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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 12217/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28323/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BARI n. 1545/2017 depositata il 02/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]Erba che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale Premesso che:

1. la [OSCURATO:PERSONA] di Bari delle [OSCURATO:PERSONA] del Sangue di Cristo (di seguito denominato per brevità Ente religioso ) ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia ha ritenuto che l'avviso di accertamento notificato ad essa ricorrente dal Comune di Bari per ICI dell'anno 2009 e sanzioni, in relazione ad immobili di proprietà dell’Ente religioso e in cui tre istituti –“Istituto del [OSCURATO:PERSONA]”; “[OSCURATO:PERSONA]”, “[OSCURATO:PERSONA]”-, quali asseriti comodatari, svolgevano, attività didattiche, fosse legittimo quanto alla pretesa impositiva e illegittimo quanto alle sanzioni.

1.1. La CTR, precisato di ritenere che la circostanza che gli immobili non fossero usati direttamente dall'Ente religioso ma da enti distinti in forza di contratti di comodato era non dimostrata e comunque “non dirimente”, ha dichiarato che l’ente religioso non aveva assolto all'onere probatorio della sussistenza della causa di esenzione dal pagamento dell'imposta costituita dall'utilizzazione degli immobili per attività “che non abbia esclusivamente natura commerciale”(“deve evidenziarsi che nella specie l’ente religioso nulla ha provato in ordine allo svolgimento con modalità non commerciali dell’attività di insegnamento svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] e dell’attività di formazione e istruzione giovanile quale risulta dalla Statuto quella svolta dall’associazione CELIPS”).

1.2. La CTR ha poi evidenziato che: -gli elementi –“disavanzo di esercizio; mancanza dello scopo di lucro e di libera concorrenza”- allegati dalla ricorrente e valorizzati dalla CTP per escludere il carattere commerciale dell’attività didattica (dei tre comodatari) dell’ente anche con riferimento alla pretesa natura “paritaria” -peraltro riferita dall’Ente religioso solo ai primi due istituti e non anche al CELIPIS- rispetto all’attività didattica statale ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n2.DF del 2009, erano in realtà irrilevanti alla luce di quanto precisato da questa Corte nella sentenza 16612/2008 e “di quanto osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ossia che secondo una giurisprudenza costante la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita una attività economica a prescindere dalla status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento.

La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende interamente dalla natura delle sue attività … per attività economica si intende ogni attività che preveda l’offerta su un mercato di beni o servizi”; -la “deduzione dell’Ente religioso secondo cui l’attività svolta sarebbe da considerarsi non commerciale in base ai diversi criteri previsti dal regolamento IMU adottato con decreto del Ministero delle Finanze n.200 del 19.11.2012” era “sfornita di prova e pure irrilevante”.

In particolare era sfornita di prova la circostanza valorizzata da tale regolamento -comunque irrilevante per essere detto regolamento relativo ad una imposta diversa applicata dal Comune di Bari per annualità successive al 2009- secondo cui le rette richieste dai tre istituti per l’attività didattica espletata erano “simboliche”.

1.3. In riferimento alle sanzioni la CTR ha ritenuto sussistente la situazione di incertezza normativa presupposta per l’applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 10 comma 3 della L. 27 luglio 2000, n.212 atteso che “con riguardo all’ano di imposta oggetto del giudizio o è presupposto dell’esenzione dall’Ici erano contenuti in due corpi normativi differenti, il d.gs. n. 504 del 1992 art. 7 e il d.l. 30 settembre 2005, n. 2023 art. 7, comma 2bis, il cui coordinamento non era propriamente agevole in quanto il secondo aveva subito diverse modifiche e sostituzioni”;

2. avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Ente religioso affidandosi a sette motivi.

Il Comune di Bari ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un motivo; considerato che: 1.i primi tre motivi del ricorso principale veicolano censure di “violazione e/o falsa applicazione dell'art.7 comma 1 lett. i) del d.lvo 504/1992”.

Secondo l’Ente religioso, la CTR avrebbe violato detto articolo ritenendo che gli elementi già valorizzati dalla CTP -la natura paritaria dell’attività scolastica dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA]; l’equipollenza dell’accreditamento del CELIPS presso il Ministero del Lavoro all’attività didattica paritaria; il disavanzo di gestione dei ridetti istituti- fossero elementi non sufficienti per dimostrare il requisito oggettivo dell’esenzione;

2. con il quarto motivo del ricorso principale viene dedotto, in riferimento all’art.360, comma primo, n. 5, c.p.c., che i giudici di seconde cure avrebbero trascurato che “il rispetto dei requisiti indicati ai fini IMU dal d.m. 10 novembre 2012 n.200, per il riconoscimento ella natura non commerciale della attività didattica, dimostrato nel caso di specie dalla presenza dei disavanzi nella gestione degli istituti scolastici nell’annualità 2009 rappresentava una circostanze decisiva per dimostrare il diritto a beneficiare della esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett.i) d.lgs. n. 504/1992”,

3. con il quinto motivo di ricorso principale viene denunciata la nullità della sentenza per difetto di motivazione in riferimento alla ipotesi in cui dovesse ritenersi che la CTR abbia considerato che dedotta presenza di disavanzi nella annualità 2009 non era da considerarsi indice decisivo di non commercialità dell’attività;

4. con il sesto motivo di ricorso principale viene denunciata la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett.i) d.lgs. n. 504/1992” che la CTR avrebbe commesso ove dovesse giudicarsi che la stessa “nell’aver ritenuto che l’ente religioso non avesse fornito la prove del carattere simbolico delle rette per le annualità di applicazione dell’IMU e che comunque tale dimostrazione non avrebbe implicato la prova della spettanza dell’esenzione anche nelle precedenti annualità, abbia in realtà implicitamente disatteso anche l’eccezione con la quale si era dedotto che la presenza di disavanzi nella annualità 2009 era da considerare decisivo indice di non commercialità dell’attività proprio per tale annualità”;

5. con il settimo motivo di ricorso principale viene denunciata la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto non provata la circostanza che gli immobili fossero stati dati in comodato ai tre citati istituti malgrado che detta circostanza fossero da ritenersi in base ai numerosi indici presuntivi addotti;

6. con il ricorso incidentale il Comune lamenta che la decisione della CTR riguardo alle sanzioni è illegittima per falsa applicazione degli artt.8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e 10, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n.212;

7. in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

8. secondo l’art. 1, comma 194, della citata legge n. 197/2022, come modificato dal d.l. 30 marzo 2023, n.34, “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2 18, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

E' esclusa la compensazione prevista dall'dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del30 settembre 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”; ai sensi del successivo comma 195, “Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”; in base all’art.1, comma 197, della citata legge n. 197/2022: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge 197/2022, modificato dal d.l. 34 del 2023 “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il30 settembre 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”; infine, ai sensi dell’art. 1, comma 205, della legge, “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”;

9. pertanto, avendo la contribuente documentato che il Comune di Bari ha adottato il “regolamento per l’adesione alla definizione agevolata” con delibera del consiglio del 13 marzo 2023, il collegio rit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28323/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 1545/2017 depositata il 02/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]Erba che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale Premesso che: 1. la [OSCURATO:PERSONA] di Bari delle [OSCURATO:PERSONA] del Sangue di Cristo (di seguito denominato per brevità Ente religioso ) ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia ha ritenuto che l'avviso di accertamento notificato ad essa ricorrente dal Comune di Bari per ICI dell'anno 2009 e sanzioni, in relazione ad immobili di proprietà dell’Ente religioso e in cui tre istituti –“Istituto del [OSCURATO:PERSONA]”; “[OSCURATO:PERSONA]”, “[OSCURATO:PERSONA]”-, quali asseriti comodatari, svolgevano, attività didattiche, fosse legittimo quanto alla pretesa impositiva e illegittimo quanto alle sanzioni. 1.1. La CTR, precisato di ritenere che la circostanza che gli immobili non fossero usati direttamente dall'Ente religioso ma da enti distinti in forza di contratti di comodato era non dimostrata e comunque “non dirimente”, ha dichiarato che l’ente religioso non aveva assolto all'onere probatorio della sussistenza della causa di esenzione dal pagamento dell'imposta costituita dall'utilizzazione degli immobili per attività “che non abbia esclusivamente natura commerciale”(“deve evidenziarsi che nella specie l’ente religioso nulla ha provato in ordine allo svolgimento con modalità non commerciali dell’attività di insegnamento svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] e dell’attività di formazione e istruzione giovanile quale risulta dalla Statuto quella svolta dall’associazione CELIPS”). 1.2. La CTR ha poi evidenziato che: -gli elementi –“disavanzo di esercizio; mancanza dello scopo di lucro e di libera concorrenza”- allegati dalla ricorrente e valorizzati dalla CTP per escludere il carattere commerciale dell’attività didattica (dei tre comodatari) dell’ente anche con riferimento alla pretesa natura “paritaria” -peraltro riferita dall’Ente religioso solo ai primi due istituti e non anche al CELIPIS- rispetto all’attività didattica statale ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n2.DF del 2009, erano in realtà irrilevanti alla luce di quanto precisato da questa Corte nella sentenza 16612/2008 e “di quanto osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ossia che secondo una giurisprudenza costante la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita una attività economica a prescindere dalla status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende interamente dalla natura delle sue attività … per attività economica si intende ogni attività che preveda l’offerta su un mercato di beni o servizi”; -la “deduzione dell’Ente religioso secondo cui l’attività svolta sarebbe da considerarsi non commerciale in base ai diversi criteri previsti dal regolamento IMU adottato con decreto del Ministero delle Finanze n.200 del 19.11.2012” era “sfornita di prova e pure irrilevante”. In particolare era sfornita di prova la circostanza valorizzata da tale regolamento -comunque irrilevante per essere detto regolamento relativo ad una imposta diversa applicata dal Comune di Bari per annualità successive al 2009- secondo cui le rette richieste dai tre istituti per l’attività didattica espletata erano “simboliche”. 1.3. In riferimento alle sanzioni la CTR ha ritenuto sussistente la situazione di incertezza normativa presupposta per l’applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 10 comma 3 della L. 27 luglio 2000, n.212 atteso che “con riguardo all’ano di imposta oggetto del giudizio o è presupposto dell’esenzione dall’Ici erano contenuti in due corpi normativi differenti, il d.gs. n. 504 del 1992 art. 7 e il d.l. 30 settembre 2005, n. 2023 art. 7, comma 2bis, il cui coordinamento non era propriamente agevole in quanto il secondo aveva subito diverse modifiche e sostituzioni”; 2. avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Ente religioso affidandosi a sette motivi. Il Comune di Bari ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un motivo; considerato che: 1.i primi tre motivi del ricorso principale veicolano censure di “violazione e/o falsa applicazione dell'art.7 comma 1 lett. i) del d.lvo 504/1992”. Secondo l’Ente religioso, la CTR avrebbe violato detto articolo ritenendo che gli elementi già valorizzati dalla CTP -la natura paritaria dell’attività scolastica dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA]; l’equipollenza dell’accreditamento del CELIPS presso il Ministero del Lavoro all’attività didattica paritaria; il disavanzo di gestione dei ridetti istituti- fossero elementi non sufficienti per dimostrare il requisito oggettivo dell’esenzione; 2. con il quarto motivo del ricorso principale viene dedotto, in riferimento all’art.360, comma primo, n. 5, c.p.c., che i giudici di seconde cure avrebbero trascurato che “il rispetto dei requisiti indicati ai fini IMU dal d.m. 10 novembre 2012 n.200, per il riconoscimento ella natura non commerciale della attività didattica, dimostrato nel caso di specie dalla presenza dei disavanzi nella gestione degli istituti scolastici nell’annualità 2009 rappresentava una circostanze decisiva per dimostrare il diritto a beneficiare della esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett.i) d.lgs. n. 504/1992”, 3. con il quinto motivo di ricorso principale viene denunciata la nullità della sentenza per difetto di motivazione in riferimento alla ipotesi in cui dovesse ritenersi che la CTR abbia considerato che dedotta presenza di disavanzi nella annualità 2009 non era da considerarsi indice decisivo di non commercialità dell’attività; 4. con il sesto motivo di ricorso principale viene denunciata la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett.i) d.lgs. n. 504/1992” che la CTR avrebbe commesso ove dovesse giudicarsi che la stessa “nell’aver ritenuto che l’ente religioso non avesse fornito la prove del carattere simbolico delle rette per le annualità di applicazione dell’IMU e che comunque tale dimostrazione non avrebbe implicato la prova della spettanza dell’esenzione anche nelle precedenti annualità, abbia in realtà implicitamente disatteso anche l’eccezione con la quale si era dedotto che la presenza di disavanzi nella annualità 2009 era da considerare decisivo indice di non commercialità dell’attività proprio per tale annualità”; 5. con il settimo motivo di ricorso principale viene denunciata la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto non provata la circostanza che gli immobili fossero stati dati in comodato ai tre citati istituti malgrado che detta circostanza fossero da ritenersi in base ai numerosi indici presuntivi addotti; 6. con il ricorso incidentale il Comune lamenta che la decisione della CTR riguardo alle sanzioni è illegittima per falsa applicazione degli artt.8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e 10, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n.212; 7. in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 8. secondo l’art. 1, comma 194, della citata legge n. 197/2022, come modificato dal d.l. 30 marzo 2023, n.34, “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2 18, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”; ai sensi del successivo comma 195, “Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”; in base all’art.1, comma 197, della citata legge n. 197/2022: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge 197/2022, modificato dal d.l. 34 del 2023 “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il30 settembre 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”; infine, ai sensi dell’art. 1, comma 205, della legge, “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”; 9. pertanto, avendo la contribuente documentato che il Comune di Bari ha adottato il “regolamento per l’adesione alla definizione agevolata” con delibera del consiglio del 13 marzo 2023, il collegio rit
Sentenza Cassazione n. 12217/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris