CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38861/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/11/2020 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 439 del 2020 la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Potenza a [OSCURATO:PERSONA] ex art.328 cod. pen. per non avere - quale geometra consulente tecnico di ufficio del Tribunale civile - risposto a reiterate richieste di chiarimenti scritti e a depositare in cancelleria il fascicolo di parte e la perizia già espletata. i 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione: a) nel trascurare che in realtà [OSCURATO:PERSONA] si presentò all'udienza civile del 17 gennaio 2014 chiedendo che i chiarimenti richiestigli fossero proposti in modo più circostanziato e che i difensori delle parti coinvolte avevano chiesto (alle udienze del 23 marzo 2009 e del 29 aprile 2011) che il deposito della consulenza fosse differito in vista di una transazione in effetti poi conclusasi anche alla luce delle considerazioni espresse dall'imputato nella sua consulenza; b) nell'escludere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. trascurando l'assenza di precedenti penali o di procedimento pendenti (anche solo disciplinari) a suo carico nonché la mancanza di un danno per le parti processuali; e) nel motivare il diniego del beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. con il solo riferimento alla natura e alla gravità del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata. In particolare, quanto alla deduzione circa la erroneità del valutare la responsabilità dell'imputato anche sulla base dei comportamenti precedenti all'udienza del 2 maggio 2012, la sentenza ha non irragionevolmente considerato che l'imputazione «è chiaramente riferibile all'intero mandato conferito all'imputato che solo allorquando l'organo giudicante valuta esaustivi gli accertamenti condotti dal consulente nominato in ambito processuale può considerarsi esaurito ed espletato» (p. 8) e che, anche a voler circoscrivere l'inizio dell'inerzia del ricorrente al 2 maggio 2012, «si tratta di ben due anni, mesi due e gg. 14 di condotta omissiva che [...] determina la piena sussumibilità della fattispecie concreta nella previsione astratta di cui all'art. 328 c.p.» (p. 9). Ancora, anche nel dedurre che la Corte di appello, relativamente alla prova dell'elemento psicologico del reato, avrebbe trascurato l'intervenuta comparizione di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 17 gennaio 2014 e la contestuale richiesta di chiarimenti più circostanziati, il ricorso non si confronta con la parte della motivazione della decisione in cui si riporta un estratto della sentenza di primo grado - che la Corte di appello dichiara espressamente di condividere (p. 4) - dove si dà atto della comparizione dell'imputato alla suddetta udienza, ma sottolineando il decorso di un anno e tre mesi dalla prima convocazione (p. 6) e che le osservazioni del ricorrente appaiano un «tentativo di precostituirsi una scusa per la condotta omissiva reiteratamente posta in essere» (p. 8).3 Lo stesso vale per la transazione avvenuta tra le parti, riguardo alla quale, nell'estratto della sentenza di primo grado - con cui il ricorrente non si confronta - si legge che l'accordo transattivo è stato raggiunto solo dopo la proposta di frazionamento predisposta dal nuovo consulente tecnico di ufficio (p. 7). Quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza dibattimentale del 28 aprile 2016, la Corte di appello afferma che queste risultano ampiamente smentite dal dato documentale presente nel fascicolo (p. 8) e nel ricorso non vi è alcun elemento che confuti tale osservazione. Infine, la Corte ha idoneamente argomentato circa la sussistenza del dolo generico richiesto per integrare il reato ex art. 328 cod. pen, così escludendo la riqualificazione della condotta ex art. 64 cod. proc. civ. (p. 10), rimarcando il protrarsi dell'inerzia dell'imputato nonostante i numerosi inviti formali a depositare l'integrazione della relazione di consulenza. Va al riguardo ribadito che si configura il reato di rifiuto di atti d'ufficio in caso di persistente inerzia omissiva da parte del consulente tecnico di ufficio che si risolve in un rifiuto implicito (Sez. 6, n. 47531 del 20/11/2012, Rv. 254039; Sez. 6, n. 10051 del 20/11/2012, dep. 2013, Rv. 255717) che protrae la situazione lesiva del bene giudico tutelato (Sez. 6, n. 1657 del 12/11/2019, dep. 2020. Villani, Rv. 277587). 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha escluso la particolare tenuità del fatto, evidenziando i ripetuti solleciti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] nel lungo tempo (12 anni) trascorso dalla sua nomina fino al deposito della relazione risultata anche imprecisa e parziale - con la correlata rilevanza della lesione al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice - e il danno subito dalle parti processuali a causa della sua reiterata e perdurante inerzia (p. 4, 7, 9 10). 1.3. Il terzo motivo di ricorso risulta fondato. Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 2, n. 6949 del 12/03/1998, Pennisi, Rv. 211100). La valutazione circa la sua concessione o il suo diniego è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione e può anche derivare implicitamente da altre parti della motivazione (Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Barberini, Rv. 279094; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamj, Rv. 276041; Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268971), ma da questa deve comunque emergere il criterio che è stato adottato.4 Invece, la sentenza impugnata risulta apodittica sul punto limitandosi a sostenere la decisione con la generica ellittica formula «tenuto conto di quanto sopra illustrato, questa Corte non ritiene l'imputato meritevole del beneficio richiesto» (p. 11). Ne deriva il suo annullamento con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a questo punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio relativo alla concessione del beneficio della non menzione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28/09/2021. [OSCURATO:PERSONA])tiere