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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43136/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un portafoglio.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. vizio di motivazione sulla valutazione della condotta e violazione di legge in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di furto aggravato.

3. Il ricorso è inammissibile.

In sede di appello l'imputato aveva proposto motivi afferenti solo il punto del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso per cassazione investe solo il punto della responsabilità che però era precluso, attraverso la non consentita introduzione, in questa sede, di motivi inediti.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] re\ estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un portafoglio. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. vizio di motivazione sulla valutazione della condotta e violazione di legge in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di furto aggravato. 3. Il ricorso è inammissibile. In sede di appello l'imputato aveva proposto motivi afferenti solo il punto del trattamento sanzionatorio. Il ricorso per cassazione investe solo il punto della responsabilità che però era precluso, attraverso la non consentita introduzione, in questa sede, di motivi inediti. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] re\ estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43136/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris