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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2023

Cassazione n. 06391/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3768/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1401/2015 depositata il 29/06/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il presente contenzioso origina dall’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’avviso di accertamento n.

R7Q013R02164/2009 notificato in data 18 dicembre 2009 dall’ Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Modena; nelle more del presente giudizio di cassazione, in data 17 maggio 2021, l’Ufficio ha emesso un provvedimento di annullamento integrale in autotutela, ai sensi dell’art. 2 quater del d.l. 564/94, convertito dalla l. 30 novembre 1994, n. 656 e del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, dell’avviso di accertamento n.

R7Q013R02164/2009, allegato da parte ricorrente sub doc. 1 alla istanza di estinzione del giudizio depositata in data 15 gennaio 2023.

Considerato che: il provvedimento di autotutela totale è relativo all’avviso di accertamento che costituisce l’unico atto impositivo oggetto del presente contenzioso, come risulta dalla motivazione, oltre che dall’epigrafe, della sentenza impugnata; in applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere; stante l'esito della controversia le spese processuali di merito e di legittimità possono essere compensate (Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 21/06/2022, n. 20023).

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processuali di merito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3768/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1401/2015 depositata il 29/06/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il presente contenzioso origina dall’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’avviso di accertamento n. R7Q013R02164/2009 notificato in data 18 dicembre 2009 dall’ Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Modena; nelle more del presente giudizio di cassazione, in data 17 maggio 2021, l’Ufficio ha emesso un provvedimento di annullamento integrale in autotutela, ai sensi dell’art. 2 quater del d.l. 564/94, convertito dalla l. 30 novembre 1994, n. 656 e del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, dell’avviso di accertamento n. R7Q013R02164/2009, allegato da parte ricorrente sub doc. 1 alla istanza di estinzione del giudizio depositata in data 15 gennaio 2023. Considerato che: il provvedimento di autotutela totale è relativo all’avviso di accertamento che costituisce l’unico atto impositivo oggetto del presente contenzioso, come risulta dalla motivazione, oltre che dall’epigrafe, della sentenza impugnata; in applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere; stante l'esito della controversia le spese processuali di merito e di legittimità possono essere compensate (Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 21/06/2022, n. 20023). P.Q.M. Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processuali di merito
Sentenza Cassazione n. 06391/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris