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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13838/2026

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difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in1905 proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 463/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE,depositata il 21/04/2021 R.G.N. 13/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026Data pubblicazione 12/05/2026RILEVATO CHEIn parziale riforma della pronuncia di primo grado, laCorte d’appello di Lecce rigettava parzialmentel’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso unavviso di addebito emesso dall’Inps e relativo ad omessacontribuzione dovuta per vari lavoratori agricoli assuntia tempo determinato, nonché al recupero delleagevolazioni contributive.Secondo la Corte, il credito non era prescritto, l’aziendaaveva erogato retribuzioni inferiori al minimalecontributivo calcolato sulla retribuzione dovuta in base alcontratto collettivo provinciale, più favorevole rispetto aquello nazionale, con conseguente obbligo contributivoomesso in relazione ai lavoratori oggetto di verificadell’Inps e, infine, non era dimostrata la sussistenza dellecondizioni per fruire delle agevolazioni contributive,comunque non spettanti atteso l’inadempimentocontributivo.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per tremotivi, illustrati da memoria.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].)s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura in calce al ricorso.All’odierna adunanza camerale, il collegio fissava iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.1185, co.1 e2935 c.c., per avere la Corte d’appello escluso che laprescrizione decorresse dalla data di invio della denunciaNumero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026Data pubblicazione 12/05/2026di assunzione di mano d’opera agricola (Dmag).

Secondoparte ricorrente, tale sarebbe il termine iniziale diprescrizione ogni qual volta l’omissione contributiva siadipesa da un accertamento compiuto dall’Inps.Il motivo è infondato.Il termine di prescrizione del diritto di credito decorre dalmomento in cui esso può essere fatto valere, aprescindere dalla circostanza che tale diritto sia statoazionato dall’Inps a seguito di una attività ispettivad’accertamento.Ebbene, come già affermato da questa Corte(Cass.23346/25, Cass.2432/19), il diritto di credito puòessere fatto valere non già dalla data di invio delladenuncia di mano d’opera, ma dalla data fissata dallalegge per il pagamento contributivo.

In base all’art.6,co.14 d.l. n.536/87, in combinato disposto con l’art.2,co.1, lett. b), d.lgs. n.422/98, per il quarto trimestre del2007, la data di scadenza del pagamento contributivooltre la quale inizia a decorrere la prescrizione, erafissata al 16.6.2008, come rettamente affermato dallaCorte territoriale.Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceomesso esame di fatto decisivo, per avere la Corteritenuto più favorevole la retribuzione prevista dalcontratto collettivo provinciale rispetto a quella previstadal contratto collettivo nazionale, senza considerare chel’Inps non aveva mai prodotto le tabelle retributiveallegato al contratto provinciale e quindi non avevadimostrato che la retribuzione del contratto provincialefosse superiore.Il motivo è infondato.Numero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026Data pubblicazione 12/05/2026Da un lato, infatti, esso non deduce un fatto storico masi limita a contestare una valutazione del materialeprobatorio compiuta dalla Corte d’appello, la quale haaffermato dimostrata la contribuzione inferiore alminimale, laddove secondo la ricorrente l’Inps non avevadato prova – mancando la produzione delle tabelleallegate al contratto collettivo provinciale – del maggioreminimale contributivo previsto da detto contratto.Dall’altro lato, il motivo si limita a richiamare le difese intal senso svolte in primo grado, senza però allegare chele stesse fossero state riproposte in appello ex art.346c.p.c.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce omessoesame di un fatto decisivo, nonché violazione dell’art.6,co.9 e 13 d.l. n.338/89.Con un primo profilo, il motivo censura la sentenza peraver omesso di considerare che l’Inps aveva pretesodifferenze contributive anche rispetto a lavoratori per iquali erano stati invece rispettati i minimi retributivi delcontratto provinciale di lavoro.

Tanto risultava daiconteggi dell’Inps.La censura è infondata, poiché la Corte non è incorsa inalcuna omissione, avendo fornito una propria valutazionedel materiale istruttorio; in particolare avendo esclusoche l’omissione fosse stata estesa anche lavoratoridiversi da quelli oggetto di verifica dell’Inps, come infattirisultava dal prospetto prodotto dalla società,denominato Allegato A Inps.Con un secondo profilo di doglianza, il motivo si duoleche la sentenza abbia escluso gli sgravi per tutti ilavoratori e non per i soli lavoratori pagati conNumero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026retribuzioni inferiori al minimale previsto dal contrattoData pubblicazione 12/05/2026collettivo provinciale.La doglianza è inammissibile.Sul punto, la sentenza è fondata su una duplice ragionedecisoria.

Per un verso, la Corte ha affermato che lasocietà non aveva dimostrato la sussistenza deipresupposti per fruire delle agevolazioni contributive.

