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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00363/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 23 aprile 2021, la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunàle della stessa città gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in quanto ritenuto caratterizzato da pericolosità qualificata, date le condanne per associazione per delinquere di stampo mafioso, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per estorsione aggravata ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 e siccome raggiunto da indizi per un ulteriore addebito di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il proposto a mezzo del difensore di fiducia formulando un unico motivo, che lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione quanto al profilo dell'attualità della pericolosità sociale.

L'applicazione della misura di prevenzione sarebbe fondata — si legge nel ricorso — solo su presunzioni semplici legate al riconoscimento giudiziale di mafiosità, tralasciando gli indicatori rimarcati dalla difesa.

Insiste il ricorrente sulla circostanza che, nel procedimento n. 222/19, il prevenuto non era stato destinatario di alcuna ordinanza cautelare per il reato associativo, giacché il Giudice della cautela — che era evidentemente incompetente — aveva rigettato la misura cautelare per carenza del presupposto dell'urgenza.

La ritenuta mancanza di quest'ultima significherebbe, assume la parte, che il Giudice per le indagini preliminari non aveva stimato sussistere né la gravità indiziaria, né le esigenze cautelari.

La Corte di appello aveva ipervalorizzato i rapporti con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare in che modo Collodoro avesse dato un apporto stabile all'organizzazione.

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la parte aveva reiterato i motivi di appello, già adeguatamente disattesi dalla Corte distrettuale, che ha valorizzato il riconoscimento giudiziale della mafiosità in forza di sentenze ormai definitive e di successive emergenze investigative.

Era stata, quindi, fornita una risposta conforme agli insegnamenti di Sezioni Unite Gattuso e della giurisprudenza successiva delle sezioni semplici di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Dato l'obiettivo avuto di mira dal ricorso — quello dello scrutinio della Corte di appello in punto di attualità della pericolosità sociale — è su questo aspetto che occorre concentrare l'attenzione.

Il vaglio del Giudice della prevenzione rispetto all'attualità della pericolosità sociale può fare tesoro dell'ampia elaborazione giurisprudenziale di legittimità che ha affrontato il tema.

Una posizione di primo piano riveste, in questo panorama, la sentenza Gattuso delle Sezioni Unite di questa Corte richiamata dalla Corte della prevenzione (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511), che ha validato l'esegesi secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, con la precisazione — espressa dall'autorevole precedente in motivazione — che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità.

Conforto a tale interpretazione discende — si legge nella sentenza Gattuso — dalla decisione della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura.

Con tale pronuncia si è imposta la considerazione della detenzione intercorsa medio tempore, come elemento di fatto potenzialmente foriero di una rimeditazione del precedente vissuto delinquenziale, anche al cospetto di addebiti associativi.

In conclusione, la regola di giudizio enucleata dal massimo Consesso riconosce, nel caso di "partecipazione" associativa, e non già di mera appartenenza, l'operatività di una presunzione semplice di pericolosità sociale, la quale, tuttavia, deve essere corroborata dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che la sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura.

Nel contempo, occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo.

Questa attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937), che devono soffermarsi: a) sul livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere 3 O condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica; b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; c) sull'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526).

2. Ebbene, trascurando l'esegesi di legittimità, il ricorso persegue una propria direttrice critica, che finisce per non percepire che il vaglio richiesto dalla norma è stato compiuto e che, dunque, la motivazione sul punto può dirsi effettiva e non apparente o inesistente, sì da poter legittimare il limitato scrutinio del Giudice di legittimità sulla misura di prevenzione.

E' ius receptum, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge.

Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263).

A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.In spregio a questa impostazione, il ricorso ha formulato critiche generiche, a fronte di un tessuto argomentativo della Corte territoriale che è effettivo e correttamente plasmato sul modello giustificativo enucleato dall'esegesi di questa Corte.

In particolare, il proposto aveva già riportato condanne sia per la partecipazione ex art. 416-bis cod. pen., che per associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 ed estorsione aggravata dall'art. 7

I. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203, oltre ad essere stato indiziato per un ulteriore reato associativo mafioso.

Questa pluralità di dati è stata stimata convergente nel senso di ritenere pienamente valida la presunzione semplice di pericolosità sociale, che non solo non è stata contrastata da elementi di segno contrario (nel provvedimento impugnato si dà atto che neanche l'appellante aveva dedotto e allegato un recesso dal sodalizio), ma è stata altresì avvalorata dall'accertata frequentazione, dopo la scarcerazione, con soggetti indiziati di essere partecipi a [OSCURATO:PERSONA].

Incontri che sono apparsi caratterizzati da particolari cautele ovvero sintomatici del calibro criminale riconosciuto a Collodoro ovvero di rapporti affaristici ovvero, ancora, di veri e propri rapporti illeciti (come il traffico di droga in fase di organizzazione con il mafioso [OSCURATO:PERSONA], per incontrare il quale il ricorrente aveva anche violato l'obbligo di soggiorno) e che depongono per la perdurante attualità della pericolosità sociale che già gli era valsa, in passato, l'applicazione di analoga misura di prevenzione e che non è scemata nonostante la carcerazione subita.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 23 aprile 2021, la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunàle della stessa città gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in quanto ritenuto caratterizzato da pericolosità qualificata, date le condanne per associazione per delinquere di stampo mafioso, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per estorsione aggravata ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 e siccome raggiunto da indizi per un ulteriore addebito di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il proposto a mezzo del difensore di fiducia formulando un unico motivo, che lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione quanto al profilo dell'attualità della pericolosità sociale. L'applicazione della misura di prevenzione sarebbe fondata — si legge nel ricorso — solo su presunzioni semplici legate al riconoscimento giudiziale di mafiosità, tralasciando gli indicatori rimarcati dalla difesa. Insiste il ricorrente sulla circostanza che, nel procedimento n. 222/19, il prevenuto non era stato destinatario di alcuna ordinanza cautelare per il reato associativo, giacché il Giudice della cautela — che era evidentemente incompetente — aveva rigettato la misura cautelare per carenza del presupposto dell'urgenza. La ritenuta mancanza di quest'ultima significherebbe, assume la parte, che il Giudice per le indagini preliminari non aveva stimato sussistere né la gravità indiziaria, né le esigenze cautelari. La Corte di appello aveva ipervalorizzato i rapporti con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare in che modo Collodoro avesse dato un apporto stabile all'organizzazione. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la parte aveva reiterato i motivi di appello, già adeguatamente disattesi dalla Corte distrettuale, che ha valorizzato il riconoscimento giudiziale della mafiosità in forza di sentenze ormai definitive e di successive emergenze investigative. Era stata, quindi, fornita una risposta conforme agli insegnamenti di Sezioni Unite Gattuso e della giurisprudenza successiva delle sezioni semplici di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Dato l'obiettivo avuto di mira dal ricorso — quello dello scrutinio della Corte di appello in punto di attualità della pericolosità sociale — è su questo aspetto che occorre concentrare l'attenzione. Il vaglio del Giudice della prevenzione rispetto all'attualità della pericolosità sociale può fare tesoro dell'ampia elaborazione giurisprudenziale di legittimità che ha affrontato il tema. Una posizione di primo piano riveste, in questo panorama, la sentenza Gattuso delle Sezioni Unite di questa Corte richiamata dalla Corte della prevenzione (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511), che ha validato l'esegesi secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, con la precisazione — espressa dall'autorevole precedente in motivazione — che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. Conforto a tale interpretazione discende — si legge nella sentenza Gattuso — dalla decisione della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Con tale pronuncia si è imposta la considerazione della detenzione intercorsa medio tempore, come elemento di fatto potenzialmente foriero di una rimeditazione del precedente vissuto delinquenziale, anche al cospetto di addebiti associativi. In conclusione, la regola di giudizio enucleata dal massimo Consesso riconosce, nel caso di "partecipazione" associativa, e non già di mera appartenenza, l'operatività di una presunzione semplice di pericolosità sociale, la quale, tuttavia, deve essere corroborata dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che la sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura. Nel contempo, occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo. Questa attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937), che devono soffermarsi: a) sul livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere 3 O condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica; b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; c) sull'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526). 2. Ebbene, trascurando l'esegesi di legittimità, il ricorso persegue una propria direttrice critica, che finisce per non percepire che il vaglio richiesto dalla norma è stato compiuto e che, dunque, la motivazione sul punto può dirsi effettiva e non apparente o inesistente, sì da poter legittimare il limitato scrutinio del Giudice di legittimità sulla misura di prevenzione. E' ius receptum, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.In spregio a questa impostazione, il ricorso ha formulato critiche generiche, a fronte di un tessuto argomentativo della Corte territoriale che è effettivo e correttamente plasmato sul modello giustificativo enucleato dall'esegesi di questa Corte. In particolare, il proposto aveva già riportato condanne sia per la partecipazione ex art. 416-bis cod. pen., che per associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 ed estorsione aggravata dall'art. 7 I. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203, oltre ad essere stato indiziato per un ulteriore reato associativo mafioso. Questa pluralità di dati è stata stimata convergente nel senso di ritenere pienamente valida la presunzione semplice di pericolosità sociale, che non solo non è stata contrastata da elementi di segno contrario (nel provvedimento impugnato si dà atto che neanche l'appellante aveva dedotto e allegato un recesso dal sodalizio), ma è stata altresì avvalorata dall'accertata frequentazione, dopo la scarcerazione, con soggetti indiziati di essere partecipi a [OSCURATO:PERSONA]. Incontri che sono apparsi caratterizzati da particolari cautele ovvero sintomatici del calibro criminale riconosciuto a Collodoro ovvero di rapporti affaristici ovvero, ancora, di veri e propri rapporti illeciti (come il traffico di droga in fase di organizzazione con il mafioso [OSCURATO:PERSONA], per incontrare il quale il ricorrente aveva anche violato l'obbligo di soggiorno) e che depongono per la perdurante attualità della pericolosità sociale che già gli era valsa, in passato, l'applicazione di analoga misura di prevenzione e che non è scemata nonostante la carcerazione subita. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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