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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 44473/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame, proposto da [OSCURATO:PERSONA], va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia (con atto del 28 marzo 2022).

La rinunzia al ricorso è infatti causa di inammissibilità della proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1/ lett. d„cDd. proc. pen. .

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame, proposto da [OSCURATO:PERSONA], va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia (con atto del 28 marzo 2022). La rinunzia al ricorso è infatti causa di inammissibilità della proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1/ lett. d„cDd. proc. pen. . 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris