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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34442/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ht" ha confermato il giudizio di pericolosità emesso a suo carico (ex art. 14 d.

Igs. n. 159 del 2011) e disposto l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a lui applicata; considerato che: - «in tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello»(Sez. 6, n. 21181 del 11/04/2019, Oliverio, Rv. 275938 - 01); - «il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato»(Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022 - dep. 2023, G., Rv. 284333 - 01); - l'unico motivo di ricorso - come si evince sia dall'enunciazione di esso, in termini di violazione di legge, segnatamente dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.

Igs. n. 159 del 2011 (pur a fronte dell'indicazione pure dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.), come ribadito pure nella richiesta di annullamento con esso avanzata, per l'appunto per «violazione di legge» - ha in effetti inteso consapevolmente impugnare il provvedimento in questa sede di legittimità; - in ogni caso, l'impugnazione, che muove censure in riferimento alla ritenuta "attualità" della pericolosità sociale, è inammissibile poiché non si confronta in alcun modo con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato (assumendo, contrariamente a quanto si trae dal testo di esso, che sarebbero stati valorizzati unicamente i fatti che hanno condotto all'applicazione della misura di prevenzione), difettando pertanto dell'effettiva critica ad esso - che è il quid dell'impugnazione (cfr. artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) - limitandosi a censurare la correttezza della decisione impugnata con allegazione del tutto assertive e con il richiamo di princìpi giurisprudenziali non compiutamente correlati al caso di specie; il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ht" ha confermato il giudizio di pericolosità emesso a suo carico (ex art. 14 d. Igs. n. 159 del 2011) e disposto l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a lui applicata; considerato che: - «in tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello»(Sez. 6, n. 21181 del 11/04/2019, Oliverio, Rv. 275938 - 01); - «il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato»(Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022 - dep. 2023, G., Rv. 284333 - 01); - l'unico motivo di ricorso - come si evince sia dall'enunciazione di esso, in termini di violazione di legge, segnatamente dell'art. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 159 del 2011 (pur a fronte dell'indicazione pure dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.), come ribadito pure nella richiesta di annullamento con esso avanzata, per l'appunto per «violazione di legge» - ha in effetti inteso consapevolmente impugnare il provvedimento in questa sede di legittimità; - in ogni caso, l'impugnazione, che muove censure in riferimento alla ritenuta "attualità" della pericolosità sociale, è inammissibile poiché non si confronta in alcun modo con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato (assumendo, contrariamente a quanto si trae dal testo di esso, che sarebbero stati valorizzati unicamente i fatti che hanno condotto all'applicazione della misura di prevenzione), difettando pertanto dell'effettiva critica ad esso - che è il quid dell'impugnazione (cfr. artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) - limitandosi a censurare la correttezza della decisione impugnata con allegazione del tutto assertive e con il richiamo di princìpi giurisprudenziali non compiutamente correlati al caso di specie; il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2
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