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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 1987

Cassazione n. 40511/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1987 avverso l'ordinanza del 31/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Gip del Tribunale di Parma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Trento del 27/01/2023, che disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di accesso agli impianti sportivi per anni cinque, nonchè l'obbligo di presentazione presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA], prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio Piacenza, per anni tre.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di ricorso.

2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 30/01/2023, alle ore 19,15, che la richiesta del Pm è stata depositata il 31/01/ 2023 e che la convalida da parte del G.i.p. risulta disposta in data 31/01/2023 alle ore 12,55, malgrado non fosse decorso il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimento all'interessato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell'applicazione della misura del divieto di accesso agli impianti sportivi.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla specifica e determinata descrizione della condotta contestata al ricorrente, avendo il giudice solo richiamato i precedenti penali specifici e i precedenti Daspo emessi nel 2005 e 2008.

2.4. Con quarto motivo deduce omessa motivazione in ordine alla pericolosità.

2.5. Con ulteriore doglianza si evidenzia l'assenza di ragioni di necessità ed urgenza in ordine alla doppia prescrizione aggiuntiva del c.d. obbligo di firma.

2.6. Infine, il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla durata delle prescrizioni imposte.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo ricorso è fondato.

1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321).

Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida.

Il termine suddetto, concesso all'interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni.

La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che, la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica do detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769).

1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del Questore di Trento del 27/01/2023, è stato notificato all'interessato in data 30/01/2023 alle ore 19.15; il Gip del Tribunale di Trento ha disposto la convalida in data 31/01/2023 alle ore 12,55, con violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito rispettato il termine cli 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore.

2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione.

Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

Vanno effettuate le comunicazioni di rito al Questore di Trento.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Trento del 27/01/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Trento.

Così deciso all'udienza del 20 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1987 avverso l'ordinanza del 31/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Gip del Tribunale di Parma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Trento del 27/01/2023, che disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di accesso agli impianti sportivi per anni cinque, nonchè l'obbligo di presentazione presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA], prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio Piacenza, per anni tre. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di ricorso. 2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 30/01/2023, alle ore 19,15, che la richiesta del Pm è stata depositata il 31/01/ 2023 e che la convalida da parte del G.i.p. risulta disposta in data 31/01/2023 alle ore 12,55, malgrado non fosse decorso il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimento all'interessato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell'applicazione della misura del divieto di accesso agli impianti sportivi. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla specifica e determinata descrizione della condotta contestata al ricorrente, avendo il giudice solo richiamato i precedenti penali specifici e i precedenti Daspo emessi nel 2005 e 2008. 2.4. Con quarto motivo deduce omessa motivazione in ordine alla pericolosità. 2.5. Con ulteriore doglianza si evidenzia l'assenza di ragioni di necessità ed urgenza in ordine alla doppia prescrizione aggiuntiva del c.d. obbligo di firma. 2.6. Infine, il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla durata delle prescrizioni imposte. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo ricorso è fondato. 1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Il termine suddetto, concesso all'interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che, la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica do detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769). 1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del Questore di Trento del 27/01/2023, è stato notificato all'interessato in data 30/01/2023 alle ore 19.15; il Gip del Tribunale di Trento ha disposto la convalida in data 31/01/2023 alle ore 12,55, con violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito rispettato il termine cli 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore. 2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. Vanno effettuate le comunicazioni di rito al Questore di Trento. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Trento del 27/01/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Trento. Così deciso all'udienza del 20 giugno 202
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