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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00180/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, pronunciando quale giudice dell'esecuzione sulla richiesta avanzata dalla Procura generale in relazione all'esecuzione della sentenza emessa in data 8 novembre 2017 da quella stessa Corte nel procedimento n. 8785/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, con la quale si chiedeva di chiarire l'apparente discrasia esistente tra motivazione e dispositivo con riferimento alla disposta conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, atteso che in motivazione si faceva riferimento alla garanzia del pagamento delle spese del procedimento, mentre nella parte dispositiva si statuiva genericamente il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti di cui all'art. 316 cod. proc. pen., dichiarava la prevalenza del dispositivo sulla motivazione e, per l'effetto, integrava quest'ultima, disponendo che dopo le parole "va mantenuto il sequestro su quanto sottoposto a misura cautelare reale a seguito di rogatoria presso l'A.G. elvetica, a garanzia del pagamento delle spese del procedimento come richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA]" fossero aggiunte le parole "nonché a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, come da richiesta delle Parti civili costituite".

1.1. A ragione, quel giudice adito osservava che: - con il sollevato incidente non era stata avanzata richiesta di interpretazione autentica della decisione assunta all'esito del procedimento di cognizione, "certamente non ammissibile in alcuna forma", ma piuttosto di "correggere ed integrare" la motivazione della sentenza, nella parte in cui era stato omesso ogni riferimento alla richiesta di conversione avanzata anche dai difensori delle parti civili; - il dispositivo pubblicato in udienza, nella parte di interesse, non era inficiato da errori di sorta, contenendo un onnicomprensivo riferimento a tutti i crediti di cui all'art. 316 cod. proc. pen., mentre la motivazione forniva una spiegazione soltanto parziale della decisione assunta; - le difficoltà incontrate nell'esecuzione della sentenza radicavano l'interesse della Procura ad azionare il rimedio proposto;- la pendenza di un giudizio civile sia sull'appartenenza agli imputati delle somme in sequestro sia sulla determinazione quantitativa del danno subito dalle parti civili non era di ostacolo al trasferimento in Italia delle somme giacenti sui conti correnti esteri dei terzi sequestrati, spettando alla autorità giudiziaria che dispone il vincolo dettare le modalità e il luogo di custodia delle res in sequestro.

2. Avverso l'indicato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] LLC, [OSCURATO:PERSONA] LLC, [OSCURATO:PERSONA] LLC, a mezzo del difensore e procuratore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando le seguenti censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale rilevato e dichiarato l'inammissibilità del proposto incidente.

La Procura generale presso la Corte di appello di Roma, a seguito di istanza presentata dalla parte civile fallimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., avanzava richiesta di assistenza giudiziaria all'A.G. elvetica per il trasferimento in Italia dei beni sequestrati in Svizzera a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa in data 8 novembre 2017 dalla Corte di appello di Roma.

A tale richiesta veniva opposto che il sequestro era stato mantenuto solo "a garanzia delle spese del procedimento penale e non a garanzia dei crediti risarcitori della parte civile, secondo quanto espressamente indicato nella sentenza di appello".

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma promuoveva, dunque, incidente di esecuzione volto a chiarire l'apparente discrasia tra motivazione e dispositivo.

Tale richiesta avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sia che fosse diretta a risolvere un dubbio interpretativo e a sollecitare una interpretazione autentica del contenuto della decisione che non rientra tra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione, sia che fosse volta, come sostenuto dalla Corte di appello, ad ottenere una correzione o integrazione della motivazione, parimenti impraticabile in sede di esecuzione.

Difettava, poi, un interesse concreto in capo al richiedente all'attivazione della procedura, in quanto non era stato opposto un rifiuto al trasferimento dei beni posti a garanzia delle spese del procedimento: dunque, l'incidente di esecuzione mirava ad ottenere una pronuncia tesa a soddisfare un interesse esclusivo della parte civile; - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto di accogliere la domanda in ragione del principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione sebbene, nel caso in esame, non era dato rilevare alcun contrasto tra il generico richiamo all'art. 316 cod. proc. pen. contenuto nel dispositivo e l'indicazione specifica ed espressa contenuta nella parte motiva circa il mantenimento del sequestro solamente a garanzia del pagamento delle spese del procedimento; per avere sostenuto che il silenzio sulla richiesta di conversione avanzata dalla parte civile dovesse essere inteso quale accoglimento della domanda piuttosto che omessa pronuncia sulla relativa richiesta; per non avere considerato che, essendo pendente una controversia civile sulla titolarità dei beni in sequestro, prima di una pronuncia irrevocabile che accerti l'appartenenza dei beni sequestrati agli imputati e non ai trust, detti beni non possono essere trasferiti in Italia in esecuzione della sentenza penale; per avere illogicamente affermato che il trasferimento era stato richiesto "a garanzia" e non "a pagamento dei crediti", finalità la prima interamente ed egualmente soddisfatta anche senza il trasferimento delle somme in Italia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

1. Va, innanzitutto, rammentato che la statuizione con la quale il giudice su istanza di parte (pubblico ministero o parte civile) dispone il sequestro conservativo o, come nel caso di specie, che sulle cose o beni oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen., ha natura cautelare e a nulla rileva la circostanza che il provvedimento sul punto sia stato assunto contestualmente alla sentenza di primo o di secondo grado.

La natura giuridica di provvedimento cautelare non muta in relazione alla circostanza accidentale che esso sia stato disposto nella o meglio contestualmente alla sentenza, tant'è che tale circostanza non può legittimare la possibilità di presentare avverso la statuizione cautelare un'impugnazione atipica, cioè di proporre appello nelle forme ordinarie ovvero ricorso per cassazione, essendo unicamente proponibile istanza di riesame ai sensi degli artt. 318 e 324 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 2 , Sentenza n. 37797 del 10/07/2019, Gogioso, Rv. 276746; Sez. 2, n. 4681 del 09/10/2018, dep. 2019, Scalese, Rv. 275070).

2. Giova, poi, ricordare che il principio per il quale il dispositivo prevale sulla motivazione, strettamente correlato alla regola secondo cui la mancanza di dispositivo produce nullità, enunziata nell'art. 546 cod. proc. pen., è applicabile soltanto alle sentenze.

Tradizionalmente il dispositivo segna difatti l'ambito della motivazione della sentenza, giacché, si diceva, in esso "si contiene essenzialmente il giudicato" e si rappresenta "la pronunzia sintetica imperativa (...) che dichiara quale sia la volontà della legge in ordine alla pretesa punitiva fattasi valere con l'azione penale".

Proprio in funzione di giustificazione di un dispositivo immutabile sono d'altronde previste, per le sole sentenze, precise "formule" dispositive, in caso di proscioglimento.

Insomma, dispositivo immutabile e formule per esso prefissate servono alla delimitazione e alla certezza del giudicato, ed è da tale funzione che discende la regola della prevalenza.

Identiche necessità e fissità, e analoga regola, non hanno ragion d'essere, invece, per i provvedimenti che non sono destinati all'immutabilità del giudicato, quali le ordinanze e i decreti, suscettibili di modificazione e revoca, per i quali l'uso di una parte dispositiva costituisce consuetudine ma non è prescritto come immancabile da alcuna norma, e che ben possono e devono, di conseguenza, sempre essere "interpretati" alla luce della motivazione.

Neppure per le sentenze, peraltro, il principio della prevalenza del dispositivo costituisce un canone invalicabile.

La motivazione ha comunque la funzione di spiegare e chiarire le ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione; può contenere pertanto elementi certi e logici che la facciano prevalere su un dispositivo formalmente immutabile (tanto da essere richiesto a pena di nullità), se da essa risulta che l'apparente discrasia tra giudizio e conclusioni è frutto di mero errore o omissione.

A maggior ragione l'esigenza di individuare la decisione sulla base della motivazione ricorre perciò nelle ordinanze, tanto più in tema di misure cautelari, dove la sostanza della decisione giurisdizionale è enunciata nella motivazione e così con essa fissata.

2. Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento cautelare chiaramente ha disposto il mantenimento del vincolo a garanzia delle sole spese del procedimento, senza esprimersi e nemmeno far cenno alla richiesta di conversione avanzata dalle parti civili, e la decisione deve ritenersi così fissata, anche se nel "dispositivo" è contenuto il generico riferimento ai crediti di cui all'art. 316 cod. proc. pen..

All'omessa pronunzia da parte del giudice del "processo di merito", certamente non frutto di un errore materiale, non era possibile porre rimedio da parte del giudice dell'esecuzione che, attraverso l'operata "integrazione" della motivazione del provvedimento, sul presupposto -erroneo- che essa fornisse "una spiegazione soltanto parziale della decisione assunta", ha finito, nella sostanza, per disporre direttamente il mantenimento del sequestro con finalità conservative a garanzia delle obbligazioni civili in violazione, del limite, normativo e di sistema, all'applicabilità dell'istituto del sequestro conservativo alla fase di esecuzione (Sez. 3 n. 31453 del 04/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267538)

3. Né appare condivisibile l'argomento speso dal concludente Procuratore generale, il quale ha osservato che le parti ricorrenti non avevano interesse a dolersi della disposta integrazione, affatto ultronea dal momento che "la richiesta del pubblico ministero di cui la sentenza dava conto in motivazione era comunque idonea a giovare alle parti civili, ai sensi dell'art. 316, comma 3, cod. proc. pen. (principio da ritenersi applicabile anche all'ipotesi di cui all'art. 323, comma 4, cod. proc. pen., ricorrendo la "eadem ratio")".

