CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 23424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.06324 anno 202 0 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] 2(già [OSCURATO:PERSONA] C), rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 4612/2019 della Corte di Appello di Roma del 19/06/2019depositata in data 08/07/2019. Sez. I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5515/2014 il Tribunale di Roma, in accoglimento della opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] C (ora ASL Roma 2) di cui veniva dichiarata la carenza di legittimazione passiva, preso atto del pagamento della sorte capitale, revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] C per il pagamento di complessivi € 5.143.023,93 a titolo di sorte capitale per il mancato pagamento delle distinte contabili riepilogative per prestazioni farmaceutiche. Il Tribunale di Roma, preso atto del pagamento della sorte capitale, accoglieva l’opposizione limitatamente alla non debenza degli interessi. 2. Con atto di citazione in appello la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto quattro motivi di gravame. Con sentenza n. 4612/2019 la Corte di A ppello di Roma, ha accolto parzialmente l’appello dichiarando la legittimazione passiva della ASL Roma 2 e confermando nel resto la sentenza impugnata con riferimento alla infondatezza della pretesa relativamente agli interessi convenzionali e legali. In particolare, la Corte territorialeha affermato la qualifica di soggetto pagatore in capo alla ASL Roma 2 in forza dell’art. 1 L.R. Lazio n. 53/1991 in combinato disposto con l’art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/1993 convertito nella L. n. 423/1993 applicabile sulla scorta della richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 18848/2007 e Cass. N. 13333/2015). Inoltre, il giudice di appello ha respinto il gravame afferente Sez. I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 alle domande di riconoscimento degli interessi convenzionali e legali non sussistendo la prova di un valido atto di costituzione in mora (non potendosi ritenere tale il riferimento al doc. n. 4 delle seconde memorie ex art 183 c.p.c di [OSCURATO:SOCIETA].). 3. Avverso la sentenza di a pp e llo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso si compone di un solo motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] “2”, che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo ed unico motivo è denunciat o l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in violazione dell’art. 116 c.p.c. ovvero la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1219 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.. In particolare, la ricorrente lamenta l’errata valutazione di un documento decisivo ai fini della integrazione di una valida ed idonea costituzione in mora del debitore atteso che, a mente dell’art. 1219 c.c., affinché si abbia una valida costituzione in mora è sufficiente che la richiesta di pagamento sia chiara e rivolta in forma scritta.Nel ricorso viene riportato il contenuto dell’atto inviato alla ASL Roma C, laddove testualmente intima: ”Vi ricordiamo, quali mandatari all’incasso, che dalle date sopraindicate inizieranno a decorrere gli interessi di ritardato pagamento per le seguenti distinte contabili”, con allegate le singole fatture relative a ciascun credito vantato. 2. Ciò posto, ritiene la Corte il ricorso inammissibile per i motivi di seguito esposti. E’ consolidato il principio affermato da questa Corte secondo cui “Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche Sez. I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura "querable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., occorrendo invece -affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno -la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al primo comma dello stesso art. 1219.” (vedi Cass. n. 19320/2005; Cass.2478/2001). Ciò posto, per la valida e idonea costituzione in mora è altresì pacifico che la stessa “deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - s ia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza” (cfr. Cass.16465/2017). Orbene, è da evidenziarsi come la sentenza impugnata non ha ritenuto idonea la costituzione in mora allegata al doc. n. 4 delle memorie ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c. depositate in primo grado. La valutazione di idoneità del predetto atto a costituire in mora il debitore è stata effettuata dal giudice territoriale che ha Sez. I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 ritenuto non sufficiente il sollecito di pagamento con avvertimento di eventuale pagamento degli interessi in caso di ritardato pagamento delle fatture allegate alla nota inviata al debitore con raccomandata. Tale accertamento è sottratto al sindacato di legittimità della Corte che sul punto ha affermato che “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti -è rimesso all'accertamentodi fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità.” ( Cass. N. 15140/2021). Il giudice distrettuale ha dunque valutato tale documento e lo ha ritenuto inidoneo con giudizio di fatto insindacabilein sede di legittimità. 3. ― I n conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile 4. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito Sez. I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par