Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08536/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 20 febbraio 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

B) e 2-bis D.Igs. 285/1992 commesso in Roma il 19 aprile 2018.

Rilevato che i primi tre motivi, con cui ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, sono inammissibili in quanti meramente reiterativi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte con percorso argomentativo coerente e non illogico.

Alla doglianza per cui non vi era prova che Triolo fosse stato alla guida dell'autovettura, essendo stato trovato a seguito di incidente fuori dal mezzo, la Corte ha opposto alcune 'circostanze univoche, quali il fatto che il teste Toni aveva riferito di aver trovato sul luogo dell'incidente solo i conducenti dei veicoli coinvolti, il fatto che nel verbale di accertamenti urgenti da lui sottoscritto Triolo era stato indicato come conducente, il fatto che la teste Rulli (passeggera dell'auto condotta in ospedale) aveva dichiarato di non ricordare chi fosse alla guida e da ultimo il fatto che Triolo non avesse mai indicato il nominativo della persona che avrebbe condotto la sua auto.

Considerato che il quarto motivo, con cui ha dedotto la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato, avendo la Corte motivato il diniego anche in relazione alla gravità della condotta di reato ascritta.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 20 febbraio 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B) e 2-bis D.Igs. 285/1992 commesso in Roma il 19 aprile 2018. Rilevato che i primi tre motivi, con cui ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, sono inammissibili in quanti meramente reiterativi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte con percorso argomentativo coerente e non illogico. Alla doglianza per cui non vi era prova che Triolo fosse stato alla guida dell'autovettura, essendo stato trovato a seguito di incidente fuori dal mezzo, la Corte ha opposto alcune 'circostanze univoche, quali il fatto che il teste Toni aveva riferito di aver trovato sul luogo dell'incidente solo i conducenti dei veicoli coinvolti, il fatto che nel verbale di accertamenti urgenti da lui sottoscritto Triolo era stato indicato come conducente, il fatto che la teste Rulli (passeggera dell'auto condotta in ospedale) aveva dichiarato di non ricordare chi fosse alla guida e da ultimo il fatto che Triolo non avesse mai indicato il nominativo della persona che avrebbe condotto la sua auto. Considerato che il quarto motivo, con cui ha dedotto la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato, avendo la Corte motivato il diniego anche in relazione alla gravità della condotta di reato ascritta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estens
Sentenza Cassazione n. 08536/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris