che ha ritenuto risolta per inadempimento una transazione a causa del mancato pagamento, da parte della stessa società, di uno dei cinque assegni con i quali doveva essere estinto il debito nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], nella qualità [OSCURATO:PERSONA] del complesso dei beni aziendali costituenti la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. La ditta [OSCURATO:PERSONA], in persona del detto custode, è rimasta intimata. Per l’adunanza camerale del 28/03/2023 il Procuratore generale non ha depositato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] L’Evoluzione di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. e la stessa [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione a un precetto intimato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Nel corso dell’opposizione al decreto monitorio era stata stipulata transazione ch e prevedeva l’impegno della creditrice ditta Alamia a rinunciare all’esecuzione ad integrale pagamento avvenuto, con clausola risolutiva espressa della transazione nel caso di mancato pagamento nel termine. Consegnati dalla Sposito cinque assegni privi di data, quattro vennero pagati (previa loro sostituzione con assegni circolari), mentre il quinto non venne, invece, pagato perché il debitore, dopo avere chiesto vari differimenti, aveva chiuso il conto corrente. L’opposizione a precetto venne, quindi, accolta in primo grado e poi rigettata in appello perché l’assegno privo di data era nullo, per Ad.28/03/2023 CC R.g. n. 8023 del 2022; estensore: C. Valle cui non poteva essere considerata colpa del creditore la mancata presentazione del titolo all’incasso; con la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa la transazione era risoluta di diritto e diveniva, pertanto, inoperante la rinuncia al decreto ingiuntivo. La sentenza della Corte d’Appello di Palermo è impugnata dalla ricorrente società con duemotivi . La controparte è rimasta intimata. Il primomezzo muove censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1197, 1218, 1375, 1456 cod. civ., in quanto l’obbligazione era stata adempiuta, altrimenti le parti non avrebbero fatto estinguere l’opposizione al decreto ingiuntivo e la procedura esecutiva e , inoltre, vi era stata rinuncia al decreto ingiuntivo. Il secondo mezzo propone vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 1218, 1375 e 1456 cod. civ.in quanto non vi erastata la valutazione del comportamento del creditore alla luce della buona fede, perché era stata l a stess a creditr ic e Alamia ad accettare gli assegni privi di data e essa a veva attivato la clausola risolutiva espressa ben cinque anni dopo la consegna degli assegni I due motivi possono essere tratta ti congiuntamente in quanto strettamente connessi. Essi sono inammissibili: le censure sono prive di decisività in quanto non intaccano la ragione del decidere della Corte territoriale (ratio decidendi) basata s ulla nullità dei titoli , circostanza da cui derivano la mancanza di comportamento del creditore che possa essere rilevante sotto il profilo della correttezza ai sensi dell’art.1175 cod. civ. e la caducazione dell’impegno a non azionare il decreto ingiuntivo, quale effetto della risoluzione di diritto della transazione. Ad.28/03/2023 CC R.g. n. 8023 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, non avendo il custode giudiziario della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] svolto alcuna attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione d’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore impor to per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera