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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 20688/2023

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21965/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difes a d a ll’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 , è elettivamente domiciliata, giusta procura specialein calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ultimo liquidatore e legale rappresentante del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] – Soc.

Cooperativa a r.l. –intimato - e contro [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio di cooperative edilizie Edilabit – Soc.

Cooperativa a r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore - intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: Tributi–Cartella di pagamento Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente adesiva e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campanian. 1462/08/20 16, depositata il 17.02.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta accoglieva i l ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ultimo liquidatore e già legale rappresentante del Consorzio di cooperative edilizie Edilabitat a r.l.(incorporante la cooperativa Edilabit – edilizia abitativa e di culti a r.l.)avverso la cartella di pagamen to emessa per IVA e altro, in relazione all’anno 2001, annullandola per inesistenza della notificazione; - nel giudizio di primo grado si era costituita anche la curatela fallimentare del predetto Consorzio, facendo proprie le difese del ricorrente; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello propost o da ll’Agente della riscossione, rilevando che“sui motivi di censura mossi alla detta decisione da parte dell’appellante, in ordine alle eccezioni peraltro già formulate in prima istanza, la [OSCURATO:PERSONA] adita ha dato esaustiva risposta alle argomentazioni ed eccezioni sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”e che il ricorso introduttivo era idoneo ex art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 “a costituire atto introduttivo del giudizio, sia nella forma che nella sostanza”;- in ordine alla notificazione della cartella impugnata, infine, la Commissione regionale ha ritenuto che non fosse stata provata la irreperibilità assoluta del destinatario, “tale da fare ricorso alla notifica ex art. 60, come avvenuto nella specie”; - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -[OSCURATO:PERSONA] e la curatela del [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio di cooperative edlizie Edilabit soc. cooperativa a r.l. sono rimasti intimati, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso adesivo alle difese della ricorrente e ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] -C on i l prim o motiv o , la ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza impugn a ta e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato l’inammissibilità del ricorso originario ex art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, per assoluta incertezza circa il soggetto ricorrente e il soggetto contro cui il ricorso era stato proposto; -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnat a e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sul terzo motivo di appello, con il quale era stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., per esse rsi la CTP di Caserta pronunciata su una questione non ritualmente proposta dalle parti, riguardante la presunta nullità della notificazione della cartella per mancanza dei presupposti di legge per procedere secondo le regole previste nei casi irreperibilità assoluta del destinatario ex art. 60, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973;- con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto nulla la notificazione della cartella impugnata, in quanto eseguita presso la sede della società contribuente secondo le regole previste nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario, in mancanza dei relativi presupposti; - sostiene che, nella specie, il messo notificatore, non avendo rinvenuto in data 21.04.2006 alcuna traccia della società contribuente presso la sede risultante dal registro delle imprese, in Caserta, via Tanucci n. 97,e non avendo la stessa alcun altro ufficio o azienda nel medesimo Comune, ha ritualmente perfezionato la notificazione mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo previsto in tal caso alcun ulteriore adempimento; - la CTR non avrebbe spiegato , in sostanza, com ’era possibile desumere che la sede della contribuente fosse anche in data 24.11.2006 in Caserta, via Tanucci n. 97, solo perchè le successive notificazioni del 21.07.2006 e del 24.11.2006 erano state effettuate con esito positivo presso il medesimo indirizzo; - poichè l’affissione alla casa comunale era avvenuta in data 21.04.2006, il termine per impugnare la cartella era iniziato a decorrere, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, il 29.04.2006, per cui il ricorso introduttivo, proposto a distanza di quasi sette anni da detta notificazione, era da ritenersi inammissibile, in quanto tardivo; - nell’ambito dello stesso motivo, inoltre, insiste sul fatto che non possa affermarsi la decadenza dal diritto di azionare la pretesa tributaria, in quanto, trattandosi di tributi relativi all’anno di imposta 2001, esposti nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2002, si doveva applicare l’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005 che, per le dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003, ha