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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2024

Cassazione n. 17062/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11927/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 370/2022 depositata il22/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 29 aprile 2022 i [OSCURATO:PERSONA], come in epigrafe meglio specificati, ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 370/2022 depositata dalla Corte d’appello di Venezia il 22/2/2022 in un giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA] che li ha visti soccombenti in entrambi i gradi.

Il controricorrente resiste con controricorso.

Il PG ha depositato requisitoria scritta con cui deduce l’inammissibilità del ricorso per più profili.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Motivi della decisione

3. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la erronea qualificazione della domanda riconvenzionale esperita nel giudizio petitorio.

Si deduce, segnatamente, che la Corte territoriale, come si legge a pagina 31 del ricorso, avrebbe errato nel qualificarla domanda risarcitoria di natura extracontrattuale, ex art. 2043 cod. civ., piuttosto che domanda condannatoria per lite temeraria, ex art.96 cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, il risarcimento dei danni derivanti dall’esperimento di una domanda giudiziale non troverebbe giustificazione nella fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ., bensì nella previsione dell’art. 96 cod. proc. civ., dovendosi ritenere le due disposizioni legate da un rapporto di genere a specie.

4. Il motivo è inammissibile.

5. Sul punto, deve rilevarsi la non attinenza della doglianza rispetto al caso di specie in cui, come si evince da pagina 5 della sentenza, la domanda di condanna risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. è incardinata in un giudizio precedente e oramai concluso, con sentenza di condanna generica passata in giudicato, nel quale i ricorrenti sono stati condannati al risarcimento del danno, di cui all’art. 2043 cod. civ., per la «forzata sospensione dei lavori di ristrutturazione del sottoportico di proprietà dell’appellato, il quale era destinato a divenire una casa di civile abitazione».

Da ciò deriva che la conclusione di tale precedente giudizio e l’irrevocabilità del provvedimento finale (sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 3 del 2010) costituiscono i presupposti, in quanto condanna generica, della corretta qualificazione di domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nel giudizio in esame, dovendosi ritenere il danno ingiusto cagionato dalla illegittima sospensione e dal ritardo dei lavori di ristrutturazione, responsabili di aver incrementato i costi di costruzione dell’immobile.

Sul punto, inoltre, trova applicazione l’insegnamento della Suprema Corte, di recente ribadito in Cass.19 dicembre 2019, n. 34026, secondo il quale l’efficacia di giudicato si forma altresì in ordine alla qualificazione giuridica dell’azione riconosciuta dal giudice di merito.

6. il secondo motivo di ricorso solleva , a i sensi dell’art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del compendio normativo in materia di causalità giuridica, rilevando l’errato accertamento e convincimento della Corte di appello in punto di nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e i danni arrecati.

Il motivo è inammissibile perché i fatti di causa messi in discussione, come si legge a pagina 34 del ricorso, appartengono all’accertamento del nesso causale, già ampiamente accertato secondo il medesimo iter argomentativo in primo e secondo grado, il quale impone di ritenere tale censura inammissibile in virtù dell’insindacabilità di tali doglianze in sede di legittimità.

7. Al proposito, va osservato che la controversia ricade nella previsione contenuta nell’art. 360, comma IV, cod. proc. civ., c.d. doppia conforme, in ragione della quale la Corte territoriale aderisce totalmente, con motivazione priva di vizi, all’accertamento dei fatti effettuato nel giudizio di prime cure (di recente, Cass. 29 gennaio 2024, n. 2630).

Tale compiuto accertamento, sebbene il ricorrente riconduca le censure negli errores in iudicando, conduce a ritenere inammissibile la censura in esso contenute, giacché priva dei requisiti richiesti dalla Suprema Corte in ipotesi di “doppia conforme”, di recente ribaditi da questa Corte nella pronuncia del 20 settembre 2023, n. 26934, secondo la quale il ricorrente ha l’onere di «indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello».

8. Il terzo motivo , che si appalesa inammissibile, riguarda il rigetto dell’eccezione di concorso colposo del danneggiato nella causazione dei danni ex art. 1227 cod. civ. (pagina 35 del ricorso).

Come si legge a pagina 7 della sentenza, l’eccezione di concorso di colpa del danneggiato è stata ritenuta dai giudici di secondo grado priva di fondamento in virtù dell’impossibilità oggettiva del soggetto danneggiato di comportarsi diversamente, di modo che le contestazioni sollevate devono ritenersi inidonee ad integrare il precetto di cui all’art. 1227 cod. civ. per l’assenza di vizi motivazionali sul punto.

Va peraltro rilevato che l’inammissibilità del motivo, al pari del secondo, si deduce sia in ragione della duplicità della ratio decidendi, sia perché volto a discutere di elementi attinenti alla quaestio facti, insindacabili in sede di legittimità, al fine di dimostrare l’esistenza di un contributo colposo del danneggiato.

9. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrent i al pagamento, in via tra loro solidale, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, all’ufficio competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11927/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 370/2022 depositata il22/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 29 aprile 2022 i [OSCURATO:PERSONA], come in epigrafe meglio specificati, ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 370/2022 depositata dalla Corte d’appello di Venezia il 22/2/2022 in un giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA] che li ha visti soccombenti in entrambi i gradi. Il controricorrente resiste con controricorso. Il PG ha depositato requisitoria scritta con cui deduce l’inammissibilità del ricorso per più profili. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. Motivi della decisione 3. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la erronea qualificazione della domanda riconvenzionale esperita nel giudizio petitorio. Si deduce, segnatamente, che la Corte territoriale, come si legge a pagina 31 del ricorso, avrebbe errato nel qualificarla domanda risarcitoria di natura extracontrattuale, ex art. 2043 cod. civ., piuttosto che domanda condannatoria per lite temeraria, ex art.96 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, il risarcimento dei danni derivanti dall’esperimento di una domanda giudiziale non troverebbe giustificazione nella fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ., bensì nella previsione dell’art. 96 cod. proc. civ., dovendosi ritenere le due disposizioni legate da un rapporto di genere a specie. 4. Il motivo è inammissibile. 5. Sul punto, deve rilevarsi la non attinenza della doglianza rispetto al caso di specie in cui, come si evince da pagina 5 della sentenza, la domanda di condanna risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. è incardinata in un giudizio precedente e oramai concluso, con sentenza di condanna generica passata in giudicato, nel quale i ricorrenti sono stati condannati al risarcimento del danno, di cui all’art. 2043 cod. civ., per la «forzata sospensione dei lavori di ristrutturazione del sottoportico di proprietà dell’appellato, il quale era destinato a divenire una casa di civile abitazione». Da ciò deriva che la conclusione di tale precedente giudizio e l’irrevocabilità del provvedimento finale (sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 3 del 2010) costituiscono i presupposti, in quanto condanna generica, della corretta qualificazione di domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nel giudizio in esame, dovendosi ritenere il danno ingiusto cagionato dalla illegittima sospensione e dal ritardo dei lavori di ristrutturazione, responsabili di aver incrementato i costi di costruzione dell’immobile. Sul punto, inoltre, trova applicazione l’insegnamento della Suprema Corte, di recente ribadito in Cass.19 dicembre 2019, n. 34026, secondo il quale l’efficacia di giudicato si forma altresì in ordine alla qualificazione giuridica dell’azione riconosciuta dal giudice di merito. 6. il secondo motivo di ricorso solleva , a i sensi dell’art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del compendio normativo in materia di causalità giuridica, rilevando l’errato accertamento e convincimento della Corte di appello in punto di nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e i danni arrecati. Il motivo è inammissibile perché i fatti di causa messi in discussione, come si legge a pagina 34 del ricorso, appartengono all’accertamento del nesso causale, già ampiamente accertato secondo il medesimo iter argomentativo in primo e secondo grado, il quale impone di ritenere tale censura inammissibile in virtù dell’insindacabilità di tali doglianze in sede di legittimità. 7. Al proposito, va osservato che la controversia ricade nella previsione contenuta nell’art. 360, comma IV, cod. proc. civ., c.d. doppia conforme, in ragione della quale la Corte territoriale aderisce totalmente, con motivazione priva di vizi, all’accertamento dei fatti effettuato nel giudizio di prime cure (di recente, Cass. 29 gennaio 2024, n. 2630). Tale compiuto accertamento, sebbene il ricorrente riconduca le censure negli errores in iudicando, conduce a ritenere inammissibile la censura in esso contenute, giacché priva dei requisiti richiesti dalla Suprema Corte in ipotesi di “doppia conforme”, di recente ribaditi da questa Corte nella pronuncia del 20 settembre 2023, n. 26934, secondo la quale il ricorrente ha l’onere di «indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello». 8. Il terzo motivo , che si appalesa inammissibile, riguarda il rigetto dell’eccezione di concorso colposo del danneggiato nella causazione dei danni ex art. 1227 cod. civ. (pagina 35 del ricorso). Come si legge a pagina 7 della sentenza, l’eccezione di concorso di colpa del danneggiato è stata ritenuta dai giudici di secondo grado priva di fondamento in virtù dell’impossibilità oggettiva del soggetto danneggiato di comportarsi diversamente, di modo che le contestazioni sollevate devono ritenersi inidonee ad integrare il precetto di cui all’art. 1227 cod. civ. per l’assenza di vizi motivazionali sul punto. Va peraltro rilevato che l’inammissibilità del motivo, al pari del secondo, si deduce sia in ragione della duplicità della ratio decidendi, sia perché volto a discutere di elementi attinenti alla quaestio facti, insindacabili in sede di legittimità, al fine di dimostrare l’esistenza di un contributo colposo del danneggiato. 9. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento, in via tra loro solidale, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, all’ufficio competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
Sentenza Cassazione n. 17062/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris