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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43339/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/10/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Annarumma, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Antuono, articolando tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della

I. n. 283 del 1962 e vizio di motivazione per carenza e illogicità.

Nello specifico, il difensore assume che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, non avrebbe esplicitato le ragioni in forza delle quali aveva ritenuto che gli alimenti rinvenuti in sede di perquisizione fossero in cattivo stato di conservazione, limitandosi a un generico rimando a quanto rappresentato dai rilievi fotografici effettuati dal personale di polizia; aggiunge, inoltre, che il giudice gravato, sebbene non fosse stato accertato che gli alimenti erano collocati in modo promiscuo nel vano frigorifero e che erano venuti a contatto con scarti di lavorazione, ne avrebbe aprioristicamente inferito il cattivo stato di conservazione dalle non corrette modalità dì congelamento.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131- bis cod. pen.

Sostiene al riguardo che il giudice di merito non avrebbe ritenuto applicabile al caso di specie l'indicata causa di non punibilità ancorchè ne sussistessero i presupposti normativamente richiesti, stante l'occasionalità della condotta, la scarsa intensità del dolo che l'animava e l'esiguità dell'offesa con essa recata.

2.3. Con il terzo motivo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 cod. pen. e 6, comma 5, della

I. n. 283 del 1962 e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità.

Rileva, infatti, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato la concessione della sospensione condizionale della pena in base ad un'interpretazione meramente letterale della menzionata disposizione in tema di alimenti, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità, conformatasi sul punto a una risalente pronunzia della Consulta, che il divieto del beneficio de quo non trova applicazione nel caso in cui la violazione della normativa speciale sia avvenuta in assenza della volontà dolosa, e perciò fraudolenta, di immettere sul mercato prodotti pericolosi per la salute dei consumatori.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Privo di pregio risulta, innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della

I. n. 283 del 1962 e vizio di motivazione per carenza e illogicità, sostenendo che il giudice gravato non avrebbe indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto in cattivo stato di conservazione gli alimenti rinvenuti durante la perquisizione, si sarebbe sostanzialmente limitato a richiamare, a tal fine, le immagini effigiate nei rilievi fotografici eseguiti dalla polizia e avrebbe desunto aprioristicamente l'indicata condizione dei cibi dalle non corrette modalità del loro congelamento.

Rileva in proposito la Corte che la decisione gravata, con cui si è ritenuta configurabile la contravvenzione contestata a fronte del rinvenimento, in una cella frigorifera di un ristorante, di un considerevole quantitativo di alimenti ricoperti di ghiaccio e brina, recanti tracce di muffa e contenuti in buste non ermeticamente chiuse ed in involucri sudici, sia sorretta da un apparato argomentativo tutt'altro che illogico e peraltro pienamente rispettoso del dato normativo e dell'interpretazione costantemente fornitane dalla giurisprudenza di legittimità.

Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Corte, al quale questo Collegio si allinea, quello secondo cui «Integra il reato di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, comma primo, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283) anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza» (così Sez. 3, n. 15094 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Greco, Rv. 246970-01).

Il principio di diritto testè riportato risulta, peraltro, sintonico all'enunciato delle Sezioni Unite, che in una risalente pronunzia mai superata in epoca più recente, ebbero modo di chiarire che «Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso e contrario, a regole di comune esperienza» (in tal senso Sez.

U., n. 443 del 19/12/2001, dep. 09/01/2002, Butti e altro, Rv. 220716-01).

3. Del tutto infondato appare anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che, nel caso concreto, avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto in ragione dell'occasionalità della condotta, della scarsa intensità del dolo che l'animava e dell'esiguità dell'offesa con essa recata.

Osserva al riguardo la Corte che la doglianza risulta priva di pregio, ove si consideri che dinanzi al giudice di merito non fu avanzata richiesta di applicazione dell'esimente de qua, posto che la difesa dell'imputato, nel rassegnare le proprie conclusioni, si limitò a formulare istanza di assoluzione.

Tale circostanza esclude che possa farsi valere, in questa sede, la dedotta lamentazione, non essendo consentito al giudice di legittimità annullare il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configuri a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato lo stesso intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice a quo.

D'altro canto, deve pure rilevarsi che, secondo il prevalente e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, «La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01, Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Molo, Rv. 271877-01, Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913-01, Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281-01 e Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678-01).

4. Palesemente infondato risulta, infine, anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 cod. pen. e 6, comma 5, della

I. n. 283 del 1962 e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità, assumendo che la denegata concessione della sospensione condizionale della pena fonderebbe su un'erronea interpretazione dell'indicata disposizione in tema di alimenti, atteso che la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che il divieto del beneficio non trova applicazione qualora la violazione della normativa speciale non sia stata animata dalla volontà fraudolenta di immettere sul mercato prodotti pericolosi per il consumo.

Rileva in proposito il Collegio che neanche l'anzidetto beneficio fu chiesto al giudice gravato, in quanto, come detto, la difesa dell'imputato si limitò, all'atto della formulazione delle conclusioni, ad avanzare istanza di assoluzione.

Tale circostanza impedisce, per le esposte considerazioni, la prospettazione, in questa sede, della doglianza di cui trattasi.

Peraltro, si osserva che, nella subiecta materia, trova applicazione il principio di diritto - al quale questo Collegio intende dare continuità - secondo cui «La mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito» (così Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587-01).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/10/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Annarumma, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Antuono, articolando tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della I. n. 283 del 1962 e vizio di motivazione per carenza e illogicità. Nello specifico, il difensore assume che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, non avrebbe esplicitato le ragioni in forza delle quali aveva ritenuto che gli alimenti rinvenuti in sede di perquisizione fossero in cattivo stato di conservazione, limitandosi a un generico rimando a quanto rappresentato dai rilievi fotografici effettuati dal personale di polizia; aggiunge, inoltre, che il giudice gravato, sebbene non fosse stato accertato che gli alimenti erano collocati in modo promiscuo nel vano frigorifero e che erano venuti a contatto con scarti di lavorazione, ne avrebbe aprioristicamente inferito il cattivo stato di conservazione dalle non corrette modalità dì congelamento. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131- bis cod. pen. Sostiene al riguardo che il giudice di merito non avrebbe ritenuto applicabile al caso di specie l'indicata causa di non punibilità ancorchè ne sussistessero i presupposti normativamente richiesti, stante l'occasionalità della condotta, la scarsa intensità del dolo che l'animava e l'esiguità dell'offesa con essa recata. 2.3. Con il terzo motivo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 cod. pen. e 6, comma 5, della I. n. 283 del 1962 e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità. Rileva, infatti, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato la concessione della sospensione condizionale della pena in base ad un'interpretazione meramente letterale della menzionata disposizione in tema di alimenti, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità, conformatasi sul punto a una risalente pronunzia della Consulta, che il divieto del beneficio de quo non trova applicazione nel caso in cui la violazione della normativa speciale sia avvenuta in assenza della volontà dolosa, e perciò fraudolenta, di immettere sul mercato prodotti pericolosi per la salute dei consumatori. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta, innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della I. n. 283 del 1962 e vizio di motivazione per carenza e illogicità, sostenendo che il giudice gravato non avrebbe indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto in cattivo stato di conservazione gli alimenti rinvenuti durante la perquisizione, si sarebbe sostanzialmente limitato a richiamare, a tal fine, le immagini effigiate nei rilievi fotografici eseguiti dalla polizia e avrebbe desunto aprioristicamente l'indicata condizione dei cibi dalle non corrette modalità del loro congelamento. Rileva in proposito la Corte che la decisione gravata, con cui si è ritenuta configurabile la contravvenzione contestata a fronte del rinvenimento, in una cella frigorifera di un ristorante, di un considerevole quantitativo di alimenti ricoperti di ghiaccio e brina, recanti tracce di muffa e contenuti in buste non ermeticamente chiuse ed in involucri sudici, sia sorretta da un apparato argomentativo tutt'altro che illogico e peraltro pienamente rispettoso del dato normativo e dell'interpretazione costantemente fornitane dalla giurisprudenza di legittimità. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Corte, al quale questo Collegio si allinea, quello secondo cui «Integra il reato di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, comma primo, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283) anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza» (così Sez. 3, n. 15094 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Greco, Rv. 246970-01). Il principio di diritto testè riportato risulta, peraltro, sintonico all'enunciato delle Sezioni Unite, che in una risalente pronunzia mai superata in epoca più recente, ebbero modo di chiarire che «Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso e contrario, a regole di comune esperienza» (in tal senso Sez. U., n. 443 del 19/12/2001, dep. 09/01/2002, Butti e altro, Rv. 220716-01). 3. Del tutto infondato appare anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che, nel caso concreto, avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto in ragione dell'occasionalità della condotta, della scarsa intensità del dolo che l'animava e dell'esiguità dell'offesa con essa recata. Osserva al riguardo la Corte che la doglianza risulta priva di pregio, ove si consideri che dinanzi al giudice di merito non fu avanzata richiesta di applicazione dell'esimente de qua, posto che la difesa dell'imputato, nel rassegnare le proprie conclusioni, si limitò a formulare istanza di assoluzione. Tale circostanza esclude che possa farsi valere, in questa sede, la dedotta lamentazione, non essendo consentito al giudice di legittimità annullare il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configuri a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato lo stesso intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice a quo. D'altro canto, deve pure rilevarsi che, secondo il prevalente e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, «La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01, Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Molo, Rv. 271877-01, Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913-01, Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281-01 e Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678-01). 4. Palesemente infondato risulta, infine, anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 cod. pen. e 6, comma 5, della I. n. 283 del 1962 e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità, assumendo che la denegata concessione della sospensione condizionale della pena fonderebbe su un'erronea interpretazione dell'indicata disposizione in tema di alimenti, atteso che la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che il divieto del beneficio non trova applicazione qualora la violazione della normativa speciale non sia stata animata dalla volontà fraudolenta di immettere sul mercato prodotti pericolosi per il consumo. Rileva in proposito il Collegio che neanche l'anzidetto beneficio fu chiesto al giudice gravato, in quanto, come detto, la difesa dell'imputato si limitò, all'atto della formulazione delle conclusioni, ad avanzare istanza di assoluzione. Tale circostanza impedisce, per le esposte considerazioni, la prospettazione, in questa sede, della doglianza di cui trattasi. Peraltro, si osserva che, nella subiecta materia, trova applicazione il principio di diritto - al quale questo Collegio intende dare continuità - secondo cui «La mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito» (così Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587-01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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