stabilito che la notificazione delle relative cartelle di pagamento doveva essere effettuata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazionee, dunque, per quella presentata nel 2002 entro il 31.12.2006; - nel riproporr e l ’ eccezione d i difetto della propria legittimazione passiva, l’Agenzia delle e ntrate ha proposto ricorso incidentale , affidato a quattro motivicon i quali ha aderito, in sostanza, al ricorso principale; - con il primo motivo, la ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., riproponendo lo stesso motivo già denunciato con il primo motivo del ricorso principale; - con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., denunciando la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, essendosi la CTR limitata ad aderire acriticamente alla decisione del primo giudice, senza valutare le censure proposte dall’appellante; -con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo lo stesso motivo proposto con il secondo motivo del ricorso principale; - con il quarto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., aderendo al terzo motivo del ricorso principale;- per il suo carattere assorbente, va esaminato prima il secondo motivo del ricorso incidentale, che è fondato; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nell a mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232); - orbene, la CTR si è limitata ad aderire alla decisione della CTP, ritenendola “immune da censure e da vizi logico – argomentativi ”, affermando che il primo giudice “ha dato esaustiva risposta alle argomentazioni ed eccezioni sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” e che il ricorso introduttivo era idoneo “a costituire atto introduttivo del giudizio, sia nelle forme che nella sostanza”; - anche con riferimento alla notificazione della cartella si è limitata a affermare che “è apparso provato e documentato”che non vi era una irreperibilità assoluta del destinatario, per cui non si poteva fare ricorso alla procedura di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973;- le scarne argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non permettono di comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello che ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado, senza valutare in alcun modo le censure mosse dall’appellante, in contrapposizione alle allegazioni della contribuente; - poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232); - ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, proposto dall’Agenzia delle Entrate, nel quale restano assorbiti gli altri e i motivi del ricorso principale proposto dall’Agente della riscossione, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campaniain diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri e il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21965/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difes a d a ll’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 , è elettivamente domiciliata, giusta procura specialein calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ultimo liquidatore e legale rappresentante del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] – Soc. Cooperativa a r.l. –intimato - e contro [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio di cooperative edilizie Edilabit – Soc. Cooperativa a r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore - intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: Tributi–Cartella di pagamento Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente adesiva e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campanian. 1462/08/20 16, depositata il 17.02.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta accoglieva i l ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ultimo liquidatore e già legale rappresentante del Consorzio di cooperative edilizie Edilabitat a r.l.(incorporante la cooperativa Edilabit – edilizia abitativa e di culti a r.l.)avverso la cartella di pagamen to emessa per IVA e altro, in relazione all’anno 2001, annullandola per inesistenza della notificazione; - nel giudizio di primo grado si era costituita anche la curatela fallimentare del predetto Consorzio, facendo proprie le difese del ricorrente; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello propost o da ll’Agente della riscossione, rilevando che“sui motivi di censura mossi alla detta decisione da parte dell’appellante, in ordine alle eccezioni peraltro già formulate in prima istanza, la [OSCURATO:PERSONA] adita ha dato esaustiva risposta alle argomentazioni ed eccezioni sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”e che il ricorso introduttivo era idoneo ex art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 “a costituire atto introduttivo del giudizio, sia nella forma che nella sostanza”;- in ordine alla notificazione della cartella impugnata, infine, la Commissione regionale ha ritenuto che non fosse stata provata la irreperibilità assoluta del destinatario, “tale da fare ricorso alla notifica ex art. 60, come avvenuto nella specie”; - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -[OSCURATO:PERSONA] e la curatela del [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio di cooperative edlizie Edilabit soc. cooperativa a r.l. sono rimasti intimati, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso adesivo alle difese della ricorrente e ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] -C on i l prim o motiv o , la ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza impugn a ta e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato l’inammissibilità del ricorso originario ex art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, per assoluta incertezza circa il soggetto ricorrente e il soggetto contro cui il ricorso era stato proposto; -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnat a e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sul terzo motivo di appello, con il quale era stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., per esse rsi la CTP di Caserta pronunciata su una questione non ritualmente proposta dalle parti, riguardante la presunta nullità della notificazione della cartella per mancanza dei presupposti di legge per procedere secondo le regole previste nei casi irreperibilità assoluta del destinatario ex art. 60, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973;- con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto nulla la notificazione della cartella impugnata, in quanto eseguita presso la sede della società contribuente secondo le regole previste nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario, in mancanza dei relativi presupposti; - sostiene che, nella specie, il messo notificatore, non avendo rinvenuto in data 21.04.2006 alcuna traccia della società contribuente presso la sede risultante dal registro delle imprese, in Caserta, via Tanucci n. 97,e non avendo la stessa alcun altro ufficio o azienda nel medesimo Comune, ha ritualmente perfezionato la notificazione mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo previsto in tal caso alcun ulteriore adempimento; - la CTR non avrebbe spiegato , in sostanza, com ’era possibile desumere che la sede della contribuente fosse anche in data 24.11.2006 in Caserta, via Tanucci n. 97, solo perchè le successive notificazioni del 21.07.2006 e del 24.11.2006 erano state effettuate con esito positivo presso il medesimo indirizzo; - poichè l’affissione alla casa comunale era avvenuta in data 21.04.2006, il termine per impugnare la cartella era iniziato a decorrere, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, il 29.04.2006, per cui il ricorso introduttivo, proposto a distanza di quasi sette anni da detta notificazione, era da ritenersi inammissibile, in quanto tardivo; - nell’ambito dello stesso motivo, inoltre, insiste sul fatto che non possa affermarsi la decadenza dal diritto di azionare la pretesa tributaria, in quanto, trattandosi di tributi relativi all’anno di imposta 2001, esposti nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2002, si doveva applicare l’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005 che, per le dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003, ha stabilito che la notificazione delle relative cartelle di pagamento doveva essere effettuata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazionee, dunque, per quella presentata nel 2002 entro il 31.12.2006; - nel riproporr e l ’ eccezione d i difetto della propria legittimazione passiva, l’Agenzia delle e ntrate ha proposto ricorso incidentale , affidato a quattro motivicon i quali ha aderito, in sostanza, al ricorso principale; - con il primo motivo, la ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., riproponendo lo stesso motivo già denunciato con il primo motivo del ricorso principale; - con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., denunciando la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, essendosi la CTR limitata ad aderire acriticamente alla decisione del primo giudice, senza valutare le censure proposte dall’appellante; -con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo lo stesso motivo proposto con il secondo motivo del ricorso principale; - con il quarto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., aderendo al terzo motivo del ricorso principale;- per il suo carattere assorbente, va esaminato prima il secondo motivo del ricorso incidentale, che è fondato; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nell a mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - orbene, la CTR si è limitata ad aderire alla decisione della CTP, ritenendola “immune da censure e da vizi logico – argomentativi ”, affermando che il primo giudice “ha dato esaustiva risposta alle argomentazioni ed eccezioni sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” e che il ricorso introduttivo era idoneo “a costituire atto introduttivo del giudizio, sia nelle forme che nella sostanza”; - anche con riferimento alla notificazione della cartella si è limitata a affermare che “è apparso provato e documentato”che non vi era una irreperibilità assoluta del destinatario, per cui non si poteva fare ricorso alla procedura di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973;- le scarne argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non permettono di comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello che ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado, senza valutare in alcun modo le censure mosse dall’appellante, in contrapposizione alle allegazioni della contribuente; - poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, proposto dall’Agenzia delle Entrate, nel quale restano assorbiti gli altri e i motivi del ricorso principale proposto dall’Agente della riscossione, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campaniain diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri e il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di
Sentenza Cassazione n. 20688/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris