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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 33971/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato per cui è stata pronunciata condanna perché lo stesso si è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 12 maggio 2022, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 44, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e gli ha irrogato la pena, condizionalmente sospesa, di 5.000,00 euro di ammenda.

Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietario di uno stabilimento balneare, non avrebbe provveduto allo smontaggio delle opere a carattere precario e temporaneo, oggetto di permesso di costruire con scadenza alla data del 31 ottobre 2017, entro il 28 gennaio 2018, ossia decorsi i novanta giorni dalla precisata scadenza del permesso, come previsto dall'art. 6, lett. e-bis), d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo allora vigente.

2. Ha presentato appello, riqualificato ricorso per cassazione dalla Corte d'appello di Lecce, avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Con l'atto di impugnazione, si denuncia innanzitutto la violazione dell'art. 8, comma 5, legge reg.

Puglia n. 17 del 2015, avendo riguardo alla legittimità del mantenimento delle strutture funzionali all'attività balneare per tutto l'anno, e comunque l'omessa considerazione dell'errore scusabile su legge penale.

Si deduce che l'art. 8, comma 5, legge reg.

Puglia n. 17 del 2015 prevede: «Ai fini demaniali marittimi le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità possono essere mantenute per l'intero anno solare».

Si rappresenta, poi, che il mantenimento delle strutture per le attività integrative alla balneazione è stato previsto anche da un [OSCURATO:PERSONA] stipulato il 27 ottobre 2015 presso la Prefettura di Lecce, e al quale ha partecipato anche la Soprintendenza di Lecce, e che, sulla base della legge e dell'accordo appena citati, l'attuale ricorrente, in data 12 ottobre 2016, aveva chiesto al Comune l'autorizzazione a mantenere le opere per l'intero anno.

Si segnala, quindi, che: a) il Comune di Lecce, con ordinanza del 23 maggio 2018, ingiungeva all'attuale ricorrente la rimozione delle opere; b) su impugnazione dell'attuale ricorrente, il T.A.R.

Lecce, con ordinanza del 19 luglio 2018, sospendeva l'efficacia del provvedimento di demolizione, e, successivamente, con sentenza del 10 gennaio 2019, annullava detto provvedimento, stante la pendenza della richiesta di autorizzazione al mantenimento delle opere, e richiamando l'art. 8 I.reg. cit. e l'[OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2015.

Sulla base di tali circostanze, si osserva che deve ritenersi che l'attuale ricorrente, all'epoca dei fatti, fosse ragionevolmente convinto di poter mantenere il manufatto balneare per l'intero anno, e che, quindi, lo stesso versava in una condizione di errore inevitabile sulla legge penale.

Si cita, a sostegno, Sez. 3, n. 46214 del 2018.

Con l'atto di impugnazione, si denuncia inoltre l'omessa motivazione del Tribunale in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di r, cui all'art. 131-bis cod. pen.3.

La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

2. Manifestamente infondate sono le censure relative alla configurabilità del reato, o comunque di un errore scusabile su legge penale.

2.1. L'imputato è stato condannato, a norma dell'art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. h. 380 del 2001, per non aver provveduto allo smontaggio delle opere a carattere precario e temporaneo, oggetto di permesso di costruire con scadenza alla data del 31 ottobre 2017, entro il 28 gennaio 2018, ossia decorsi i novanta giorni dalla precisata scadenza del permesso, come previsto dall'art. 6, lett. e- bis), d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo allora vigente.

Risulta fuori discussione che il permesso di costruire n. 223/2017, rilasciato all'imputato dal Comune di Lecce in data 11 maggio 2017: a) aveva ad oggetto l'installazione dello stabilimento balneare con opere di facile rimozione a carattere precario e temporaneo; b) recava la prescrizione della temporaneità del manufatto assentito, con validità fino al 31 ottobre 2017; c) conteneva l'espresso avvertimento che, dopo il termine di scadenza in esso previsto, eventuali opere ancora presenti sull'area di pertinenza sarebbero state considerate «abusive ad ogni effetto di legge».

La sentenza impugnata, inoltre, rappresenta, e non è contestato nel ricorso, che: a) ai fini della realizzazione delle opere, era stata rilasciata autorizzazione paesaggistica in data 30 gennaio 2017 a condizione che al termine della stagione estiva venisse ripristinato lo stato dei luoghi «al fine di consentire la godibilità del litorale costiero»; b) solo dopo il rilascio di tale autorizzazione paesaggistica, il Comune aveva adottato il permesso di costruire n. 223/2017; c) in sede giurisdizionale amministrativa non è stato mai impugnato il permesso di costruire n. 223/2017, avendo il ricorso al T.A.R. riguardato il provvedimento del 13 aprile 2018, con il quale il Comune di Lecce aveva archiviato l'istanza di rinnovo del permesso di costruire n. 223 del 2017, nonché l'ordinanza del 23 maggio 2018 con cui il Comune di Lecce aveva rigettato la richiesta di accertamento in conformità delle opere edilizie per la mancata rimozione delle stesse, e ordinato la loro demolizione; d) la sentenza del T.A.R. ha annullato i due provvedimenti amministrativi appena indicati, osservando che non era possibile ricostruire l'iter logico giuridico seguito dal Comune nell'archiviare l'istanza di rinnovo del permesso di costruire e nell'ordinare la demolizione delle strutture precarie, nonostante la pendenza del procedimento relativo al mantenimento di tali opere per l'intero anno solare.

Per quanto concerne, poi, la disciplina applicabile, l'art. 8, comma 5, legge reg.

Puglia n. 17 del 2015, posto a base delle censure formulate nell'atto di impugnazione, prevede: «ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare».

2.2. Da quanto precedentemente indicato deve evincersi che correttamente è stata ritenuta la configurabilità della condotta di cui all'art. 44, lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001, e correttamente è stato escluso un errore scusabile in ordine alla liceità della condotta.

Per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato, va rilevato che la fattispecie di cui all'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, ha ad oggetto «l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presento titolo, in quanto applicabili, nonché dei regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire».

Nella specie, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, l'imputato ha violato prescrizioni specificamente contenute nel permesso di costruire.

Né queste prescrizioni possono ritenersi illegittime per contrasto con l'art. 8, comma 5, legge reg.

Puglia n. 17 del 2015, come dedotto con l'atto di impugnazione, in quanto tale disposizione prevede sì la possibilità di "mantenere" per l'intero anno solare le strutture funzionali all'attività balneare di facile amovibilità, ma, specificamente, «ai fini demaniali marittimi», non, quindi, a fini urbanistici o paesaggistici.

Anzi, in proposito, non può non rammentarsi come la Corte costituzionale, in precedenza, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 legge reg.

Puglia n. 17 del 2006, perché consentiva il mantenimento delle opere precarie oltre il periodo autorizzato, in relazione alla durata della stagione balneare, in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica (Corte cost., sent. n. 232 del 2008).

Per quanto attiene, poi, all'elemento soggettivo del reato, non vi sono elementi tali da determinare un errore scusabile in ordine al precetto penale.

Invero: a) il titolo edilizio prevedeva espressamente l'obbligo di rimuovere le opere precarie a partire dal 31 ottobre 2017; b) l'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 30 gennaio 2017 per consentire la realizzazione di tali opere prevedeva la condizione del ripristino dello stato dei luoghi al termine della stagione estiva; c) la sentenza del T.A.R. è stata pronunciata successivamente alla scadenza del termine entro il quale dovevano essere rimosse le opere, ed ha riguardato provvedimenti successivi a tale scadenza, in quanto emessi il 13 aprile 2018 e il 23 maggio 2018.

3. Sono fondate, invece, le censure concernenti l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.La sentenza impugnata, infatti, in epigrafe, riporta espressamente che il difensore aveva concluso, in subordine, per la dichiarazione di non punibilità a norma dell'art. 131-bis cod. pen., e però, poi, in motivazione, ~7aster nulla dice in proposito.

La stessa è quindi affetta da lacuna motivazionale che deve essere rilevata in questa sede.

4. La fondatezza delle censure concernenti l'assenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Il fatto, secondo l'espressa indicazione della sentenza impugnata, si è consumato in data 28 gennaio 2018, e dagli atti non risultano cause di sospensione della prescrizione.

Di conseguenza il reato si è estinto per prescrizione in data 28 gennaio 2023, ben prima della pronuncia della presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato per cui è stata pronunciata condanna perché lo stesso si è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 12 maggio 2022, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 44, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e gli ha irrogato la pena, condizionalmente sospesa, di 5.000,00 euro di ammenda. Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietario di uno stabilimento balneare, non avrebbe provveduto allo smontaggio delle opere a carattere precario e temporaneo, oggetto di permesso di costruire con scadenza alla data del 31 ottobre 2017, entro il 28 gennaio 2018, ossia decorsi i novanta giorni dalla precisata scadenza del permesso, come previsto dall'art. 6, lett. e-bis), d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo allora vigente. 2. Ha presentato appello, riqualificato ricorso per cassazione dalla Corte d'appello di Lecce, avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Con l'atto di impugnazione, si denuncia innanzitutto la violazione dell'art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17 del 2015, avendo riguardo alla legittimità del mantenimento delle strutture funzionali all'attività balneare per tutto l'anno, e comunque l'omessa considerazione dell'errore scusabile su legge penale. Si deduce che l'art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17 del 2015 prevede: «Ai fini demaniali marittimi le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità possono essere mantenute per l'intero anno solare». Si rappresenta, poi, che il mantenimento delle strutture per le attività integrative alla balneazione è stato previsto anche da un [OSCURATO:PERSONA] stipulato il 27 ottobre 2015 presso la Prefettura di Lecce, e al quale ha partecipato anche la Soprintendenza di Lecce, e che, sulla base della legge e dell'accordo appena citati, l'attuale ricorrente, in data 12 ottobre 2016, aveva chiesto al Comune l'autorizzazione a mantenere le opere per l'intero anno. Si segnala, quindi, che: a) il Comune di Lecce, con ordinanza del 23 maggio 2018, ingiungeva all'attuale ricorrente la rimozione delle opere; b) su impugnazione dell'attuale ricorrente, il T.A.R. Lecce, con ordinanza del 19 luglio 2018, sospendeva l'efficacia del provvedimento di demolizione, e, successivamente, con sentenza del 10 gennaio 2019, annullava detto provvedimento, stante la pendenza della richiesta di autorizzazione al mantenimento delle opere, e richiamando l'art. 8 I.reg. cit. e l'[OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2015. Sulla base di tali circostanze, si osserva che deve ritenersi che l'attuale ricorrente, all'epoca dei fatti, fosse ragionevolmente convinto di poter mantenere il manufatto balneare per l'intero anno, e che, quindi, lo stesso versava in una condizione di errore inevitabile sulla legge penale. Si cita, a sostegno, Sez. 3, n. 46214 del 2018. Con l'atto di impugnazione, si denuncia inoltre l'omessa motivazione del Tribunale in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di r, cui all'art. 131-bis cod. pen.3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Manifestamente infondate sono le censure relative alla configurabilità del reato, o comunque di un errore scusabile su legge penale. 2.1. L'imputato è stato condannato, a norma dell'art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. h. 380 del 2001, per non aver provveduto allo smontaggio delle opere a carattere precario e temporaneo, oggetto di permesso di costruire con scadenza alla data del 31 ottobre 2017, entro il 28 gennaio 2018, ossia decorsi i novanta giorni dalla precisata scadenza del permesso, come previsto dall'art. 6, lett. e- bis), d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo allora vigente. Risulta fuori discussione che il permesso di costruire n. 223/2017, rilasciato all'imputato dal Comune di Lecce in data 11 maggio 2017: a) aveva ad oggetto l'installazione dello stabilimento balneare con opere di facile rimozione a carattere precario e temporaneo; b) recava la prescrizione della temporaneità del manufatto assentito, con validità fino al 31 ottobre 2017; c) conteneva l'espresso avvertimento che, dopo il termine di scadenza in esso previsto, eventuali opere ancora presenti sull'area di pertinenza sarebbero state considerate «abusive ad ogni effetto di legge». La sentenza impugnata, inoltre, rappresenta, e non è contestato nel ricorso, che: a) ai fini della realizzazione delle opere, era stata rilasciata autorizzazione paesaggistica in data 30 gennaio 2017 a condizione che al termine della stagione estiva venisse ripristinato lo stato dei luoghi «al fine di consentire la godibilità del litorale costiero»; b) solo dopo il rilascio di tale autorizzazione paesaggistica, il Comune aveva adottato il permesso di costruire n. 223/2017; c) in sede giurisdizionale amministrativa non è stato mai impugnato il permesso di costruire n. 223/2017, avendo il ricorso al T.A.R. riguardato il provvedimento del 13 aprile 2018, con il quale il Comune di Lecce aveva archiviato l'istanza di rinnovo del permesso di costruire n. 223 del 2017, nonché l'ordinanza del 23 maggio 2018 con cui il Comune di Lecce aveva rigettato la richiesta di accertamento in conformità delle opere edilizie per la mancata rimozione delle stesse, e ordinato la loro demolizione; d) la sentenza del T.A.R. ha annullato i due provvedimenti amministrativi appena indicati, osservando che non era possibile ricostruire l'iter logico giuridico seguito dal Comune nell'archiviare l'istanza di rinnovo del permesso di costruire e nell'ordinare la demolizione delle strutture precarie, nonostante la pendenza del procedimento relativo al mantenimento di tali opere per l'intero anno solare. Per quanto concerne, poi, la disciplina applicabile, l'art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17 del 2015, posto a base delle censure formulate nell'atto di impugnazione, prevede: «ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare». 2.2. Da quanto precedentemente indicato deve evincersi che correttamente è stata ritenuta la configurabilità della condotta di cui all'art. 44, lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001, e correttamente è stato escluso un errore scusabile in ordine alla liceità della condotta. Per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato, va rilevato che la fattispecie di cui all'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, ha ad oggetto «l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presento titolo, in quanto applicabili, nonché dei regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire». Nella specie, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, l'imputato ha violato prescrizioni specificamente contenute nel permesso di costruire. Né queste prescrizioni possono ritenersi illegittime per contrasto con l'art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17 del 2015, come dedotto con l'atto di impugnazione, in quanto tale disposizione prevede sì la possibilità di "mantenere" per l'intero anno solare le strutture funzionali all'attività balneare di facile amovibilità, ma, specificamente, «ai fini demaniali marittimi», non, quindi, a fini urbanistici o paesaggistici. Anzi, in proposito, non può non rammentarsi come la Corte costituzionale, in precedenza, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 legge reg. Puglia n. 17 del 2006, perché consentiva il mantenimento delle opere precarie oltre il periodo autorizzato, in relazione alla durata della stagione balneare, in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica (Corte cost., sent. n. 232 del 2008). Per quanto attiene, poi, all'elemento soggettivo del reato, non vi sono elementi tali da determinare un errore scusabile in ordine al precetto penale. Invero: a) il titolo edilizio prevedeva espressamente l'obbligo di rimuovere le opere precarie a partire dal 31 ottobre 2017; b) l'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 30 gennaio 2017 per consentire la realizzazione di tali opere prevedeva la condizione del ripristino dello stato dei luoghi al termine della stagione estiva; c) la sentenza del T.A.R. è stata pronunciata successivamente alla scadenza del termine entro il quale dovevano essere rimosse le opere, ed ha riguardato provvedimenti successivi a tale scadenza, in quanto emessi il 13 aprile 2018 e il 23 maggio 2018. 3. Sono fondate, invece, le censure concernenti l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.La sentenza impugnata, infatti, in epigrafe, riporta espressamente che il difensore aveva concluso, in subordine, per la dichiarazione di non punibilità a norma dell'art. 131-bis cod. pen., e però, poi, in motivazione, ~7aster nulla dice in proposito. La stessa è quindi affetta da lacuna motivazionale che deve essere rilevata in questa sede. 4. La fondatezza delle censure concernenti l'assenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Il fatto, secondo l'espressa indicazione della sentenza impugnata, si è consumato in data 28 gennaio 2018, e dagli atti non risultano cause di sospensione della prescrizione. Di conseguenza il reato si è estinto per prescrizione in data 28 gennaio 2023, ben prima della pronuncia della presente sentenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la
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