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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41988/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U2-) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'omessa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, che ha rilevato la ripetitività e reiterazione del delitto di evasione per come contestato e la negativa biografia giudiziaria del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U2-) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'omessa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, che ha rilevato la ripetitività e reiterazione del delitto di evasione per come contestato e la negativa biografia giudiziaria del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09
Sentenza Cassazione n. 41988/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris