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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 05581/2022

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e 9rn S-5 iL [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 6369-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, nel giudizio definito con l'ordinanza 31182/2019 che ha visto quale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza n. 31182/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la correzione dell'ordinanza di questa Corte 28 novembre 2019, n. 31182, che ha condannato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore dei suoi assistiti, ma ha omesso, a fronte della dichiarazione di anticipazione delle stesse, di pronunciare la distrazione delle spese in proprio favore.

Il Presidente della sezione, vista l'istanza, ha disposto l'apertura del procedimento di correzione e ha assegnato il ricorso alla sottosezione seconda della sesta sezione civile.

L'istante ha dedotto di avere formulato nel "primo atto difensivo" la richiesta di distrazione, ma non ha allegato l'atto alla richiesta di correzione, né tale atto è risultato tra quelli a disposizione del Collegio.

Con provvedimento n. 21366/2021 si è quindi ordinata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio r.g.n. 27542/2015 svoltosi innanzi a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Dall'esame del controricorso emerge che l'istante ha chiesto l'attribuzione in proprio favore delle spese, dichiarandosi antistataria delle medesime.

L'istanza di correzione va pertanto accolta e l'ordinanza n. 31182/2019 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v.

Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 31182/2019 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione "come per legge" e prima del punto di quanto segue: "con distrazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarata antistataria". 71) r)}1AF's Ric. 2020 n. 06369 sez.

M2 - ud. 20-01-2022 -2- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022.

Il Presidente ( Lo r n/9M ril i a) , A DEP 05;TATn IN - CA NcELLERIA ., - l'.\ oggi. , :,------- ESPERTI ,,Nc----- - ---- sEi ------ Esglib • ro rrini „,on Torti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 9rn S-5 iL [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 6369-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, nel giudizio definito con l'ordinanza 31182/2019 che ha visto quale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza n. 31182/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la correzione dell'ordinanza di questa Corte 28 novembre 2019, n. 31182, che ha condannato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore dei suoi assistiti, ma ha omesso, a fronte della dichiarazione di anticipazione delle stesse, di pronunciare la distrazione delle spese in proprio favore. Il Presidente della sezione, vista l'istanza, ha disposto l'apertura del procedimento di correzione e ha assegnato il ricorso alla sottosezione seconda della sesta sezione civile. L'istante ha dedotto di avere formulato nel "primo atto difensivo" la richiesta di distrazione, ma non ha allegato l'atto alla richiesta di correzione, né tale atto è risultato tra quelli a disposizione del Collegio. Con provvedimento n. 21366/2021 si è quindi ordinata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio r.g.n. 27542/2015 svoltosi innanzi a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Dall'esame del controricorso emerge che l'istante ha chiesto l'attribuzione in proprio favore delle spese, dichiarandosi antistataria delle medesime. L'istanza di correzione va pertanto accolta e l'ordinanza n. 31182/2019 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v. Cass. n. 21213/2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 31182/2019 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione "come per legge" e prima del punto di quanto segue: "con distrazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarata antistataria". 71) r)}1AF's Ric. 2020 n. 06369 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -2- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. Il Presidente ( Lo r n/9M ril i a) , A DEP 05;TATn IN - CA NcELLERIA ., - l'.\ oggi. , :,------- ESPERTI ,,Nc----- - ---- sEi ------ Esglib • ro rrini „,on Torti
Sentenza Cassazione n. 05581/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris