CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 25/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena anni due e mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art.423-bis, commi 1 e 3, cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione rispetto alla sussistenza del reato contestatogli. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Infatti, sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso