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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 29234/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14210-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] contributi gestione separata e FPLD R.G.N. 14210/2017 Cron.

Rep.

Ud. 19/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18/20 C/O presso l'[OSCURATO:PERSONA] del PATRONATO A.C.L.I., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1376/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2016 R.G.N. 1040/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero il 1.1.2007.

La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa Tufari avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il [OSCURATO:PERSONA].

Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’1.1.2007, di un’anzianità contributiva (15 anni) e anagrafica (57 anni) sufficiente, secondo le norme previste per il trattamento pensionistico contributivo a carico della Gestione separata, a maturare il diritto al trattamento pensionistico.

Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria.

TufariAldo resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95.

La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD.

Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPL, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.

Il motivo è fondato.

In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto(art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione .

Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, coincide con la domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. 282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta.

Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “ ”.

Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali d ei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo.

Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69.

In conclusione, la sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea di primo grado.

Le spese dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14210-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] contributi gestione separata e FPLD R.G.N. 14210/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18/20 C/O presso l'[OSCURATO:PERSONA] del PATRONATO A.C.L.I., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1376/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2016 R.G.N. 1040/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero il 1.1.2007. La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa Tufari avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’1.1.2007, di un’anzianità contributiva (15 anni) e anagrafica (57 anni) sufficiente, secondo le norme previste per il trattamento pensionistico contributivo a carico della Gestione separata, a maturare il diritto al trattamento pensionistico. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria. TufariAldo resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95. La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPL, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore. Il motivo è fondato. In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto(art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione . Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, coincide con la domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. 282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta. Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “ ”. Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali d ei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69. In conclusione, la sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea di primo grado. Le spese dell’