Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1971
ECLI:EU:C:1971:35
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0052
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
DEL 1O APRILE 1971 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] è un cittadino belga che, fino al 1969, è stato occupato come ispettore dell'[OSCURATO:PERSONA] belge des [OSCURATO:PERSONA] et Horticoles.
Rispondendo ad un offerta che esaminerò in seguito, egli presentava la sua candidatura ad un posto di assistente principale di grado B 1 presso la Direzione generale Agricoltura della Commissione.
Veniva assunto il 1
o
marzo 1969 ed iniziava il periodo di prova di 6 mesi prescritto dall'art. 34 dello statuto.
Il primo rapporto di servizio del 30 luglio 1969, sottolineava gravi insufficienze del nuovo assunto, ragion per cui si proponeva una proroga di tre mesi del periodo di prova, come prevede lo statuto. In questo periodo il [OSCURATO:PERSONA] dovette rimanere assente 2 mesi per malattia.
L'amministrazione assunse allora un atteggiamento molto liberale e molto comprensivo, pur se non del tutto ortodosso: nonostante la richiesta di licenziamento formulata in una seconda relazione, fu concessa al [OSCURATO:PERSONA] una seconda proroga di 2 mesi, corrispondente alla durata della sua infermità.
Il 19 gennaio 1970 un terzo rapporto confermava i giudizi espressi nei precedenti, cioè era accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non era adatto ad occupare quel posto.
Con comunicazione notificata il 16 febbraio 1970 egli veniva licenziato a decorrere dal 17 febbraio 1970.
Con il presente ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che:
1.
siano annullati la decisione di licenziamento e il provvedimento con cui si respinge il ricorso gerarchico avverso la stessa decisione.
2.
in subordine, nell'ipotesi in cui venga disattesa la domanda di annullamento, sia condannata la Commissione a versare al ricorrente 200000 FB a titolo di risarcimento del danno patito dal ricorrente.
I
I mezzi invocati per l'annullamento si possono riunire in tre gruppi, l'ultimo dei quali è il più importante.
Il primo si fonda sul fatto che la decisione di licenziamento è stata notificata all'interessato dopo la scadenza del periodo di prova. Però mi pare che il ricorrente non abbia le idee chiare: la scadenza del periodo di prova non implica l'assunzione in ruolo.
Alcune discipline dei rapporti di pubblico impiego stabiliscono che la mancata conferma esplicita allo scadere della prova implica l'estinzione del rapporto d'impiego e l'eventuale decisione in questo senso adottata in seguito è un provvedimento puramente formale e può avere effetto retroattivo, cioè può aver effetto dal termine del periodo di prova.
Comunque, se la Commissione ha concesso al ricorrente di rimanere in servizio ancora qualche settimana — pur se non ne aveva diritto — ponendo fine al rapporto di lavoro il 17 febbraio e non allo scadere del periodo di prova supplementare, per di più prorogato di 2 mesi, non ha commesso una irregolarità tale da viziare la decisione di licenziamento.
Il secondo mezzo è tratto da una presunta violazione dell'art. 9, n. 5, dello statuto.
Il ricorrente ravvisa un irregolarità nella procedura seguita, in quanto il comitato consultivo detto «Comité des rapports», che in virtù dell'art. 9 dovrebbe esser costituito e venir interpellato, non è stato consultato perché non è mai stato posto in essere. L'art. 9 stabilisce però che le autorità competenti hanno solo facoltà di costituire detto comitato.
Poiché tale facoltà non e stata esercitata, non vi è alcun organo consultivo che possa esprimere un parere sul [OSCURATO:PERSONA] e il mezzo va disatteso.
Il terzo gruppo di mezzi e il principale: il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non è stato messo in grado di dimostrare esaurientemente le sue capacità in relazione al posto che occupava.
L'interessato afferma che si trattava di un impiego tecnico che implicava
sopralluoghi
di un
agronomo
onde controllare tipi e varietà di piante, nonché l'organizzazione delle colture sperimentali di queste piante e l'ispezione dei terreni.
Al contrario, egli fu addetto a lavori amministrativi, come l'elaborazione di resoconti di riunioni o di processi verbali.
Egli può quindi invocare i principi sanciti nella sentenza Mirossevich del 12 dicembre 1956, nella quale avete definito i criteri secondo i quali deve svolgersi il lavoro nel periodo di prova onde consentire un giudizio obiettivo sul nuovo assunto.
Vorrei sottolineare che vi e una differenza tra il caso Mirossevich e il caso [OSCURATO:PERSONA]: la Mirossevich, traduttrice in prova, affermava che nei primi sei mesi le era stato affidato un lavoro troppo inconsistente per poter giudicare esaurientemente le sue capacità. Un attento esame vi ha indotto a riconoscere che i pochi lavori ch'essa aveva svolto non erano sufficienti ad emettere sull'interessata un giudizio obiettivo.
Nel caso [OSCURATO:PERSONA] le cose sono diverse.
Il ricorrente non afferma di essere rimasto inattivo o che la mole di lavoro fosse troppo esigua per giudicarlo, ma si lamenta di esser stato costretto a svolgere lavori amministrativi invece dei controlli tecnici citati nel bando di concorso.
Ma il bando di concorso aveva questo tenore:
«… Effectuer, dans le cadre de directives générales, des travaux de bureau particulièrement difficiles et complexes concernant:
—
le contrôle des espèces et variétés de plantes agricoles et horticoles;
—
l'amenagement des champs comparatifs de ces plantes;
—
proceder à l'inspection de ces champs.»
Non vi è possibilità di equivoco: le mansioni consistevano in «travaux de bureau», pur se richiedevano nozioni generali e conoscenze tecniche, se erano particolarmente difficili e complessi e se occasionalmente poteva essere necessario effettuare sopralluoghi.
Il ricorrente solleva due obiezioni contro detta interpretazione:
Anzitutto la definizione «travaux de bureau particulièrement difficiles et complexes» sarebbe un'espressione standardizzata e buona a tutto fare, cui si è fatto ricorso per giustificare l'inquadramento in B 1 in conformità della tabella degli impieghi tipo allegata allo statuto.
In secondo luogo, nella versione olandese del bando di concorso si dichiarava trattarsi esenzialmente di compiti tecnico-ispettivi, cioè di sopralluoghi.
Nessuno dei due argomenti regge:
a)
Anche ammettendo che in trancese gli aggettivi «particulièrement difficiles et complexes» abbiano assunto la funzione di formula tipo che consente di inquadrare il posto secondo la descrizione degli impieghi-tipo allegata allo statuto, resta il termine — chiarissimo — «travaux de bureau» sul quale non sussistono dubbi e il grado B 1, che s'intendeva conferire al titolare, conferma che i compiti non sono di carattere secondario.
b)
Mi e più difficile pronunziarmi sul testo olandese: avete le quattro versioni.
Il ricorrente afferma che la versione francese si presta meno agli equivoci quanto al carattere «amministrativo» del controllo delle varietà di piante; il tèsto olandese invece è meno chiaro. La relativa chiarezza del francese è data dal participio presente «concernant», mentre l'espressione olandese «met name» può dare al testo un senso diverso.
Tale espressione potrebbe intendersi nel senso che si devono effettuare, tra l'altro, lavori «amministrativi», ma specialmente lavori di controllo sulle varietà di piante e sulle colture nei terreni sperimentali.
In pratica invece durante il periodo di prova egli ha sempre dovuto lavorare in ufficio.
L'argomento non può venir accolto per tre motivi:
1.
Il ricorrente aveva indicato nella sua candidatura di essere di lingua materna olandese, ma aveva dichiarato di poter leggere
agevolmente
il francese.
Questa buona conoscenza del francese avrebbe dovuto fargli notare la differenza — se vi è differenza — tra le due versioni ed egli avrebbe dovuto chiedere chiarimenti in merito.
2.
Il ricorrente non ha presentato la sua candidatura dopo aver avuto visione del bando nel 1969, ma le trattative con i servizi competenti della Commissione erano iniziate nel 1967.
È strano che nel corso dei colloqui svolti per l'assunzione di un nuovo dipendente a norma dell'art. 29-2, gli incaricati della Commissione, che non ignoravano quali sarebbero state le mansioni del nuovo assunto, non abbiano mai approfondito l'argomento.
3.
Pur rendendo omaggio alle disquisizioni filologiche fatte in udienza dal patrono del ricorrente e dal rappresentante della Commissione, non giurerei che in olandese l'espressione «met name» abbia sempre quella sfumatura che le attribuisce il ricorrente.
Nemmeno il secondo mezzo si rivela consistente e la domanda di annullamento va respinta.
II
Vediamo la domanda di risarcimento:
essa si fonda sull'errore commesso dalla Commissione che ha pubblicato un bando di concorso in versioni discordanti, di cui una ambigua.
—
Non e pero affatto provato il danno patito, poiché il ricorrente, dopo undici mesi di prova (invece dei sei normali) e dopo aver percepito ancora 15 giorni di stipendio dopo la fine della prova è stato riassunto dall'amministrazione belga da cui proveniva senza soluzione di continuità.
—
Il ricorrente, sul quale incombe l'onere della prova non dimostra esaurientemente l'ambiguità della versione olandese rispetto alle altre tre versioni.
Chiedo quindi che
—
il ricorso sia respinto,
—
le spese rispettivamente sostenute dalle parti siano poste a loro carico.
(
1
) Traduzione dal francese.