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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19527/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui, da un lato, genericamente si evocano presunte carenze motivazionali senza precisare quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, e dall'altro lato si rivendica un inesistente diritto al minimo della pena, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, non essendo connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), non indica con puntualità e concreta specificità le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sono alla base della censura formulata, e non risulta scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del decisum, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui, da un lato, genericamente si evocano presunte carenze motivazionali senza precisare quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, e dall'altro lato si rivendica un inesistente diritto al minimo della pena, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, non essendo connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), non indica con puntualità e concreta specificità le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sono alla base della censura formulata, e non risulta scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del decisum, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 apr
Sentenza Cassazione n. 19527/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris