CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10696/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 5.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha concesso la riabilitazione dalle conseguenze giuridiche della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 20.6.2000; Rilevato che il ricorso contesta che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di provvedere su altre due sentenze di condanna, in relazione alle quali era stata egualmente chiesta la riabilitazione ed erano stati risarciti i danni; Considerato che sia il provvedimento opposto del 2022, sia il provvedimento di accoglimento del reclamo del 2025 fanno riferimento ad una richiesta della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sola sentenza del Tribunale di Napoli per la quale è stata infine concessa la riabilitazione, mentre il ricorso, pur nel contesto della produzione di diversi di documenti, non ha allegato né l'istanza originaria, né il reclamo; Tenuto conto che l'istanza originaria non è compresa nemmeno negli atti del fascicolo trasmesso e che lo stesso reclamo non contiene alcun riferimento alle altre sentenze in relazione a cui sono state articolate le censure difensive; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso sia da considerarsi inammissibile, in quanto fondato su critiche manifestamente contrastate dagli atti processuali disponibili e carente di autosufficienza per l'omessa allegazione o indicazione ex art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen. della richiesta di cui lamenta l'omesso esame (v. Sez. 1, n. 48422 del 9/9/2019, Novella, Rv. 277796 - 01); Aggiunto che la ricorrente deve essere conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de