Peraltro verso, ha aggiunto che, ad ogni modo, leagevolazioni andavano escluse, ai sensi dell’art.20 d.lgs.n.375/93, atteso il mancato rispetto del contrattocollettivo provinciale.Ora, il motivo censura solo tale secondo ratio, mentrenulla argomenta sulla prima.Va in proposito richiamato il costante orientamento dilegittimità secondo cui, in caso di doppia ratio decidendi,l’omessa impugnazione di una di esse, determinal’inammissibilità del motivo di censura relativo all’altra,per difetto di interesse (Cass.9752/17, Cass.18119/20).In conclusione, il ricorso va respinto senza pronunciasulle spese, non avendo l’Inps svolto attività difensiva.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16.4.26La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in1905 proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 463/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE,depositata il 21/04/2021 R.G.N. 13/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026Data pubblicazione 12/05/2026RILEVATO CHEIn parziale riforma della pronuncia di primo grado, laCorte d’appello di Lecce rigettava parzialmentel’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso unavviso di addebito emesso dall’Inps e relativo ad omessacontribuzione dovuta per vari lavoratori agricoli assuntia tempo determinato, nonché al recupero delleagevolazioni contributive.Secondo la Corte, il credito non era prescritto, l’aziendaaveva erogato retribuzioni inferiori al minimalecontributivo calcolato sulla retribuzione dovuta in base alcontratto collettivo provinciale, più favorevole rispetto aquello nazionale, con conseguente obbligo contributivoomesso in relazione ai lavoratori oggetto di verificadell’Inps e, infine, non era dimostrata la sussistenza dellecondizioni per fruire delle agevolazioni contributive,comunque non spettanti atteso l’inadempimentocontributivo.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per tremotivi, illustrati da memoria.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].)s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura in calce al ricorso.All’odierna adunanza camerale, il collegio fissava iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.1185, co.1 e2935 c.c., per avere la Corte d’appello escluso che laprescrizione decorresse dalla data di invio della denunciaNumero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026Data pubblicazione 12/05/2026di assunzione di mano d’opera agricola (Dmag). Secondoparte ricorrente, tale sarebbe il termine iniziale diprescrizione ogni qual volta l’omissione contributiva siadipesa da un accertamento compiuto dall’Inps.Il motivo è infondato.Il termine di prescrizione del diritto di credito decorre dalmomento in cui esso può essere fatto valere, aprescindere dalla circostanza che tale diritto sia statoazionato dall’Inps a seguito di una attività ispettivad’accertamento.Ebbene, come già affermato da questa Corte(Cass.23346/25, Cass.2432/19), il diritto di credito puòessere fatto valere non già dalla data di invio delladenuncia di mano d’opera, ma dalla data fissata dallalegge per il pagamento contributivo. In base all’art.6,co.14 d.l. n.536/87, in combinato disposto con l’art.2,co.1, lett. b), d.lgs. n.422/98, per il quarto trimestre del2007, la data di scadenza del pagamento contributivooltre la quale inizia a decorrere la prescrizione, erafissata al 16.6.2008, come rettamente affermato dallaCorte territoriale.Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceomesso esame di fatto decisivo, per avere la Corteritenuto più favorevole la retribuzione prevista dalcontratto collettivo provinciale rispetto a quella previstadal contratto collettivo nazionale, senza considerare chel’Inps non aveva mai prodotto le tabelle retributiveallegato al contratto provinciale e quindi non avevadimostrato che la retribuzione del contratto provincialefosse superiore.Il motivo è infondato.Numero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026Data pubblicazione 12/05/2026Da un lato, infatti, esso non deduce un fatto storico masi limita a contestare una valutazione del materialeprobatorio compiuta dalla Corte d’appello, la quale haaffermato dimostrata la contribuzione inferiore alminimale, laddove secondo la ricorrente l’Inps non avevadato prova – mancando la produzione delle tabelleallegate al contratto collettivo provinciale – del maggioreminimale contributivo previsto da detto contratto.Dall’altro lato, il motivo si limita a richiamare le difese intal senso svolte in primo grado, senza però allegare chele stesse fossero state riproposte in appello ex art.346c.p.c.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce omessoesame di un fatto decisivo, nonché violazione dell’art.6,co.9 e 13 d.l. n.338/89.Con un primo profilo, il motivo censura la sentenza peraver omesso di considerare che l’Inps aveva pretesodifferenze contributive anche rispetto a lavoratori per iquali erano stati invece rispettati i minimi retributivi delcontratto provinciale di lavoro. Tanto risultava daiconteggi dell’Inps.La censura è infondata, poiché la Corte non è incorsa inalcuna omissione, avendo fornito una propria valutazionedel materiale istruttorio; in particolare avendo esclusoche l’omissione fosse stata estesa anche lavoratoridiversi da quelli oggetto di verifica dell’Inps, come infattirisultava dal prospetto prodotto dalla società,denominato Allegato A Inps.Con un secondo profilo di doglianza, il motivo si duoleche la sentenza abbia escluso gli sgravi per tutti ilavoratori e non per i soli lavoratori pagati conNumero registro generale 26865/2021Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 13838/2026retribuzioni inferiori al minimale previsto dal contrattoData pubblicazione 12/05/2026collettivo provinciale.La doglianza è inammissibile.Sul punto, la sentenza è fondata su una duplice ragionedecisoria. Per un verso, la Corte ha affermato che lasocietà non aveva dimostrato la sussistenza deipresupposti per fruire delle agevolazioni contributive. Peraltro verso, ha aggiunto che, ad ogni modo, leagevolazioni andavano escluse, ai sensi dell’art.20 d.lgs.n.375/93, atteso il mancato rispetto del contrattocollettivo provinciale.Ora, il motivo censura solo tale secondo ratio, mentrenulla argomenta sulla prima.Va in proposito richiamato il costante orientamento dilegittimità secondo cui, in caso di doppia ratio decidendi,l’omessa impugnazione di una di esse, determinal’inammissibilità del motivo di censura relativo all’altra,per difetto di interesse (Cass.9752/17, Cass.18119/20).In conclusione, il ricorso va respinto senza pronunciasulle spese, non avendo l’Inps svolto attività difensiva.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16.4.26La Presidente
Sentenza Cassazione n. 13838/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris