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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45927/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 ottobre 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata il 4 marzo 2020 - all'esito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. del Tribunale di Salerno con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A), di quello di cui all'art. 23, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo B) e del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo C), reati tutti accertati in Salerno il 23 agosto 2019.

Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, il G.u.p. ha ritenuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati a lui ascritti, riuniti dal vincolo della continuazione, ha ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 contestato al capo A), ha applicato le attenuanti generiche e, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, ha condannato l'imputato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed € 14.000,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A), che, in ragione della modesta quantità complessiva della sostanza detenuta (otto grammi lordi di cocaina), avrebbe dovuto essere ricondotto entro l'ambito operativo della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

5. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito (non contestata dal ricorrente), il 23 agosto 2019 [OSCURATO:PERSONA] viaggiava a bordo del motociclo di sua proprietà quando gli fu intimato di fermarsi da personale della Questura di Salerno.

Egli non ottemperò alla richiesta, eluse il controllo con una manovra repentina e si dette alla fuga.

Dopo un breve inseguimento, abbandonò il veicolo e proseguì a piedi, ma fu visto gettare a terra una pistola Beretta 950 cal. 6,35 e più involucri di cellophane.

La pistola, recuperata dagli operanti, risultò avere nel caricatore otto proiettili ed aveva la matricola abrasa.

Gli involucri erano in tutto quaranta e contenevano sostanza stupefacente.

In particolare: 26 involucri contenevano cocaina (5 grammi in tutto) e 14 involucri contenevano eroina (in tutto 3,6 grammi).

Secondo il ricorrente, poiché la sostanza stupefacente complessivamente detenuta era di poco superiore agli 8 grammi, il fatto sarebbe di «lieve entità» ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

La difesa lamenta che tale diversa qualificazione sia stata esclusa dai giudici di merito perché [OSCURATO:PERSONA] era armato di una pistola carica e pronta all'uso.

Sostiene che la detenzione della pistola integra un reato diverso rispetto a quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e che la valutazione dell'entità del reato di detenzione di stupefacente deve essere compiuta con esclusivo riferimento alla condotta che integra la relativa fattispecie incriminatrice.

6. Nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri».

Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie.

La sentenza impugnata fa buon governo di questi principi, non si ferma infatti, come il ricorrente vorrebbe, al mero dato ponderale, ma sottolinea che la sostanza era suddivisa in dosi e si trattava di 40 involucri, pronti per la distribuzione, contenenti sostanze diverse (26 involucri di cocaina e 14 di eroina).

Rileva poi che la contestuale detenzione di un'arma carica avente matricola abrasa è indice sintomatico dell'inserimento dell'imputato «in un contesto criminoso organizzato o in un mercato fortemente "antagonistico"» e, a fronte di tali elementi, complessivamente considerati, il dato ponderale per cui la quantità complessiva di stupefacente era di poco superiore ad otto grammi risulta soccombente.

Tali argomentazioni non meritano censura perché non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e sono conformi ai canoni ermeneutici che presiedono alla applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 ottobre 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata il 4 marzo 2020 - all'esito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. del Tribunale di Salerno con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A), di quello di cui all'art. 23, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo B) e del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo C), reati tutti accertati in Salerno il 23 agosto 2019. Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, il G.u.p. ha ritenuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati a lui ascritti, riuniti dal vincolo della continuazione, ha ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 contestato al capo A), ha applicato le attenuanti generiche e, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, ha condannato l'imputato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed € 14.000,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A), che, in ragione della modesta quantità complessiva della sostanza detenuta (otto grammi lordi di cocaina), avrebbe dovuto essere ricondotto entro l'ambito operativo della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito (non contestata dal ricorrente), il 23 agosto 2019 [OSCURATO:PERSONA] viaggiava a bordo del motociclo di sua proprietà quando gli fu intimato di fermarsi da personale della Questura di Salerno. Egli non ottemperò alla richiesta, eluse il controllo con una manovra repentina e si dette alla fuga. Dopo un breve inseguimento, abbandonò il veicolo e proseguì a piedi, ma fu visto gettare a terra una pistola Beretta 950 cal. 6,35 e più involucri di cellophane. La pistola, recuperata dagli operanti, risultò avere nel caricatore otto proiettili ed aveva la matricola abrasa. Gli involucri erano in tutto quaranta e contenevano sostanza stupefacente. In particolare: 26 involucri contenevano cocaina (5 grammi in tutto) e 14 involucri contenevano eroina (in tutto 3,6 grammi). Secondo il ricorrente, poiché la sostanza stupefacente complessivamente detenuta era di poco superiore agli 8 grammi, il fatto sarebbe di «lieve entità» ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La difesa lamenta che tale diversa qualificazione sia stata esclusa dai giudici di merito perché [OSCURATO:PERSONA] era armato di una pistola carica e pronta all'uso. Sostiene che la detenzione della pistola integra un reato diverso rispetto a quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e che la valutazione dell'entità del reato di detenzione di stupefacente deve essere compiuta con esclusivo riferimento alla condotta che integra la relativa fattispecie incriminatrice. 6. Nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. La sentenza impugnata fa buon governo di questi principi, non si ferma infatti, come il ricorrente vorrebbe, al mero dato ponderale, ma sottolinea che la sostanza era suddivisa in dosi e si trattava di 40 involucri, pronti per la distribuzione, contenenti sostanze diverse (26 involucri di cocaina e 14 di eroina). Rileva poi che la contestuale detenzione di un'arma carica avente matricola abrasa è indice sintomatico dell'inserimento dell'imputato «in un contesto criminoso organizzato o in un mercato fortemente "antagonistico"» e, a fronte di tali elementi, complessivamente considerati, il dato ponderale per cui la quantità complessiva di stupefacente era di poco superiore ad otto grammi risulta soccombente. Tali argomentazioni non meritano censura perché non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e sono conformi ai canoni ermeneutici che presiedono alla applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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