Come questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 5, n. 2360 del 14/04/2000, Salvo, Rv. 217251), il terzo comma dell'art. 316 cod. proc. pen. non va intesto nel senso che il pubblico ministero sia legittimato a chiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili, bensì nel senso che, sui beni assoggettati a vincolo d'indisponibilità a seguito del sequestro chiesto dal PM, la parte civile può, a sua volta, chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento - subordinatamente a quello dell'erario dello Stato - delle proprie ragioni creditorie civili conseguenti al reato.

Nel caso in disamina la conversione del sequestro preventivo in sequestro con finalità conservative è stato disposto a garanzia delle future pretese erariali, mentre il pubblico ministero non poteva chiedere (e il giudice procedente, alla stregua di tale richiesta, non poteva conseguentemente disporre) il mantenimento del vincolo sui beni anche con la funzione di garanzia delle pretese civilistiche.

4. Considerato, poi, che, a norma dell'art. 320, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria (nella specie nemmeno irrogata) ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile; che la sentenza della Corte di appello in relazione alla quale la Procura generale ha proposto incidente di esecuzione, è divenuta definitiva quanto all'affermazione della responsabilità degli imputati e alle statuizioni civili (condanna generica al risarcimento del danno), ma è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio; che il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato (a garanzia del cui pagamento è stato disposto il mantenimento del vincolo cautelare) presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento da cui sorge l'obbligo del pagamento e che l'ufficio incaricato delle procedure di riscossione si identifica con la cancelleria del magistrato, diverso dalla Cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato, non è dato comprendere quali siano "le difficoltà incontrate nell'esecuzione della sentenza" dalla Procura, e quale l'interesse del Procuratore generale a ricorrere al rimedio azionato.

Per tutte le superiori considerazioni s'impone l'annullamento senza rinvio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, pronunciando quale giudice dell'esecuzione sulla richiesta avanzata dalla Procura generale in relazione all'esecuzione della sentenza emessa in data 8 novembre 2017 da quella stessa Corte nel procedimento n. 8785/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, con la quale si chiedeva di chiarire l'apparente discrasia esistente tra motivazione e dispositivo con riferimento alla disposta conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, atteso che in motivazione si faceva riferimento alla garanzia del pagamento delle spese del procedimento, mentre nella parte dispositiva si statuiva genericamente il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti di cui all'art. 316 cod. proc. pen., dichiarava la prevalenza del dispositivo sulla motivazione e, per l'effetto, integrava quest'ultima, disponendo che dopo le parole "va mantenuto il sequestro su quanto sottoposto a misura cautelare reale a seguito di rogatoria presso l'A.G. elvetica, a garanzia del pagamento delle spese del procedimento come richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA]" fossero aggiunte le parole "nonché a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, come da richiesta delle Parti civili costituite". 1.1. A ragione, quel giudice adito osservava che: - con il sollevato incidente non era stata avanzata richiesta di interpretazione autentica della decisione assunta all'esito del procedimento di cognizione, "certamente non ammissibile in alcuna forma", ma piuttosto di "correggere ed integrare" la motivazione della sentenza, nella parte in cui era stato omesso ogni riferimento alla richiesta di conversione avanzata anche dai difensori delle parti civili; - il dispositivo pubblicato in udienza, nella parte di interesse, non era inficiato da errori di sorta, contenendo un onnicomprensivo riferimento a tutti i crediti di cui all'art. 316 cod. proc. pen., mentre la motivazione forniva una spiegazione soltanto parziale della decisione assunta; - le difficoltà incontrate nell'esecuzione della sentenza radicavano l'interesse della Procura ad azionare il rimedio proposto;- la pendenza di un giudizio civile sia sull'appartenenza agli imputati delle somme in sequestro sia sulla determinazione quantitativa del danno subito dalle parti civili non era di ostacolo al trasferimento in Italia delle somme giacenti sui conti correnti esteri dei terzi sequestrati, spettando alla autorità giudiziaria che dispone il vincolo dettare le modalità e il luogo di custodia delle res in sequestro. 2. Avverso l'indicato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] LLC, [OSCURATO:PERSONA] LLC, [OSCURATO:PERSONA] LLC, a mezzo del difensore e procuratore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando le seguenti censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale rilevato e dichiarato l'inammissibilità del proposto incidente. La Procura generale presso la Corte di appello di Roma, a seguito di istanza presentata dalla parte civile fallimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., avanzava richiesta di assistenza giudiziaria all'A.G. elvetica per il trasferimento in Italia dei beni sequestrati in Svizzera a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa in data 8 novembre 2017 dalla Corte di appello di Roma. A tale richiesta veniva opposto che il sequestro era stato mantenuto solo "a garanzia delle spese del procedimento penale e non a garanzia dei crediti risarcitori della parte civile, secondo quanto espressamente indicato nella sentenza di appello". Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma promuoveva, dunque, incidente di esecuzione volto a chiarire l'apparente discrasia tra motivazione e dispositivo. Tale richiesta avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sia che fosse diretta a risolvere un dubbio interpretativo e a sollecitare una interpretazione autentica del contenuto della decisione che non rientra tra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione, sia che fosse volta, come sostenuto dalla Corte di appello, ad ottenere una correzione o integrazione della motivazione, parimenti impraticabile in sede di esecuzione. Difettava, poi, un interesse concreto in capo al richiedente all'attivazione della procedura, in quanto non era stato opposto un rifiuto al trasferimento dei beni posti a garanzia delle spese del procedimento: dunque, l'incidente di esecuzione mirava ad ottenere una pronuncia tesa a soddisfare un interesse esclusivo della parte civile; - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto di accogliere la domanda in ragione del principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione sebbene, nel caso in esame, non era dato rilevare alcun contrasto tra il generico richiamo all'art. 316 cod. proc. pen. contenuto nel dispositivo e l'indicazione specifica ed espressa contenuta nella parte motiva circa il mantenimento del sequestro solamente a garanzia del pagamento delle spese del procedimento; per avere sostenuto che il silenzio sulla richiesta di conversione avanzata dalla parte civile dovesse essere inteso quale accoglimento della domanda piuttosto che omessa pronuncia sulla relativa richiesta; per non avere considerato che, essendo pendente una controversia civile sulla titolarità dei beni in sequestro, prima di una pronuncia irrevocabile che accerti l'appartenenza dei beni sequestrati agli imputati e non ai trust, detti beni non possono essere trasferiti in Italia in esecuzione della sentenza penale; per avere illogicamente affermato che il trasferimento era stato richiesto "a garanzia" e non "a pagamento dei crediti", finalità la prima interamente ed egualmente soddisfatta anche senza il trasferimento delle somme in Italia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 1. Va, innanzitutto, rammentato che la statuizione con la quale il giudice su istanza di parte (pubblico ministero o parte civile) dispone il sequestro conservativo o, come nel caso di specie, che sulle cose o beni oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen., ha natura cautelare e a nulla rileva la circostanza che il provvedimento sul punto sia stato assunto contestualmente alla sentenza di primo o di secondo grado. La natura giuridica di provvedimento cautelare non muta in relazione alla circostanza accidentale che esso sia stato disposto nella o meglio contestualmente alla sentenza, tant'è che tale circostanza non può legittimare la possibilità di presentare avverso la statuizione cautelare un'impugnazione atipica, cioè di proporre appello nelle forme ordinarie ovvero ricorso per cassazione, essendo unicamente proponibile istanza di riesame ai sensi degli artt. 318 e 324 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 2 , Sentenza n. 37797 del 10/07/2019, Gogioso, Rv. 276746; Sez. 2, n. 4681 del 09/10/2018, dep. 2019, Scalese, Rv. 275070). 2. Giova, poi, ricordare che il principio per il quale il dispositivo prevale sulla motivazione, strettamente correlato alla regola secondo cui la mancanza di dispositivo produce nullità, enunziata nell'art. 546 cod. proc. pen., è applicabile soltanto alle sentenze. Tradizionalmente il dispositivo segna difatti l'ambito della motivazione della sentenza, giacché, si diceva, in esso "si contiene essenzialmente il giudicato" e si rappresenta "la pronunzia sintetica imperativa (...) che dichiara quale sia la volontà della legge in ordine alla pretesa punitiva fattasi valere con l'azione penale". Proprio in funzione di giustificazione di un dispositivo immutabile sono d'altronde previste, per le sole sentenze, precise "formule" dispositive, in caso di proscioglimento. Insomma, dispositivo immutabile e formule per esso prefissate servono alla delimitazione e alla certezza del giudicato, ed è da tale funzione che discende la regola della prevalenza. Identiche necessità e fissità, e analoga regola, non hanno ragion d'essere, invece, per i provvedimenti che non sono destinati all'immutabilità del giudicato, quali le ordinanze e i decreti, suscettibili di modificazione e revoca, per i quali l'uso di una parte dispositiva costituisce consuetudine ma non è prescritto come immancabile da alcuna norma, e che ben possono e devono, di conseguenza, sempre essere "interpretati" alla luce della motivazione. Neppure per le sentenze, peraltro, il principio della prevalenza del dispositivo costituisce un canone invalicabile. La motivazione ha comunque la funzione di spiegare e chiarire le ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione; può contenere pertanto elementi certi e logici che la facciano prevalere su un dispositivo formalmente immutabile (tanto da essere richiesto a pena di nullità), se da essa risulta che l'apparente discrasia tra giudizio e conclusioni è frutto di mero errore o omissione. A maggior ragione l'esigenza di individuare la decisione sulla base della motivazione ricorre perciò nelle ordinanze, tanto più in tema di misure cautelari, dove la sostanza della decisione giurisdizionale è enunciata nella motivazione e così con essa fissata. 2. Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento cautelare chiaramente ha disposto il mantenimento del vincolo a garanzia delle sole spese del procedimento, senza esprimersi e nemmeno far cenno alla richiesta di conversione avanzata dalle parti civili, e la decisione deve ritenersi così fissata, anche se nel "dispositivo" è contenuto il generico riferimento ai crediti di cui all'art. 316 cod. proc. pen.. All'omessa pronunzia da parte del giudice del "processo di merito", certamente non frutto di un errore materiale, non era possibile porre rimedio da parte del giudice dell'esecuzione che, attraverso l'operata "integrazione" della motivazione del provvedimento, sul presupposto -erroneo- che essa fornisse "una spiegazione soltanto parziale della decisione assunta", ha finito, nella sostanza, per disporre direttamente il mantenimento del sequestro con finalità conservative a garanzia delle obbligazioni civili in violazione, del limite, normativo e di sistema, all'applicabilità dell'istituto del sequestro conservativo alla fase di esecuzione (Sez. 3 n. 31453 del 04/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267538) 3. Né appare condivisibile l'argomento speso dal concludente Procuratore generale, il quale ha osservato che le parti ricorrenti non avevano interesse a dolersi della disposta integrazione, affatto ultronea dal momento che "la richiesta del pubblico ministero di cui la sentenza dava conto in motivazione era comunque idonea a giovare alle parti civili, ai sensi dell'art. 316, comma 3, cod. proc. pen. (principio da ritenersi applicabile anche all'ipotesi di cui all'art. 323, comma 4, cod. proc. pen., ricorrendo la "eadem ratio")". Come questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 5, n. 2360 del 14/04/2000, Salvo, Rv. 217251), il terzo comma dell'art. 316 cod. proc. pen. non va intesto nel senso che il pubblico ministero sia legittimato a chiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili, bensì nel senso che, sui beni assoggettati a vincolo d'indisponibilità a seguito del sequestro chiesto dal PM, la parte civile può, a sua volta, chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento - subordinatamente a quello dell'erario dello Stato - delle proprie ragioni creditorie civili conseguenti al reato. Nel caso in disamina la conversione del sequestro preventivo in sequestro con finalità conservative è stato disposto a garanzia delle future pretese erariali, mentre il pubblico ministero non poteva chiedere (e il giudice procedente, alla stregua di tale richiesta, non poteva conseguentemente disporre) il mantenimento del vincolo sui beni anche con la funzione di garanzia delle pretese civilistiche. 4. Considerato, poi, che, a norma dell'art. 320, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria (nella specie nemmeno irrogata) ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile; che la sentenza della Corte di appello in relazione alla quale la Procura generale ha proposto incidente di esecuzione, è divenuta definitiva quanto all'affermazione della responsabilità degli imputati e alle statuizioni civili (condanna generica al risarcimento del danno), ma è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio; che il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato (a garanzia del cui pagamento è stato disposto il mantenimento del vincolo cautelare) presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento da cui sorge l'obbligo del pagamento e che l'ufficio incaricato delle procedure di riscossione si identifica con la cancelleria del magistrato, diverso dalla Cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato, non è dato comprendere quali siano "le difficoltà incontrate nell'esecuzione della sentenza" dalla Procura, e quale l'interesse del Procuratore generale a ricorrere al rimedio azionato. Per tutte le superiori considerazioni s'impone l'annullamento senza rinvio d
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