CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00663/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ituto Procuratore generale dott. AldoEsposito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, chiedendo ilrigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.uditi i difensori del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 . C o n s e n t e n z a d e l 2 5 m a r z o 2 0 2 4 , i l T r i b u n a l e d i S a v o n acondannavaXXXXXXXXXXXXX, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, alla pena dianni undici e mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81cpv., 61 n. 11 e 609-quater, commi 1 e 6, cod. pen., per aver compiuto atti sessuali ai dannidelle minori di anni dieci XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX: con riferimento allaprima, in più occasioni nel corso degli anni 2011-2014, approfittando dell’assenza dellamadre della minore o del fatto che la stessa dormisse, introducendosi nel suo letto durantela notte, spogliandola, strusciando il suo pene contro di lei e toccandola nelle parti intime,entrando nel bagno mentre la minore faceva la doccia e chiedendole di mostrargli il seno edil fondoschiena ovvero di toccare il suo pene; con riferimento alla seconda, in più occasioninell’arco dell’anno 2014, approfittando dell’assenza della madre della minore o del fatto chela stessa dormisse, quasi sempre sul divano della sala le toccava il seno e la vagina e labaciava sulla bocca, la invitava a toccare il suo pene e, al rifiuto della bambina, le prendevala mano e la poggiava sui suoi genitali, in un caso mettendola a pecorina sul divano eappoggiandole il pene sul suo fondoschiena, infine, in altra circostanza, masturbandosidavanti a lei in camera da letto. Il Tribunale applicava le pene accessorie di legge edisponeva le statuizioni civili.Con sentenza del 14 maggio 2025, la Corte di appello di Genova riformavaparzialmente la sentenza di primo grado, riducendo la pena ad anni nove e mesi sei direclusione, confermando nel resto.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, XXXXXXXXXXXXX, tramite idifensori, propone ricorso per cassazione, sollevando otto motivi.2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione in relazione allaomessa ed erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti.In sintesi, la difesa lamenta l’omesso esame, da parte della Corte di appello, dellespecifiche e decisive doglianze difensive formulate nell’atto di impugnazione, in ordine a) allepropalazioni delle persone offese a fronte di numerosi allert negativi sulla loro capacità atestimoniare per problematiche psico-cognitive, comportamentali e relazionali, b) allacompromissione della prova dichiarativa di XXXXXXXXXXXXXXX per la irregolare condottatenuta dal consulente tecnico di parte del Pubblico ministero, c) alle testimonianze dellemadri, ictu oculi non credibili per la irragionevolezza delle loro condotte nei confrontidell’imputato dopo aver acquisito consapevolezza degli asseriti abusi dallo stesso perpetrati,d) alla omissione di qualsivoglia confronto rispetto alle allegazioni documentali (chat diwathsapp e fotografie) concernenti circostanze successive ai presunti abusi, e rispetto alletestimonianze dei testi a discolpa, e) alla denegata rinnovazione istruttoria concernentel’assunzione testimoniale del secondo consulente tecnico della difesa, nonchédell’estrazione della copia forense del cellulare e del computer dell’imputato, ancora insequestro. Lamentava, pertanto, la difesa che le pronunce di colpevolezza del prevenutoavevano violato la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione e violazione dilegge in relazione agli artt. 609-quater e 192 cod. proc. pen. in ragione delle inattendibilidichiarazioni rese dalle persone offese.2.2.1. La difesa lamenta che il giudice di primo grado a) ha pretermesso di considerarele prove a favore del ricorrente, in particolare le valutazioni del consulente tecnico di parte,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; b) ha travisato delle emergenze probatorie, vale adire la testimonianza della tutor XXXXXXXXXXXXX, rispetto alla quale il giudice di primogrado ha trasmesso gli atti alla Procura per falsa testimonianza; c) ha denegato plurimeacquisizioni probatorie, sollecitate dalla difesa ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., senzamotivare al riguardo. In tal modo, la Corte territoriale, con motivazione apparente, si èsottratta ai puntuali rilievi difensivi tesi a dimostrare l’inattendibilità delle dichiarazioni resedalle persone offese, costituenti unica fonte di prova utilizzata in sentenza per fondare lacolpevolezza dell’imputato.2.2.2. La difesa si duole che la Corte di appello avrebbe assiomaticamente affermato laspontanea emersione del ricordo da parte delle persone offese, avrebbe apoditticamentescusato l’illogica inerzia delle rispettive madri nell’informare l’Autorità giudiziaria dellepresunte condotte illecite dell’imputato e giustificato le minori persone offese per aver taciutoper molti anni gli abusi subiti.2.2.3. Quanto al narrato di XXXXXXXXXXXXXX, la difesa richiama le conclusioni delperito XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che aveva evidenziato come la persona offesapresentasse dei disturbi della sfera affettiva, come la capacità della medesima di rapportarsiai fatti esterni palesasse elementi indicatori di una tendenza a rifugiarsi nella fantasia ed aconfabulare, come il grado di consapevolezza in relazione agli episodi oggettodell’imputazione fosse inficiato, in ragione di una scarsa attitudine all’introspezione, comesussistessero disturbi del pensiero caratterizzati da bizzarria ed idee persecutorie,unitamente alla scarsa capacità di giudizio, di possibile origine traumatica. Dette valutazionierano corroborate dalle risultanze degli accertamenti psicodiagnostici che avevano fornitouna sequela impressionante di profili e di allert negativi. La Corte territoriale, senzavalorizzare le osservazioni scientifiche del perito, aveva rinviato alla sentenza di primo gradoche, pur prendendo atto delle problematiche rilevate dal perito, aveva ritenuto che non vifossero elementi per non ritenere credibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa,dovendo apprezzarsi la valenza relativa dei test e la necessità di combinarli con i colloqui edun esame concreto della persona.La di fesa r ichiama poi le valutazioni del consulente tecnico di parte,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, non considerati dalla Corte territoriale, con le qualiera stato segnalato come la valutazione psicodiagnostica avesse rivelato un funzionamentocognitivo caratterizzato da bizzarria, idee persecutorie e compromissione della prova direaltà, la riscontrata elevata intelligenza non costituisse un vantaggio, il bisogno diapprovazione fosse così intenso da risultare suggestionabile, le caratteristiche difunzionamento mentali inficiassero la qualità di percezione degli eventi, viziando l’immaginedi ciò che veniva ricordato e riferito; individuando, inoltre, dei fattori traumatici causativi di talidisturbi del pensiero, completamente pretermessi dalla Corte territoriale, vale a dire ilrapporto inesistente e consequenzialmente sofferto con il padre biologico, il rapportoinesistente con la madre, l’odio verso il fratello, la balbuzie presente ben prima che nella vitadella madre apparisse l’imputato, i ripetuti traslochi con abbandono di luoghi e persone, labulimia. Tantomeno si era tenuto conto dei rilievi della XXXXXXXXXXXXXXXXX sui tratti dipersonalità borderline della ragazza e sugli ulteriori profili emergenti dalla relazione a firmadella predetta consulente di parte che avrebbero dovuto sancire l’incapacità a testimoniaredella persona offesa e la sua inattendibilità.2.2.4. Deduce la difesa che, rispetto agli abusi verificatisi negli [OSCURATO:PERSONA], all’interno diuna casa di 100 mq, dove vivevano anche il fratellino, il nonno materno ed una ragazza allapari, nessuno si sia stranamente accorto di nulla, né abbia percepito un qualche rumore onotato un successivo malumore della bambina abusata; rispetto ai successivi abusi verificatiin Italia, la difesa deduce che la mamma della persona offesa avrebbe smentito qualsiasirelazione tra la figlia, l’imputato e un orsetto di peluche che la persona offesa aveva indicatocome motivi di abuso, mentre non erano stati rinvenuti i video dei filmati sessualmenteespliciti che sarebbero stati fatti alla bambina.2.2.5. Quanto alle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXX, osserva la difesa che trattasidi pluripregiudicata condannata in via definitiva per condotte inerenti la mistificazione dellarealtà, segnalando che la figlia nata dal suo ultimo convivente, XXXXXXXXXXXXXX, erastata collocata presso il padre, e che la donna aveva ingannato l’uomo non riferendogli deiprecedenti penali e dell’ordine di carcerazione ricevuto, essendo destinataria diprovvedimento di detenzione domiciliareper condanne inerenti fatti di truffa, conseguendoneil deterioramento dei rapporti e una denuncia strumentalmente sporta dalla donna perasseriti maltrattamenti e lesioni subiti da parte del XXXXXX.2.2.6. Argomenta la difesa che il particolare della presunta occasione in cui l’imputatosarebbe stato sorpreso dalla XXXXXXX mentre si trovava nudo in camera della minoreXXXXX era stato plausibilmente chiarito dal ricorrente, chiamato a recarsi più volte nellastanza dove dormiva XXXXX con il fratellino per verificare la chiusura delle finestreaffacciantesi sulla strada sottostante. Richiama, poi, a sostegno della inattendibilità diXXXXXXXXXXXXXX le chat intercorse con l’imputato in cui la minore chiedeva aquest’ultimo di essere accompagnata a danza o dalla psicologa in epoca successiva a quellain cui aveva collocato la riemersione dei ricordi degli abusi subiti o ancora delle fotografierisalenti al 20/10/2017, data di compleanno dell’imputato, e al Natale 2017 in cui sonoraffigurati la minore e la di lei madre che festeggiano con l’imputato, rispetto alle quali igiudici di merito avevano ritenuto di porne in dubbio l’autenticità, adombrandone lacontraffazione, sulla scorta delle indicazioni provenienti dal consulente del Pubblicoministero, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, senza sottoporre a perizia il cellulare e il computerdell’imputato, sottoposti a sequestro.2.2.7. Quanto al narrato di XXXXXXXXXXXXXXX, la difesa sottolinea che la genuinitàdelle propalazioni accusatorie era stata inquinata dalla irregolare condotta tenuta dallapsicoterapeuta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che, dopo aver partecipato all’audizioneprotetta della minore quale consulente del P.M., aveva intrapreso un percorso terapeuticocon la ragazza su richiesta della madre. Lamenta, inoltre, che le valutazioni del perito,XXXXXXXXXXXXXXXX, in ordine alla capacità a testimoniare ed alla suggestionabilità dellaminore, non erano state apprezzate dai giudici di merito, avendo il perito precisato che lasuggestionabilità totale era elevata e tale da evidenziare quanto la ragazza si facciacondizionare nel momento in cui non è sicura delle informazioni che ha a sua disposizione epertanto si appoggia alle informazioni che le porge l’interlocutore.2.2.8. Richiama poi la difesa le parti dell’incidente probatorio in cui è emersa la duplicestati evidenziati plurimi allarmanti profili della personalità della minore, corroborati dai rilievidella consulente di parte, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che aveva messo ilevidenza come il piano di realtà fosse fortemente compromesso, faticando la minore adifferenziare il mondo interno dal mondo esterno, per cui la fantasia travalica, ma anche lapresenza della sindrome di Biancaneve, quale meccanismo difensivo a rifugiarsi nellafantasia di fronte ad eventi stressanti che la persona non tollera (nel caso di specie, difficoltàfamiliari importanti, la perdita del padre in giovane età, l’allontanamento dal fratello cresciutocon i nonni, una situazione con una madre single in precarietà economiche, precarietàeducative, difficoltà scolastiche, uso di cannabinoidi), costituendone riprova le inattendibilidichiarazioni rese davanti al G.I.P. in ordine a presunti comportamenti sessuali subiti daparte di due professori nell’Istituto scolastico dove aveva svolto il primo anno delle scuolemedie superiori.2.2.9. Quanto alle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXX, relative all’aver assistito aduna scena verificatasi prima dell’estate 2014 in cui la figlia XXXXXXX sostanzialmentemasturbava sotto una coperta l’imputato, rileva la difesa che la posizione riferita dalladichiarante, vala dire le scale che conducono al piano superiore, non le avrebbe consentitodi avere una visione del salotto dove si trovavano la figlia e l’imputato, a causa dellapresenza di una tenda atta a separare i due ambienti. Osserva, tuttavia, la difesa che lateste, invece di assumere una reazione immediata di protezione ed allontanamento dellaminore dal presunto soggetto abusante, era rimasta a casa dell’imputato sino a gennaio2015, dormendo sotto lo stesso tetto per ulteriori otto mesi; non solo, osserva ancora ladifesa che, dopo la interruzione della convivenza, la donna aveva continuato ad avererapporti sessuali con l’imputato ed aveva consentito che la figlia continuasse a frequentarel’imputato anche in sua assenza, sia presso lo stabilimento balneare [OSCURATO:PERSONA] diXXXXXXXXXXXXXXX, sia presso l’abitazione dell’imputato.2.2.10. Osserva come la Corte territoriale non aveva spiegato perché la minore abusataavesse accettato di continuare la frequentazione dell’imputato, dopo averne esternato lecondotte abusanti.2.2.11. Rileva ancora la difesa come la Corte territoriale non si sia confrontata conl’esito dell’accertamento diagnostico effettuato sull’imputato, da cui è risultato come lo stessonon fosse affetto da alcun disturbo pedofilico.2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione e violazione dilegge in relazione agli artt. 192, 546 e 605 in relazione all’art. 609-quater, in ragione delledichiarazioni rese dalla persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX alla luce del ruolo svolto dallaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ausiliario del P.M. e psicoterapeuta della minore.Censura la difesa l’esistenza di un condizionamento operato sulla persona offesaXXXXXXXXXXXXXXX, poiché la XXXXXXXXXXXXXX, dopo aver partecipato all’audizioneprotetta della minore quale consulente del P.M., aveva intrapreso un percorso terapeuticocon la ragazza su richiesta della madre, ed aveva poi partecipato all’incidente probatorionuovamente quale consulente della pubblica accusa, in tal modo tenendo una condottalesiva della genuinità della prova oggetto di acquisizione, avendo la professionista agito nelladuplice veste di ausiliario del P.M. e di psicoterapeuta della minore prima che la suatestimonianza venisse assunta e cristallizzata dall’Autorità giudiziaria, e trattando, negliappuntamenti presso il proprio studio, argomenti con riferimenti più o meno diretti ai fatti dicui alla vicenda giudiziaria, con un incontro fissato il giorno precedente all’esame in sede diincidente probatorio, poiché la ragazza e la madre avevano richiesto chiarimenti circa ladinamica dell’incombente processuale.Sostiene, quindi, la difesa che l’audizione della persona offesa sia stata effettuata inviolazione della c.d. Carta di Noto e lamenta che la Corte territoriale, pur riconoscendol’errore metodologico, abbia assiomaticamente affermato che ciò non aveva compromessol’attendibilità della minore, pretermettendo di considerare che la reiterazione da parte diminori di dichiarazioni di uguale contenuto non è indice di attendibilità e di dare conto che, insede di incidente probatorio, era presente l’ausiliario del P.M. che, fino al giorno precedenteall’incidente probatorio, aveva interagito con la minore nella veste di psicoterapeuta dellastessa. Al contrario, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l’incidenza, in termini diinfluenza sulla credibil i tà della minore, delle irregolari condotte tenute dallaXXXXXXXXXXXXXX ed il rischio rappresentato dal confronto dialogico tra quest’ultima e laminore, nonché l’incidenza condizionante sul funzionamento della memoria della minore,perché i minori ricordano raccontando e la ripetizione del racconto implica agevolmente lacontaminazione progressiva del ricordo, fino alla creazione di veri e propri falsi ricordi.2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione in relazione aldiniego di disporre la rinnovazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.Lamenta la difesa che la Corte territoriale aveva apoditticamente denegato la richiestadi escussione del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assistito alle operazioni peritali, qualesos t i t u to de l l a XXXXXXXXXXXXXXXXX, so l l ec i t ando pe ra l t ro i l pe r i t oXXXXXXXXXXXXXXXX alla sospensione dello svolgimento della perizia, in ragione deldoppio ruolo svolto dalla XXXXXXXXXXXXXX nei riguardi di XXXXXXXXXXXXXXX.Lamenta inoltre la difesa la mancata acquisizione di un diario di XXXXXXXXXXXXXX,risalente al 2016, dal contenuto del quale era possibile estrapolare frasi di risentimento neiconfronti della madre e del fratello, nonché dell’obesità che le precludeva di dedicarsi alladanza del ventre, e dell’anoressia da cui era affetta, senza alcun riferimento alle condotteabusanti dell’imputato.Lamenta ancora la difesa la mancata acquisizione di un l ibro scritto daXXXXXXXXXXXXXXX sui presunti maltrattamenti subiti dal XXXXXX, senza alcunriferimento ai comportamenti ascritti all’imputato.Lamenta altresì la difesa il mancato accertamento che era stato richiesto di disporre sultelefono e sul computer sequestrati al prevenuto, al fine di verificare l’effettiva collocazionetemporale delle fotografie e della chat wathsapp.Lamenta infine la mancata escussione degli insegnanti XXXXXXX e XXXX dell’Istitutodi scuola media superiore frequentato da XXXXXXXXXXXXXXX e da questa accusati diaver abusato di lei e di un’altra alunna.Deduce la difesa che l’ammissione delle prove richieste sarebbe stata decisiva a frontedi dati probatori contraddittori ed obiettivamente incerti.2.5. Con il quinto motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione in relazione agliartt. 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.La difesa si duole che la Corte territoriale ha omesso di adeguatamente soffermarsisulle puntuali censure difensive, lasciando irrisolte una serie di rilevanti questionipuntualmente eccepite in sede di appello, avendo su di esse il giudice di seconde curel’obbligo di motivare in modo puntuale ed analitico su ogni punto devoluto; dovere disattesodalla Corte distrettuale che ha reso una motivazione apparente.2.6. Con il sesto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609-quater,comma 6, cod. pen.Argomenta la difesa che i rilievi che avevano condotto i giudici di secondo grado arideterminare la pena, individuando la pena base nel minimo edittale, avrebbero dovutodeterminare il riconoscimento ex officio della circostanza attenuante di cui all’art. 609-quater,comma 6, cod. pen., non costituendo ostacolo la tenera età della persona offesa, né l’abusodella fiducia ed il legame affettivo con la vittima.2.7. Con il settimo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento ex officio delle circostanze attenuanti generiche di cuiall’art. 62-bis cod. pen.Argomenta la difesa che, in ragione della risalenza nel tempo dei reati in contestazione,della moderata invasività delle condotte ascritte, dell’atteggiamento leale e processualmentecollaborativo assunto dall’imputato, infine dell’offerta risarcitoria prospettata, la Cortedistrettuale avrebbe dovuto valutare e concedere le circostanze attenuanti generiche ocomunque spiegare perché i fattori positivi esposti dovessero considerarsi irrilevanti.2.8. Con l’ottavo motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione in ordineall’aumento operato ex art. 81 cpv. cod. pen. per il riconosciuto vincolo della continuazioneinterna ed esterna.Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha disatteso l’obbligo di motivare sul valoreponderale attribuito al reato satellite in danno di XXXXXXXXXXXXXX, dovendosi tener contodella natura monotematica dei reati avvinti dal vincolo della continuazione e, quindi, delminor disvalore complessivo unitario della condotta criminosa realizzata dall’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della confermanei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad unac.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli ealtri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall).1.2. Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa siconfigura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente postada sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, daparte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv.275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arteed altri, Rv. 253214).Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata insede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit,ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).2. Tanto premesso, consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse alragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che è esente sia da manifestecontraddizioni che ne inficino la tenuta logica, sia dai denunciati travisamenti.Il primo, il secondo e il quinto motivo, tra loro strettamente connessi, possono esserecongiuntamente esaminati, essendo le doglianze tutte concentrate sulla ritenuta capacità atestimoniare delle persone offese minori e delle rispettive madri e sul giudizio di attendibilitàvalutazione delle doglianze difensive contenute nell’atto di gravame.3. Le doglianze che hanno ad oggetto il narrato di XXXXXXXXXXXXXX sono infondate,poiché consistenti in larga parte nella mera riproposizione di censure esaminate emotivatamente disattese dai giudici di primo e secondo grado con conforme valutazione,richiedendosi alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto, al di fuori dei limitifissati dall'art. 606 cod. proc. pen.La Corte territoriale, nel rispondere a censure sostanzialmente già mosse con l’atto diappello, hanno illustrato, con una sufficiente sintesi, le emergenze istruttorie riguardanti gliabusi nei confronti della menzionata minore (v. pagine 1, 2 e 3 della pronuncia impugnata), edescritto soprattutto la genesi delle propalazioni accusatorie: i ricordi dell’inizio della vicendaabusante, avvenuto durante il soggiorno negli [OSCURATO:PERSONA], erano emersi, allorchè, a distanzadi anni, vi era stato, in sua presenza, un riferimento alle fotografie scattate durante ilsoggiorno americano, così provocando in costei la riemersione dei ricordi degli abusi subiti eun evidente turbamento, cui conseguì il racconto alla madre di quanto accaduto. Gli abusisessuali nei confronti della minore, iniziati appunto durante il periodo americano, in unfrangente in cui non era presente in casa la madre, né la donna che si occupava dellabambina, si erano poi protratti una volta rientrati in Italia ed avevano avuto termine solo nelmomento in cui la minore aveva trovato il coraggio di respingere l’imputato che, perl’ennesima volta, aveva trovato nudo nel suo letto, con urla che avevano richiamato la madreche aveva sorpreso il compagno nudo in piedi di fronte alla figlia, nella camera diquest’ultima. Nessuna denuncia fu sporta nella immediatezza dalla compagna, che ritenne dirisolvere il problema allontanando la propria famiglia dall’imputato; mentre, anni dopo,persistendo delle evidenti sofferenze nella persona offesa, quest’ultima aveva rivelatoquanto accadutole al professionista al quale era stata affidata, il quale aveva poi denunciatola vicenda.Contrariamente a quanto lamentato in ricorso, i giudici di merito hanno adeguatamentevalutato le risultanze peritali (descritte alle pagine 37, 38 e 39 della sentenza di primogrado), spiegando diffusamente le ragioni della condivisione delle conclusioni della perizia,affermando che le problematiche rilevate nell’elaborato peritale non erano tali da far ritenerenon credibili le dichiarazioni accusatorie della minore e sottolineando come il rifugio nellafantasia operato dalla minore integrasse in realtà una forma difensiva, mentre i tentativi disottrarsi a qualunque forma di contatto fisico avevano origine in un trauma relativo al pianofisico, che, una volta violato, tende a respingere qualunque altro contatto; anche i sensi dicolpa manifestati dalla minore, secondo il parere peritale condiviso dai giudici di merito,rappresentavano un tratto comune delle vittime da traumi, che erano portate a rivivere lastessa situazione di impotenza anche a distanza di anni, mentre, sollecitato sulle risultanzedei test, il perito aveva precisato di non aver notato, durante il colloquio, alcun pensierobizzarro nella minore e che, comunque, i rilievi testologici andavano integrati con gli aspetticlinici, e dunque con i colloqui e l’esame della persona. In tal modo, i giudici di meritoconcludevano, senza vizi logici, nel senso di dover disattendere le conclusioni delconsulente di parte e ritenere la linearità e la convergenza con le atre testimonianze delnarrato di XXXXXXXXXXXXXX.Le decisioni dei giudici di merito si pongono, pertanto, in sintonia con i principi affermatida questa Corte secondo cui il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, indifformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazionedell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi consideraresufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni delperito, senza ignorare le argomentazioni del consulente (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017,Cadore, Rv. 269909), sottolineandosi la diversa posizione processuale dei consulenti diparte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loroopera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi,dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 cod. proc. pen.; taledistinzione riverbera, richiamando il predetto principio, nel diverso onere motivazionalegravante sul giudice di merito, il quale, nel caso in cui ritenga di aderire alle conclusioni delperito d'ufficio, non condivise da consulenti di parte, non dovrà per ciò necessariamentefornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e dellaerroneità, per converso, delle altre; in tale ipotesi è difatti sufficiente che egli dimostri di avercomunque criticamente valutato le conclusioni del perito d'ufficio, senza ignorare leargomentazioni dei consulenti, ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione soloquando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampanteed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal perito e recepito dal giudice (Sez. 3, n.17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945; v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 25729dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288514).Le dichiarazioni della minore, inoltre, secondo il logico argomentare dei giudici dimerito, è riscontrata dalla deposizione della madre, a sua volta convergente con ladeposizione testimoniale della nonna della minore: ed invero la madre aveva non soloconfermato l’episodio in cui la figlia aveva reagito alla ennesima presenza dell’imputato nudonella sua camera da letto, ma anche riferito che, ancor prima, durante il soggiornoamericano, allontanatasi dall’abitazione per motivi di lavoro, al suo rientro aveva notato deisignificativi cambiamenti nella figlia, che era triste, taciturna e addirittura riluttante a farsiabbracciare, atteggiamenti che erano persistiti anche al loro rientro in Italia, senza riuscire, inquel frangente, a comprendere il senso e la causa di tale malessere; atteggiamentoconfermato anche dalla nonna, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che aveva notato deisignificativi cambiamenti nella bambina, che balbettava di più e che non era più la bambinasolare che ricordava, riferendo poi dei numerosi problemi che aveva potuto constatare,quando la nipote, una volta maggiorenne, si era trasferita presso l’abitazione della teste.Pertanto, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati in sede dilegittimità circa la valutazione dell’attendibilità delle persone offese minori, il cui relativogiudizio, in linea di principio e salvo motivato diverso apprezzamento, non può che esserecomplessivo e d'insieme, dovendo l'attendibilità essere valutata globalmente e dovendotenersi conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementiprocessualmente utilizzabili, sottolineando anche i riscontri esterni, dettagliatamente indicatinella sentenza impugnata, sicchè le censure, come prospettate dal ricorrente sullaricostruzione probatoria dei fatti narrati da XXXXXXXXXXXXXX, sono essenzialmente direttea far risultare un diverso quadro valutativo fondato però non su errori giuridici determinatibensì su una differente ed alternativa lettura degli atti processuali, cosicché esse sicaratterizzano per il fatto di introdurre doglianze di merito che non rientrano nell'orizzontecognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione censurecon le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenzalogica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione delgiudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio dicassazione all'interno del quale non è possibile innestare censure che implichino lasoluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso inesame, dai giudici del merito con una doppia e conforme pronuncia.4. Del pari infondate sono le doglianze che hanno ad oggetto il narrato diXXXXXXXXXXXXXXX.La Corte territoriale, nel rispondere anche qui a censure sostanzialmente già mossecon l’atto di appello ed illustrare le emergenze istruttorie riguardanti gli abusi nei confrontidella predetta minore (v. pagine 3, 4 e 5 della pronuncia impugnata), ha spiegato come lapersona offesa e la madre subentrarono, presso l’abitazione dell’ imputato, aXXXXXXXXXXXXXX e alla madre di costei, laddove l’imputato iniziò ad abusare della figliadella nuova compagna, fin quando quest’ultima sorprese l’imputato mentre si faceva toccareil proprio organo sessuale dalla figlia minore, vedendo nitidamente l’uomo tirare su lacerniera dei pantaloni e smentendo le obiezioni difensive che opponevano la presenza diuna tenda ad ostacolare la visuale della donna, non avendo la tenda ragion d’essere in unastagione calda, essendosi i fatti verificati nel mese di giugno; a partire da quel momento irapporti tra l’imputato e la nuova compagna si deteriorarono e, dopo alcuni mesi, ebbetermine la convivenza, avendo la compagna chiesto ospitalità alla propria madre.I giudici di merito hanno adeguatamente valutato le risultanze peritali (descritte allepagine da 31 a 37 della sentenza di primo grado), spiegando anche qui diffusamente leragioni della condivisione delle conclusioni dell’elaborato peritale, che aveva rivelato unquadro di grossa sofferenza clinica della minore, con una tendenza ad acquisire elementisuggestivi dall’interlocutore in situazioni di insicurezza delle informazioni possedute e, alcontrario, a resistere e rimbalzare le informazioni suggestive in frangenti in cui la minore erainvece sicura di possedere le informazioni pertinenti, ma il cui narrato, nella strutturacentrale, era comunque rimasto immutato; sottolineando, inoltre, come la sovrapposizione diincarichi della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, consulente del pubblico ministero e,successivamente, psicoterapeuta di parte, era stata ininfluente sul racconto della minore,che non aveva rivelato enfatizzazioni o cambiamenti in sede di incidente probatorio rispettoa quanto dichiarato dinanzi al pubblico ministero, concludendo nel senso che l’interventocome psicoterapeuta di parte di colei che aveva svolto precedentemente funzioni diconsulente del pubblico ministero non aveva avuto una ricaduta sulla narrazione dei fatti daparte della minore, né può porsi una questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallaminore, come meglio sarà approfondito nel successivo paragrafo.Anche in ordine alle lamentele riguardanti le condotte tenute da alcuni docenti dellascuola professionale frequentata dalla minore nell’anno scolastico 2020/2021, il riferimentofatto, nel secondo motivo di ricorso, alla testimonianza della tutor è irrilevante, poiché quantoriferito da quest’ultima è smentito dall’insegnante di diritto della scuola, il quale, destinatariodelle lamentele della minore e di altra alunna, aveva riferito sia alla tutor che al direttore leinformazioni ricevute dalle alunne e, riscontrando quanto riferito dalla persona offesa, avevapoi appreso che il docente autore delle condotte era stato allontanato e non faceva più partedell’organico della scuola.Quanto alla presunta frequentazione della minore con l’imputato, presso unostabilimento balneare, in epoca successiva all’episodio dell’abuso sessuale nei confrontidella minore caduto sotto la percezione visiva della madre, i giudici di merito hanno chiarito,contrariamente a quanto riportato in ricorso, che il teste che aveva riferito sulla vicenda nonaveva collocato nel tempo la presenza di imputato e persona offesa presso lo stabilimentobalneare e che tanto ben poteva essere avvenuto nel mese di maggio, che rappresenta ilprimo mese di balneazione in quella zona, certamente in epoca non successiva all’episodiodell’abuso sessuale noto alla madre.Le doglianze difensive consistono, pertanto, in larga parte nella mera riproposizione dicensure esaminate e motivatamente disattese dai giudici di primo e secondo grado conconforme valutazione, richiedendosi alla Corte di cassazione una nuova valutazione delfatto, al di fuori dei limiti fissati dall'art. 606 cod. proc. pen., per cui le critiche difensive, lungidall'evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento probatorio, si risolvono in unasurrettizia richiesta di assegnare diverso valore probatorio ai contenuti dichiarativi resi dallapersona offesa ed esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendoprofili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione delgiudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ovesiano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.5. In definitiva, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, i giudici di merito sisono ampiamente soffermati sulla attendibilità delle due minori ed hanno anche logicamenteillustrato il complesso degli elementi istruttori idonei a determinare il pieno affidamento delloro racconto e ad escludere ogni forma di condizionamento o suggestione, sottolineando (v.pagina 51 della sentenza di primo grado e pagina 11 della sentenza di secondo grado) cheentrambe non avevano manifestato alcun particolare rancore nei confronti dell’imputato, alquale avevano anzi sostenuto di essere state affettivamente legate e di averlo consideratocome una figura paterna; entrambe, inoltre, avevano raccontato abusi molto simili,presentando caratteristiche tipiche delle vittime di abusi, fra cui la colpevolizzazione, iltentativo di rimuovere gli abusi subiti, tacendo per molti anni, ma anche, soprattutto, unacomune fragilità familiare e comuni difficoltà esistenziali, dunque vittime ideali per unabusante.Allo stesso modo, la Corte territoriale ha messo in evidenza, senza vizi logici, come lemadri delle minori non presero l’iniziativa di denunciare le condotte illecite ai danni delle lorofiglie: l’una perché non percepì la gravità della presenza dell’imputato nudo nella stanzadella figlia e, quando fu destinataria delle propalazione di costei, ritenne di dover allontanarela propria famiglia dall’imputato, senza attribuire al dramma che aveva vissuto la figlial’importanza dovuta; l’altra perché non ebbe il coraggio di denunciarlo, sia perché a sua voltavittima di abusi sessuali, sia perché comunque legata all’imputato, al punto da continuare adincontrarlo e ad avere con lui rapporti sessuali.Deve, pertanto, essere ribadito sul punto che, in quanto ancorato a considerazioniscevre da aspetti di irrazionalità e coerenti con le acquisizioni probatorie, correttamenteintese nel loro significato reale e logicamente correlate tra loro, il giudizio di attendibilità dellepersone offese compiuto dalla Corte territoriale è esente da vizi che ne inficino la tenutalogica e non presta il fianco alle censure difensive, essendo precluse al giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Va ricordato, infine, l’insegnamento di questa Corte secondo cui non basta prospettareuna valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserirel’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta,essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta,ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’interoimpianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Aifini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consentadi individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma èaltresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente gradodi specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con laconseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito invia generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità delricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrappostequelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindionere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere inconsiderazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti -s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).Discende a cascata dai sovra esposti rilievi la manifesta infondatezza della censurariguardante la violazione del principio dell’oltre il ragionevole dubbio evocata nel primomotivo di ricorso, in quanto il "dubbio" prospettato riguarda genericamente la logicità e lacoerenza del materiale probatorio posto a fondamento delle pronunce di merito.Del resto, questa Corte ha già affermato che in sede di legittimità, perché siaravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato cheintenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastantecon il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e nonrappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata,dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo esoggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo,e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019,dep. 2020, Rv. 278237).6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il doppio ruolo svolto dal consulente del pubblico ministero che, dopo aver svoltofunzioni di consulente della procura della repubblica, accettò di svolgere anche attività dipsicoterapeuta su incarico della madre della persona offesa, non incide sulla utilizzabilitàdelle dichiarazioni rese dalla minore, essendo la giurisprudenza di legittimità ferma nelritenere (Sez. 3, n. 39512 del 26/04/2017, N., Rv. 271421; Sez. 3, n. 21939 del 19/04/2016,B., Rv. 267471) che l'incarico di esperto con funzione di sostegno in favore del minorevittima di abusi sessuali non è incompatibile con quello di consulente nominato dal pubblicoministero, nè la sovrapposizione delle figure professionali di esperto e consulente rende diper sè inutilizzabili le dichiarazioni rese dal minore in audizione protetta all'esperto in ausilio,non trovando applicazione, neppure in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici delPubblico Ministero, le ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti previste dall'art. 225,comma 3, cod. proc. pen., né sussiste alcuna inutilizzabilità degli accertamentieventualmente compiuti dai consulenti tecnici che si trovino in una delle situazioni di cuiall'art. 222 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251663; nello stessosenso, Sez. 4, n. 19626 del 24/04/2024, Rinaldi, Rv. 286367).Quanto alle deduzioni concernenti la violazione dei criteri indicati dalla Carta di Noto,deve ricordarsi come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente sostenuto che laCarta di Noto non ha alcun valore normativo e contiene meri suggerimenti diretti a garantirel'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (Sez. 3, n.15737 del 15/11/2018, dep. 2019, L., Rv. 275863; Sez. 3, n. 5754 del 16/1/2014, S., Rv.259133; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260531; Sez. 3, n.45607 del 5/11/2013, A., Rv. 258315; Sez. 3, n. 15157 del 16/12/2010, dep. 2011, F., Rv.249898) ed ha escluso ogni conseguenza per l'eventuale inosservanza delle metodiche inessa suggerite, se non trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina deglieffetti in tali ipotesi, salvo l'obbligo, per il giudice, di indicare le ragioni per le quali, secondo ilsuo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la provadichiarativa, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringentequanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, loscostamento dalle citate linee guida (Sez. 3, n. 648 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, L., Rv.268738; Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, G., Rv. 262976).Va peraltro ricordato anche che, nell'affermare la necessità di una più accuratamotivazione in presenza di denunciate violazioni dei protocolli suggeriti dalla Carta di Noto,si è tuttavia specificato come la difesa sia tenuta a formulare specifiche e non genericheeccezioni sul mancato rispetto degli stessi, attraverso il richiamo alla specifica prescrizioneviolata e sulle conseguenze che tale violazione può aver comportato sull'attendibilità delledichiarazioni del minore vittima dell'abuso (così, in motivazione, Sez. 3, n. 39411 del13/3/2014, G., Rv. 262976; nello stesso senso, Sez. 3, n. 5433 del 27/10/2022, dep. 2023,R., Rv. 284136).Occorre osservare, tuttavia, che l'adempimento dell'obbligo di più accurata motivazionerichiesto al giudice del merito in presenza di specifica deduzione della violazione dei criteriindicati dalla Carta di Noto può comunque essere valutato considerando la motivazione dellasentenza nel suo complesso, quando all'esito di tale verifica risulti che il giudice abbiacomunque adeguatamente specificato le ragioni per le quali ha ritenuto ciononostantecome descritto nei precedenti paragrafi, adeguatamente motivato sulla credibilità e sullaprobatorio se altra persona avesse svolto l’uno o l’altro ruolo, per la omogeneità dei raccontiresi dalla testimone.7. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 38866 del 13/07/2022, Gentili, non mass.)ha ben chiarito come la disposizione di cui all'art. 603 c.p.p., che disciplina la rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, preveda tre ipotesi: a) la riassunzione diprove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove: talefattispecie, prevista nel comma 1, è subordinata alla circostanza che il giudice ritenga "di nonessere in grado di decidere allo stato degli atti", ovvero attiene al caso in cui i dati probatorigià acquisiti siano incerti o l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel sensoche è idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Ilcomma 1, poi, riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte (v. Sez. 3, n. 3348 del13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227494); b) l'assunzione di prove sopravvenute oscoperte dopo il giudizio di primo grado: tale fattispecie, prevista dal comma 2, va dispostanei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1; norma che, a sua volta, richiama l'art. 190c.p.p., comma 1 e l'art. 190 bis c.p.p. relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed airequisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p., comma 3-bis. Consegue che, nel caso previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., comma 2, il Giudice ètenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dalle richiesteconcernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (v. Sez. 3, n.8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341); c) l'assunzione disposta d'ufficio: previstadall'art. 603 c.p.p., comma 3, tale fattispecie ricorre solo se il giudice "la ritieneassolutamente necessaria", nei casi in cui egli ritenga che non gli sia possibile decidere senon dopo l'assunzione di una determinata prova.La diversità delle tipologie, previste in ordine alla rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale in sede di appello, si riverbera anche sul piano della motivazione. Infatti,avendo la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento, carattere eccezionale rispetto alprincipio di presunzione di completezza dell'istruttoria già espletata, deriva che mentre larinnovazione dev'essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del poterediscrezionale derivante dall'acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato deglistessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi lasussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sullaresponsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez.5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009,Sergio, Rv. 245996). In caso, invece, di rinnovazione richiesta ex art. 603, comma 2, cod.proc. pen., la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso (Sez. 3, n. 47963 del13/09/2016, F., Rv. 268657).Nel caso in esame, la Corte ha adeguatamente motivato la scelta di non provvederealla rinnovazione dibattimentale come richiesta. In proposito, ampia e completa è laspiegazione fornita dalla Corte, essendo stato illustrato, in modo congruo e logico, comenessuna delle prove richieste potesse essere dirimente nel senso prospettato dalla difesa: a)l’audizione del XXXXXXXXXXXXXXXXXX avrebbe replicato quanto dichiarato dallaXXXXXXXXXXXXXXXXX in merito al doppio ruolo della consulente del pubblico ministero;b) non sussiste alcuna certezza sull’epoca cui si riferiscono le fotografie e i messaggiscambiati tra l’imputato e la persona offesa, XXXXXXXXXXXXXX, sottolineando peraltro cheil cellulare non fosse in sequestro nell’ambito del presente procedimento e che, quando lamadre della predetta minore apprese degli abusi, interruppe la convivenza, sicchè foto emessaggi andavano collocati in epoca anteriore alla rivelazione degli abusi; c) le deposizionitestimoniali degli insegnanti avrebbero avuto ad oggetto comportamenti costituenti reatocommessi dagli stessi testimoni, in epoca non coincidente con quella in cui furono perpetratele condotte contestate in rubrica; d) quanto al diario rinvenuto dall’imputato in uno scatolonedella mamma di XXXXXXXXXXXXXX e attribuito a quest’ultima, spiega logicamente la Corteterritoriale che alla mancanza di riferimenti all’imputato non può conseguire la negazione deifatti denunciati, ma anzi l’intento di dimenticare, concentrandosi sulle conseguenze che dagliabusi erano conseguiti, mentre il libro di XXXXXXXXXXXXXXX, madre della minore, avevaad oggetto una vicenda personale dell’autrice del libro, estranea agli abusi oggetto diprocedimento.8. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso sono inammissibili perché nuovi.Non risulta, infatti, che le censure siano state proposte con il gravame di appello, tantoche la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella partededicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è statocontestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014,Carrieri, Rv. 259066).Non sono, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbianocostituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità,sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che èstato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguenteinconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).Nella motivazione della citata pronuncia n. 29707 del 08/03/2017, è stato precisato che"il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod.proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dalsistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorsoproposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc.pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alladelimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relativequestioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deveinfatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nellaparte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate neimotivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità incassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio controil rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato,in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: inquesto caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto dimotivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprioperché mai investito della verifica giurisdizionale".9. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso propostonell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrentestesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Genova con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello Stato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sara' liquidata dalla Corte di appello di Genova con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 20/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.