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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 18985/2026

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to il 04/03/1980 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 13/RG 35548 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, ha presentato ricorso affidato a due motivi con cui ha contestato: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la omessa motivazione in ordine agli aumenti (eccessivi) di pena disposti a titolo di continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il primo motivo è generico in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.

Nella sentenza impugnata si argomenta in modo puntuale circa gli "insuperabili elementi negativi" che ostano allo sconto di pena; elementi, ravvisati, in modo non illogico, nei numerosi e allarmanti precedenti, molti dei quali anche specifici (cfr. pag. 2).

E' il caso di rammentare che, per constante giurisprudenza di legittimità, la concessione delle generiche non rappresenta un diritto dell'imputato, presupponendo la esistenza di elementi positivamente valutabili in tal senso.

2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

I Giudici di appello nel rideterminare la pena previa individuazione del reato base in quello di resistenza a pubblico ufficiale, contestato al capo 3 della rubrica, ha fissato la pena a titolo di continuazione per" 221" episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in misura corrispondente all'aumento massimo previsto per l'art. 81 comma 2 cod. pen.

La motivazione poggia sulla reiterazione degli episodi di cessione di droga pesante ai danni di numerosi clienti e in un arco temporale di circa due anni.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (pag. 3).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/04/2026.

Il Consigliere y.tensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] cyello [OSCURATO:PERSONA] rdano tN 26 m 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 04/03/1980 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 13/RG 35548 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, ha presentato ricorso affidato a due motivi con cui ha contestato: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la omessa motivazione in ordine agli aumenti (eccessivi) di pena disposti a titolo di continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il primo motivo è generico in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. Nella sentenza impugnata si argomenta in modo puntuale circa gli "insuperabili elementi negativi" che ostano allo sconto di pena; elementi, ravvisati, in modo non illogico, nei numerosi e allarmanti precedenti, molti dei quali anche specifici (cfr. pag. 2). E' il caso di rammentare che, per constante giurisprudenza di legittimità, la concessione delle generiche non rappresenta un diritto dell'imputato, presupponendo la esistenza di elementi positivamente valutabili in tal senso. 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. I Giudici di appello nel rideterminare la pena previa individuazione del reato base in quello di resistenza a pubblico ufficiale, contestato al capo 3 della rubrica, ha fissato la pena a titolo di continuazione per" 221" episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in misura corrispondente all'aumento massimo previsto per l'art. 81 comma 2 cod. pen. La motivazione poggia sulla reiterazione degli episodi di cessione di droga pesante ai danni di numerosi clienti e in un arco temporale di circa due anni. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (pag. 3). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2026. Il Consigliere y.tensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] cyello [OSCURATO:PERSONA] rdano tN 26 m 2026
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